Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16874 del 29/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16874 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARRA STEFANO nato il 01/01/1950 a REGGIO CALABRIA

avverso l’ordinanza del 21/12/2017 del TRIB. LIBERTA’ di MESSINA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. FRANCESCO CUSIMANO quale sostituto processuale
dell’avvocato FABIO MASSIMILIANO del foro di PATTI difensore di MARRA
STEFANO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 29/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina, a seguito di
istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato Stefano MARRA
avverso l’ordinanza cautelare emessa il 24.11.2017 dal GIP del Tribunale
di Patti con la quale è stata applicata al predetto la misura dell’obbligo di

sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico del predetto in ordine ai
reati di associazione a delinquere (capo B), corruzione (capo K1) e falso
in atto pubblico (capo L1) e la misura applicata.
2. La vicenda ha oggetto la esistenza ed operatività di una
associazione a delinquere diretta da Francesco Piscitello (medico legale)
e Anna Ricciardi (avvocato) unitamente a responsabili dì enti di
patronato ed ulteriori soggetti (medici, funzionari INPS, procacciatori di
affari tra i quali il ricorrente, dipendenti di patronati) posta in essere al
fine di commettere reati di falso in atto pubblico, falsa perizia,
corruzione in atti giudiziari, corruzione ed indebita percezione di
erogazioni previdenziali, complessivamente finalizzati a far ottenere ai
propri assistiti la liquidazione in sede giudiziale ai danni dell’INPS di
indebiti benefici previdenziali.
3. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
difensore dell’indagato deducendo:
3.1. Erronea applicazione dell’art. 416 cod. pen. e vizio della
motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria relativamente alla
ipotesi di partecipazione associativa giustificata sulla base di un solo
contatto del ricorrente, quello con Francesco Lo Iacono e di una sola
captazione relativa ad un colloquio tra lo stesso ricorrente, il Piscitello e
il Lo Iacono alla data della quale non era stato emesso alcun certificato
del quale non può sostenersi che il ricorrente fosse consapevole della
falsità o l’avesse successivamente determinata. Non solo, quindi, non
sussiste alcun elemento che induca la partecipazione del ricorrente al
contesto associativo, ma neanche indizio della conoscenza della sua
esistenza da parte dello stesso ricorrente e, ancor meno, della volontà di
farvi parte ed il complesso degli elementi enucleati dal Tribunale del
riesame sono del tutto estranei al ricorrente medesimo. In sostanza il
ricorrente aveva suggerito al proprio amico Lo Iacono di rivolgersi al
1

dimora, ha confermato la decisione con la quale sono stati riconosciuti

dott. Piscitello ed all’avv. Ricciardi, esperti nel settore previdenziale, di
individuare le ragioni del ritardo della liquidazione della pensione e, se
del caso, iniziare azione giudiziaria, esperita la quale – senza che al
relativo processo siano state contestate irregolarità – era stata
riconosciuta la dovuta provvidenza. Tanto in ragione della effettiva
sussistenza in capo al Lo Iacono di patologie cardiache, per cui alcuna
“forzatura” si era resa necessaria, risultando le espressioni a riguardo
del Piscitello una millanteria volta a evidenziare l’importanza del proprio

affermato che il ricorrente ha accompagnato il Lo Iacono alla visita
presso lo studio del dott. Bruni, essendo solo a conoscenza del giorno in
cui doveva essere effettuata come pure la asserita dimestichezza con
vicende previdenziali, poggiata soltanto sulla effettuazione di calcoli
algebrici.
3.2. Violazione di norme stabilite a pena di inutilizzabilità ed omessa
motivazione in ordine alla mancata risposta da parte del Tribunale sulla
eccezione difensiva avente ad oggetto la inutilizzabilità delle
intercettazioni in quanto svolte successivamente allo scadere del
termine per le indagini preliminari.
3.3. Violazione di legge penale e vizio cumulativo di motivazione in
ordine alla ritenuta gravità indiziaria in relazione ai reati di cui ai capi
Kl) ed L1), trattandosi per il Lo Iacono di patologia reale, non avendo
operato alcuna istigazione per il rilascio della certificazione medica né
avendo trasferito per essa denaro, né emergendo la consapevolezza del
ricorrente che la visita sarebbe stata effettuata presso lo studio privato
del dott. Bruni e che sarebbe stata riportata data differente da quella in
cui si era tenuta.
3.4. Violazione di legge penale ed extrapenale e vizio di omessa
motivazione in relazione alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni
svolte senza che ne sussistessero i presupposti, alla cui deduzione il
Tribunale non ha risposto.
3.5. Mancanza del requisito dell’attualità del pericolo cautelare,
essendo trascorsi oltre due anni nel corso dei quali alcun altro legame e
contatto è stato accertato, mancando ogni partecipazione del ricorrente
al sodalizio criminoso ed in assenza di uno specifico vaglio della
posizione del ricorrente a riguardo e nonostante la sua ineccepibile
condizione soggettiva.
2

