Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16873 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16873 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: COSTANTINI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania
nel procedimento a carico di:
CUTULI ALFIO nato il 19/12/1963 a ACI CATENA
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 19/12/2017 del Tribunale di Catania
sentita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;

sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore generale
Mariella De Masellis che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
per il ricorso del PM; inammissibilità per il ricorso del Cutuli.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica di Catania e Cutuli Alfio ricorrono
impugnando l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania che ha, in riforma

Data Udienza: 27/03/2018

dell’ordinanza del G.i.p. di Catania, sostituito la misura cautelare in carcere con
quella dell’obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti di Cutuli Alfio.

2. Il G.i.p. di Catania in data 17 novembre 2017 aveva emesso l’ordinanza a
carico del ricorrente poiché gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 81,
110, 319 e 321 cod. pen., in quanto vedeva il Cutuli quale intermediario tra il
Maesano, sindaco del comune di Aci Catena che accettava l’offerta di somme di
denaro quale contributo alla campagna elettorale e che otteneva l’assunzione di

società aggiudicataria del servizio RSU nello stesso comune, accordo illecito che
prevedeva quale contropartita da parte del Maesano l’agevolazione
nell’annullamento di sanzioni di notevole importo a carico della società, in Aci
Catena luglio – Agosto 2016.
Il Tribunale del riesame etneo, previa riqualificazione dei fatti contestati in
quelli di istigazione alla corruzione di cui all’art. 322 cod. pen., ha riformato
l’ordinanza applicando l’obbligo di dimora anche in conseguenza della diversa
qualificazione giuridica operata dal Collegio che ha ridimensionato la vicenda.

3. Il Procuratore ricorrente deduce violazione degli artt. 319 e 321 cod.
pen., carenza e contraddittorietà della motivazione.
Il ricorrente premette che i fatti sono relativi all’illecita promessa da parte
del Briganti, titolare della Senesi s.p.a., di contributi elettorali in favore del
Maesano, nonché di assunzione di soggetti da questi indicati che a sua volta,
quale sindaco di Aci Catena, con la fattiva intermediazione del Cutuli, si impegna
ad ottenere l’annullamento di sanzioni comminate alla società nella esecuzione
del servizio.
Il Tribunale, pur valutando come rettamente evincibili dalle risultanze
processuali tutti gli elementi idonei a far ritenere che il Briganti, con l’opera di
intermediazione del Cutuli, avesse offerto del denaro al Sindaco di Aci Catena al
fine di un suo utile intervento teso all’annullamento delle sanzioni applicate
dall’amministrazione comunale nell’espletamento del servizio di RSU, ha ritenuto
non provata l’accettazione della promessa da parte del Maisano, in tal modo
qualificando la fattispecie quale art. 322 cod. pen. di istigazione alla corruzione.
Il collegio, si osserva, erra poiché non ritiene perfezionato l’accordo illecito,
in realtà realizzatosi con l’accettazione della promessa, sulla base di alcune
conversazioni dalle quali emerge come il Maesano, anche compulsato in tal senso
dal Cutuli, si fosse disinteressato alla vicenda delle sanzioni, manifestando di non
essere a conoscenza delle modalità con cui intervenire per far annullare le
sanzioni.

2

lavoratori presso la Senesi s.p.a., ed il Brigante, rappresentante legale di detta

In tal modo non è stata conferita la giusta rilevanza al momento in cui tale
promessa era stata accettata e di cui lo stesso Tribunale dava atto con
l’enunciazione delle varie captazioni che, se da un lato facevano emergere la
difficoltà del sindaco nell’intervenire, non ponevano alcun dubbio circa l’impegno
seriamente assunto dal primo cittadino anche alla luce del conseguimento dei
vantaggi promessi, non solo consistiti nella dazione dei soldi per la compagna
elettorale che si sarebbe tenuta, ma anche grazie all’assunzione da parte della
Senesi dei soggetti indicati da Maesano.

