Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16872 del 27/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 16872 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: COSTANTINI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAPASERIO VINCENZO nato il 17/03/1973 a CATANIA

avverso l’ordinanza del 14/12/2017 del Tribunale di Catania
sentita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore generale
Mariella de Masellis che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. Reina Antonino, sostituto processuale dell’avv.
Pappalardo Salvatore, che si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Papaserio ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania
che ha confermato l’ordinanza emessa dal G.i.p. della stessa città con cui era
stata applicata la misura cautelare in carcere, ritenuti sussistenti i gravi indizi di
colpevolezza circa la sua partecipazione ad una associazione di tipo mafioso
riferibile al Clan Cappello, organizzata da Salvo Salvatore Massimiliano e
suddivisa in squadre operanti nei vari quartieri e finalizzata ad una serie
indeterminata di delitti contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, in
Catania e provincia sino al dicembre 2016.

2. Il Papaserio deduce i motivi di cui appresso.

Data Udienza: 27/03/2018

2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento agli artt. 273,
274, 192 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen.
Il ricorrente osserva come il suo coinvolgimento nel delitto associativo sia
insussistente avendo il Tribunale valorizzato due soli episodi in cui il Papaserio è
presente ai fatti avvenuti all’interno dell’autorimessa in cui svolge la propria
attività lavorativa. Nella prima occasione in data 24 dicembre 2015, si limita ad
accompagnare un soggetto, nella seconda del 24 marzo del 2016, nella quale si
sarebbe verificata la dazione di denaro da parte del Piana Angelo, gli inquirenti si

Il dato assume carattere decisivo se si osserva come il Papaserio non
risponda di nessun reato fine e, l’episodio del 2016 nel quale sarebbe stato
pagato il pizzo, non si è mai verificato. Essendo l’autorimessa un esercizio
pubblico di grandi dimensioni non era possibile controllare o impedire incontri
che, come precisato in sede di interrogatorio, era costretto a sopportare.
Sulla base, quindi, di quanto sopra rilevato è assente la volontà di aderire
all’associazione, anche solo per mezzo di comportamenti concludenti, oltre a non
essere rilevabile un ruolo del Papaserio all’interno della compagine associativa
con conseguente carenza del relativo contributo causale idoneo a rafforzare
l’associazione.
2.2. Vizi di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.
Sulle esigenze cautelari il Tribunale utilizza delle clausole di stile, omettendo
di valutare la personalità del Papaserio, soggetto sostanzialmente incensurato,
venendo meno agli obblighi di motivazione del provvedimento su quanto
dedotto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile poiché attiene a motivi in parte non consentiti
ed in parte generici.

2. Quanto alla dedotta violazione dei criteri da questa Corte fissati al fine di
ritenere

possibile

la

partecipazione

di

un

associato,

deve

rilevarsi

preliminarmente come non si metta in alcun modo in discussione, in quella come
in questa sede, l’esistenza della consorteria denominata Cappello, sotto la
direzione di Salvo Salvatore Massimiliano, avendo tra l’altro sul punto il Tribunale
fatto riferimento anche ad altri atti dai quali era emerso l’ambito territoriale di
operatività, i settori di interesse, i soggetti partecipanti ed i relativi ruoli, facendo
poi espresso riferimento al coinvolgimento dell’associazione, quanto a settore

2

esprimono in termini di verosimiglianza circa la sua presenza sul posto.

ritenuto di primaria importanza, a quello della gestione dei servizi di raccolta dei
rifiuti solidi urbani che il procedimento tratta.
2.1. Sotto questo specifico profilo la compagine associativa si occupa della
penetrazione attraverso società di fatto partecipata dall’associazione mafiosa nei
vari comuni e, grazie alle capacità di intimidazione tipiche della stessa, provvede
a risolvere i problemi che si profilano nella gestione dei servizi quando tanto
rischia di pregiudicare la realizzazione e conseguente ripartizione degli utili
derivanti dallo specifico settore.