intervento per sbloccare la pratica. Infine, illogicamente è stato

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è solo in parte fondato.
2. Il secondo e quarto motivo, logicamente preliminari, sono
manifestamente infondati in quanto il Tribunale ha valutato l’eccezione
preliminare di inutilizzabilità delle intercettazioni sanzionandola – con
con

l’inammissibilità per sua assoluta genericità.
3. Il primo motivo è generico e, per quanto riguarda i fatti
riguardanti la vicenda del Lo Iacono, proposto per ragioni che esulano da
quelle ammissibili involgendo una rivalutazione indiziaria non consentita
in sede di legittimità.
In particolare, posta l’esistenza del sodalizio criminoso facente capo
al Piscitello ed alla Ricciardi – in ordine alla quale non v’è contestazione
– come pure la operatività dello stesso secondo un ricorrente modus
operandi che si poggiava su certificati medici di comodo per introitare

cause previdenziali, i Giudici indicano il caso paradigmatico del
cardiologo Giovanbattista Bruni – che è uno dei protagonisti della
vicenda Loiacono – al quale il Piscitello indicava la necessità di
conseguire, appunto, un certificato di comodo. Era il ricorrente a
prenotare direttamente l’assistito per la visita cardiologica presso lo
studio privato di Brolo, rappresentando il costo della visita e la
circostanza che il medico l’avrebbe fatta apparire come effettuata in
struttura pubblica (v. pg. 5 della ordinanza impugnata), essendo ben
emergente il ruolo del BRUNI nel redigere certificati di favore (v.
captazioni relative ad altre vicende). Quanto al Loiacono, la ordinanza inoltre – smentendo l’assunto difensivo rileva la pluralità di pratiche che
gli facevano capo curate dallo studio Ricciardi-Piscitello, rilevando la
piena partecipazione del ricorrente al colloquio con l’interessato ed il
Piscitello in cui apertamente quest’ultimo parlava della “forzatura”

da

operare con il certificato del Bruni. Infine, risulta il coinvolgimento del
ricorrente in altre pratiche riguardanti altri soggetti ( v. pg. 8 della
ordinanza impugnata).
4. Il terzo motivo è generico ed in fatto rispetto alla ineccepibile
giustificazione del pieno coinvolgimento del ricorrente nella vicenda
Loiacono, risultando – sin dall’inizio della vicenda – che, dopo il colloquio
3

motivazione con la quale il ricorrente non si confronta

del predetto Loiacono con il Piscitello nel quale quest’ultimo faceva
presente al primo la necessità di un certificato di comodo e “pilotato”, lo
stesso ricorrente prenotava la visita presso lo studio privato di Brolo,
rappresentando il costo della visita e la circostanza che il medico
l’avrebbe fatta apparire come effettuata in struttura pubblica (e , per il
prosieguo, può rinviarsi alla analitica disamina di cui alla pg. 7 e sg. del
provvedimento impugnato).

pericolo cautelare con riferimento al contesto associativo senza alcuna
specifica valutazione in ordine alla posizione del ricorrente.
6. Ne consegue l’annullamento della impugnata limitatamente alle
esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Messina, sezione del
riesame, per nuovo giudizio sul punto. Nel resto il ricorso deve essere
rigettato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari
e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Messina, sezione del
riesame. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 29.3.2018.

Il Componente estensore

Il Presidente

Angelo Capozzi

7
Vi cenzo Rotundo

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1)

5. Il quinto motivo è fondato risultando genericamente giustificato il

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