Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16876 del 24/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16876 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZANETTINI GIUSEPPE N. IL 18/10/1977
DE CUPIS MORRIS N. IL 10/03/1977
avverso la sentenza n. 2678/2014 TRIBUNALE di VELLETRI, del
27/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 24/03/2016

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Velletri applicava a ZANETTINI Giuseppe e DE CUPIS Morris, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in
ordine al delitto di tentato furto aggravato in luogo di privata dimora in concorso, commesso il
16 ottobre 2014.
Propongono distinti ma identici ricorsi per cassazione, integrati da memoria, gli imputati che deducono difetto di motivazione della sentenza.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono del tutto destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a
quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti
glell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli atti delle indagini preliminari ed in
particolare alla comunicazione di notizia di reato ed al verbale di perquisizione.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di E. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 marzo 2016.

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