configurazione della fattispecie realizzatasi, avendo affermato che le assunzioni
fossero in realtà obbligatorie e, quindi, irrilevanti.
Era stato in tal modo pretermesso quanto evidenziato nell’imputazione che
non ha riguardato genericamente l’assunzione di soggetti ma, molto più
specificatamente, l’assunzione delle persone segnalate dal Sindaco, in tal modo
sminuendo un elemento fondamentale ai fini della esatta qualificazione del reato
di corruzione realizzatosi anche con l’accettazione della promessa e il successivo
intervento per l’annullamento della sanzione di ingente importo, da una parte, e
con la dazione di un contributo per la personale campagna elettorale oltre che
con l’assunzioni delle persone indicate dal sindaco, dall’altra.
La fattispecie, in tal modo ricostruita, non avrebbe dovuto porre problemi di
sorta quanto a qualificazione a mente dell’art. 321 con rif. all’art. 319 cod. pen.
anche a carico del Cutuli, soggetto intermediario tra il Briganti ed il Maesano.

4. Il Cutuli deduce contraddittorietà del provvedimento ed inosservanza di
norme processuali in quanto il Tribunale del riesame, pur avendo escluso il
rischio di inquinamento probatorio, ha ritenuto sussistere il pericolo di
reiterazione, fondato sulla base di «analoghe condotte delittuose» e di un «più
ampio modus operandi».
Si osserva in proposito come il Cutuli sia soggetto assolutamente
incensurato e nell’ambito dell’indagine che lo ha visto coinvolto, si è potuta
apprezzare una sola conversazione (nella quale si fa riferimento all’attività di
giornalista del Cutuli utile al Maesano) in cui, più che emergere la volontà di
agire contra legem, emergerebbe una millanteria poiché sarebbe irrazionale che
una testata giornalistica nazionale possa consentire ad un collaboratore, quale è
il Cutuli, di utilizzare la stessa a fini personali.

5. Con atto sottoscritto dall’avv. Dario Francesco Fina e da Cutuli Alfio
pervenuto presso la Cancelleria di questa Corte il 14 marzo 2018, il ricorrente ha
rinunciato al ricorso.

3

Anche tale evenienza è stata trascurata dal Tribunale ai fini della

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità del ricorso del Cutuli per
intervenuta rinuncia ritualmente effettuata.

2. Quanto al ricorso del Procuratore della Repubblica di Catania, a
prescindere dalle giuridicamente corrette considerazioni del ricorrente con

difficoltà o successivo disinteresse dell’agente nella realizzazione degli atti
contrari ai doveri d’ufficio rilevino ai fini della consumazione del reato, non
facendo parte il compimento dell’atto da parte del pubblico ufficiale della
struttura del reato (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella e altri, Rv.
234358), il ricorso del P.M. deve essere dichiarato inammissibile per carenza di
interesse.
3. Si ribadisce il principio secondo cui è inammissibile, per difetto di
interesse, il ricorso del pubblico ministero avverso l’ordinanza del tribunale del
riesame preordinato ad ottenere una diversa qualificazione giuridica dei fatto,
qualora ad essa non consegua alcuna utilità in ordine alle richieste dello stesso
P.M., posto che nel nostro ordinamento non esiste un interesse meramente
teorico e formale all’esattezza della decisione (Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003,
P.M. in proc. Acunzo, Rv. 227860).
Si osserva in proposito che, se da un lato il Tribunale del riesame ha
diversamente qualificato i fatti contestati al Cutuli quale art. 322 cod. pen., reato
che astrattamente avrebbe consentito l’emissione e conferma della misura
cautelare, ha poi sostituito la misura della custodia in carcere con quella
dell’obbligo di dimora.
Seppur parzialmente venute meno le esigenze cautelari – alla luce della
riqualificazione in ordine ad un reato meno grave -, le stesse non sono state in
alcun modo censurate in questa sede, con conseguente impossibilità per il
Procuratore ricorrente di conseguire, per mezzo dell’annullamento che
intervenga – in ipotesi – sulla sola qualificazione giuridica, un risultato utile
quanto a possibilità futura di vedere ripristinata la misura genetica.

4.

Con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità della parte privata si

rileva che l’art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con
la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso
prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art.

4

riferimento all’intervenuto perfezionamento dell’accordo illecito senza che

606 c.p.p., comma 3, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex
art. 591 c.p.p., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all’impugnazione

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi. Condanna Cutuli Alfio al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa

Così deciso il 27/03/2018.

Il Consigliere estensore
Antonio Costantini

Il Presidente

n

1

nna Petrze lis

delle ammende.

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