della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è
necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti
esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente che lo stesso assuma o
gli venga riconosciuto il ruolo di componente del sodalizio e aderisca
consapevolmente al programma criminoso, accrescendo per ciò solo la potenziale
capacità operativa e la temibilità dell’associazione (Sez. 2, n. 56088 del
12/10/2017, Agostino e altri, Rv. 271698)
2.3. Contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente che tende a
parcellizzare gli elementi valutati dai giudici del Tribunale del riesame, ed offrire
una distinta ed alternativa versione dei fatti, il cui esame in questa sede è
inibito, l’ordinanza ha avuto modo di adeguatamente valutare che il Papaserio,
unitamente al figlio, sono i gestori dell’autorimessa all’interno della quale sono
stati realizzati gli incontri durante i quali si riuniscono con regolarità, evitando
luoghi direttamente loro riconducibili, i vertici dell’associazione mafiosa.
All’interno di tale luogo vengono discussi i problemi del gruppo, del ruolo ed il
potere del Salvo e delle sue capacità gestionali, vedendo la partecipazione di
soggetti di elevato spessore criminale che nella struttura definivano vicende
rilevanti per la vita associativa, spesso intervenendo per dirimere privati dissidi
quasi tanto costituisse una sorta di giustizia parallela volta alla salvaguardia delle
finalità (illecite) perseguite dall’associazione.
2.4. In proposito il Tribunale evidenzia specifiche conversazioni ambientali
dalle quali desume la rilevanza del luogo e delle finalità della specifica riunione.
Numerosi sono, infatti, gli incontri e le azioni del Papaserio chiaramente
implicanti una consapevole partecipazione al sodalizio, non solo evincibile con la
messa a disposizione dell’autorimessa, ma anche dalla partecipazione ai colloqui
svoltisi tra i sodali per porre fine agli atti intimidatori che Pappalardo Antonio
aveva compiuto nei confronti di Sgarlata, Piano e Mauceri, dal ruolo specifico
consistito nell’aver messo in contatto Scalia con Corona sempre per vicende
collegate alla risoluzione di problemi connessi alla aggiudicazione dell’appalto.

3

2.2. Deve ribadirsi il principio di diritto secondo cui, ai fini dell’integrazione

Certamente fondante, secondo la logica ed esauriente ricostruzione del
Tribunale, è stato il pagamento nelle mani del Papaserio da parte del Piana di
quanto dovuto al Salvo per la risoluzione del problema connesso agli atti
intimidatori effettuati, vicenda associativa che lo stesso Piana poi confida allo
Scalia.
2.5. In tal senso ricostruita da parte del Tribunale la partecipazione del
Papaserio, conforme ai principi sopra espressi è quanto affermato in termini di
elemento soggettivo ed oggettivo circa il ruolo ricoperto dal Papaserio,

rilevare illogicità o lacune sulla valutazione degli elementi o loro congiunto
esame e rilievo, fa sì che l’ordinanza impugnata sia immune da vizi
argomentativi.
In tema di misure cautelari personali, infatti, allorché sia denunciato, con
ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal
tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,
alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito
abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare
la gravità del – quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la
congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti
rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013,
P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460).

3. Egualmente immune da vizi è la motivazione dell’ordinanza impugnata
circa le esigenze cautelari da salvaguardare attraverso l’estrema misura della
custodia in carcere atteso che, in presenza della presunzione di adeguatezza
della massima misura, in assenza di allegazioni di segno contrario, deve rinviarsi
al principio secondo cui, in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di
partecipazione ad un’associazione mafiosa, il giudice non ha un obbligo di
dimostrare in positivo la ricorrenza dei

pericula libertatis ma deve soltanto

apprezzare l’eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del
soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l’effetto
della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la
sola misura della custodia in carcere (Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo,
Rv. 270062).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di

4

osservanza che, a fronte della motivazione del provvedimento da cui non è dato

euro duemila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto
dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

5. L’attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi
dell’art. 94, comma 1-ter, disp. art. cod. proc. pen., la trasmissione del presente
provvedimento a cura della cancelleria al direttore dell’istituto penitenziario per
gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell’art. cit..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.
att. cod. proc. pen.

Così deciso il 27/03/2018

Il Consigliere estensore
Antonio Costantibi

Il Presidente
(Anna Pe zzellis

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA