Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16871 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16871 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: COSTANTINI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania
nei confronti di:
SENESI SPA
avverso l’ordinanza del 21/12/2017 del Tribunale di Catania
sentita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore generale
Mariella de Masellis che conclude richiedendo l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza.
L’avv. Gabriele Ferabecoli del foro di Roma, sostituto processuale dell’avv.
Latino Luigi, difensore della Senesi spa, si riporta alle note pervenute in
cancelleria da parte dell’avv. Latino e chiede l’accoglimento dell’istanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica di Catania ricorre impugnando l’ordinanza
del Tribunale del Riesame di Catania che ha annullato il sequestro preventivo
della Senesi s.p.a. coinvolgente l’intera società il cui legale rappresentante è
Rodolfo Briganti.
Il G.i.p. di Catania in data 17 novembre 2017 aveva emesso l’ordinanza a
carico della Senesi s.p.a. in quanto ricorrenti i gravi indizi di colpevolezza in

Data Udienza: 27/03/2018

ordine agli artt. 81, 110, 319 e 321, cod. pen. e 25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
nei confronti del Briganti, rappresentante legale della Senesi s.p.a. aggiudicataria
dei servizio di raccolta RSU, unitamente a Maesano Ascenzio, Catuli Alfio,
rispettivamente sindaco di Aci Catena ed intermediario, poiché il Maesano
accettava la promessa di imprecisate somme di denaro quale contributo per la
campagna elettorale e l’assunzione di alcuni lavoratori presso la Senesi, per
agevolare l’annullamento di sanzioni di elevato importo comminate alla società,

2. Il Tribunale del riesame etneo ha annullato il sequestro avendo rilevato
che il vincolo sull’intera società fosse intervenuto a mente del d.lgs. 8 giugno
2001, n. 231.
Ha ritenuto la carenza di qualsivoglia riferimento all’intera società quale
profitto del reato di corruzione in uno con l’assenza di norme in materia di
responsabilità amministrativa degli enti che consentissero il sequestro funzionale
alla confisca della totalità delle azioni e dell’intero patrimonio aziendale della
Senesi ed alla contestuale nomina dell’amministratore giudiziario.
Il disposto dell’art. 53 del d.igs., prevede la sola ipotesi di sequestro
funzionale alla confisca ex art. 19 ovvero per equivalente che, nel caso oggetto
della decisione, era insussistente.

3. Il Procuratore ricorrente deduce violazione di legge.
Il Tribunale di Catania in sede di riesame ha errato nel ritenere che quello
richiesto dal ricorrente e concesso dal G.i.p. fosse un sequestro effettuato a
mente dell’art. 53 e 19 d.lgs. cit. La richiesta formulata al G.i.p. era chiaramente
nel senso di una richiesta di sequestro preventivo a mente dell’art. 321 cod.
proc. pen. come testualmente enunciato nella richiesta, con conseguente omesso
riferimento al profitto del reato, come affermato dal Tribunale, essendo tanto
incompatibile con l’art. 321 cod. proc. pen.
Il G.i.p., conseguentemente, dopo aver ritenuto sussistente il contestato
profilo di cui all’art. 25 d.igs. cit. a carico della società, ha espressamente fatto
riferimento all’esistenza di specifiche esigenze collegate al pericolo dì
reiterazione di reati della stessa indole, seppure corrisponda a verità quanto
osservato dal Tribunale in ordine al riferimento del sequestro preventivo
funzionale alla confisca, chiaro errore materiale che nessuna influenza può
assumere circa la natura della cautela reale impressa alla società.
L’integrale lettura dell’ordinanza consente, infatti, di rilevare come il
riferimento al sequestro funzionale alla confisca sia

ictu oculi frutto di errore

materiale, essendo tra l’altro evidente che un provvedimento come quello

2

in Aci Catena luglio – Agosto 2016.

ritenuto dal Tribunale del riesame sarebbe andato in caso contrario ultra petita,
circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Avendo il Tribunale ignorato la parte motiva in cui il G.i.p. ha fatto
riferimento al sequestro preventivo a mente dell’art. 321 cod. proc. pen.,
motivando l’annullamento per l’assenza dei presupposti di cui agli art. 55 e 19
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, è incorsa in violazione di legge.

4. La Senesi, per mezzo del difensore e procuratore speciale Avv. Luigi

diritto di difesa per l’omesso rispetto dei termini di cui all’art. 610, comma 5,
cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In ordine all’eccezione della difesa della Senesi s.p.a. a mente della quale
sarebbero stati violati i termini previsti dall’art. 610 comma 5, cod. proc. pen.,
deve rilevarsi che la norma richiamata non risulta conferente.
L’art. 311, comma 5, cod. proc. pen. dispone che, nell’ipotesi di ricorso per
cassazione della decisione del tribunale in sede di riesame e d’appello ex art. 309
e 310 cod. proc. pen., rimanda all’osservanza delle forme previste dall’art. 127
cod. proc. pen., che al comma 5 prevede che l’avviso debba essere comunicato o
notificato alle parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, con conseguente
rispetto, nel caso di specie, essendo stata effettuata la comunicazione dell’avviso
di fissazione dell’udienza in data 12 marzo 2018, dei termini di cui si deduce la
violazione.

2. Si rileva come quello prospettato dal ricorrente costituisca un error in

procedendo, affermandosi che il vizio della decisione sia caduto sulla norma
processuale posta a base del sequestro ed assumendosi che l’errore sia
consistito nell’aver ritenuto quello del G.i.p. quale sequestro emesso a mente
dell’art. 53 e 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, piuttosto che ex art. 321 cod.
proc. pen.
Da tanto consegue che, dedotto mediante ricorso per cassazione un error in

procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., questa
Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può
accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del
31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092).

3. Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato.

3

Latino, con nota inviata presso questa Corte il 22 marzo deduce violazione del

Deve osservarsi che, contrariamente a quanto dedotto nei motivi di ricorso,
se è vero che dallo stralcio del provvedimento del G.i.p. a pagina 193
dell’ordinanza cautelare, emerge il riferimento all’art. 321 cod. proc. pen.,
l’intestazione del relativo paragrafo fa espressamente riferimento ai «reati
contestati alla società Senesi s.p.a. al capo 5 della rubrica», capo che riporta i
reati di cui in epigrafe (artt. 81, 110, 319 e 321, cod. pen. e 25 d.lgs. 8 giugno
2001, n. 231). A seguire – pagg. 191 e 192 – vengono esposti i criteri di
imputazione soggettiva ed oggettiva che, sulla base della normativa di settore

compagine sociale quale conseguenza delle responsabilità dei suoi vertici, criteri
assolutamente eccentrici rispetto ad una ordinanza che si vorrebbe fosse stata
adottata sulla base di quanto statuito dall’art. 321 cod. proc. pen.
A fronte di tanto, il riferimento al sequestro quale funzionale alla confisca
viene enunciato sia a pagina 193, quale conseguenza di quanto nelle pagine
precedenti evidenziato anche con riferimento alla disciplina prevista dal d.lgs. 8
giugno 2001, n. 231, oltre che all’art. 321 cod. proc. pen., che nel dispositivo a
pagina 197.
Che tanto, come sostenuto dal ricorrente, rappresenti

ictu °cui/ un mero

errore materiale, appare arduo da sostenere specie se si rileva che nel
provvedimento nessun cenno viene effettuato al soggetto, persona fisica o ente
immateriale, a carico del quale il sequestro preventivo è stato disposto, in
sintonia con quanto è dato leggere nella richiesta del Procuratore che, seppure
ininfluente ai fini della presente decisione, consente di affermare essersi trattato
di un errore giuridico piuttosto che di un errore materiale, rettamente rilevato
dal Tribunale che ne ha disposto l’annullamento.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 27/03/2018.

sopra richiamata, conducono a ritenere sussistente un’implicazione anche della

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