Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16870 del 27/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 16870 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: COSTANTINI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania
nei confronti di:
CASSARINO DAVIDE nato il 29/03/1986 a CATANIA
avverso l’ordinanza del 21/12/2017 del Tribunale di Catania
sentita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore generale
Mariella de Masellis per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza;
Udito il difensore avv. Tamburino Tommaso chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica di Catania ricorre impugnando l’ordinanza
del Tribunale del riesame di Catania che ha annullato il sequestro preventivo
della E.F. Servizi Ecologici s.r.l. coinvolgente l’intera società il cui legale
rappresentante è Guglielmino Vincenzo.
Il G.i.p. di Catania, in data 17 novembre 2017, aveva emesso l’ordinanza di
cui sopra a carico della E.F. Servizi Ecologici s.r.l. perché ricorrenti i gravi indizi
di colpevolezza in ordine agli artt. 81, 110, 319 e 321, cod. pen. art. 7 D.L. 13
maggio 1991, convertito, con modificazioni, nella I. 12 luglio 1991, n. 203 e art.
25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nei confronti del Guglielmino, rappresentante
legale della società aggiudicataria del servizio di raccolta R.SU, corruttore di

Data Udienza: 27/03/2018

Sgarlato Domenico, Capo settore lavori pubblici e manutenzione del comune di
Trecastagni e Astuto, funzionario addetto al settore, con l’intermediazione di
Piana Angelo e Mauceri Alessandro, nonché del reato di cui all’art. 110, 353, 61
n. 2 e art. 7 D.L. 152/91 in ordine alla stessa gara, reati aggravati
dall’agevolazione mafiosa della consorteria denominata Cappello, in Trecastagni
dal 2015 all’ottobre 2016.

2. Il Tribunale del riesame etneo ha annullato il sequestro avendo rilevato

2001, n. 231.
Ha ritenuto la carenza di qualsivoglia riferimento all’intera società quale
profitto del reato di corruzione in uno con l’assenza di norme in materia di
responsabilità amministrativa degli enti che consentissero il sequestro funzionale
alla confisca della totalità delle azioni e dell’intero patrimonio aziendale della E.F.
Servizi Ecologici s.r.l. ed alla contestuale nomina dell’amministratore giudiziario.
Il disposto dell’art. 53 del d.lgs., prevede la sola ipotesi di sequestro
funzionale alla confisca ex art. 19 ovvero per equivalente che, nel caso oggetto
della decisione, era chiaramente insussistente.

3. Il Procuratore ricorrente deduce violazione di legge.
Il Tribunale di Catania in sede di riesame, ha errato nel ritenere che quello
richiesto dal ricorrente e concesso dal G.i.p. fosse un sequestro effettuato a
mente dell’art. 53 e 19 d.lgs. cit. Quella formulata al G.i.p. era chiaramente una
richiesta di sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. come testualmente
enunciato, con conseguente omesso riferimento al profitto del reato, come
affermato dal Tribunale, essendo tanto incompatibile con l’art. 321 cod. proc.
pen.
Il G.i.p., conseguentemente, dopo aver ritenuto sussistente il contestato
profilo di cui all’art. 25 d.lgs. cit. a carico della società, ha espressamente fatto
riferimento all’esistenza di specifiche esigenze collegate al pericolo di
reiterazione di reati della stessa indole.
Seppure corrisponda a verità quanto osservato dal Tribunale in ordine al
riferimento effettuato dal G.i.p. al sequestro preventivo funzionale alla confisca,
chiaro errore materiale che nessuna influenza può assumere circa la natura della
cautela reale sulla società, la integrale lettura dell’ordinanza consente di rilevare
che il provvedimento al vaglio dei giudici del riesame era stato emesso a carico
dell’imputato persona fisica per evitare il rischio di reiterazione delle condotte
criminose; circostanza che, se non osservata dal G.i.p., avrebbe comportato una
ultrapetizione della misura, circostanza non verificatasi nel caso di specie.

2

che il vincolo sull’intera società fosse intervenuto a mente del d.lgs. 8 giugno

Avendo il Tribunale ignorato la parte motiva dell’ordinanza in cui il G.i.p.
aveva fatto riferimento al sequestro preventivo a mente dell’art. 321 cod. proc.
pen., motivando l’annullamento per l’assenza dei presupposti di cui agli art. 55 e
19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, è incorsa in violazione di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si rileva come quello prospettato dal ricorrente costituisca, per come

caduto sulla norma processuale posta a base del sequestro, assumendosi che
l’errore sia consistito nell’aver ritenuto il provvedimento del G.i.p. quale
sequestro emesso a mente dell’art. 53 e 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
piuttosto che ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen.
Da tanto consegue che, dedotto mediante ricorso per cassazione un error in

procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., questa
Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può
accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del
31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092).

2. Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato.
Deve osservarsi che, contrariamente a quanto dedotto nei motivi di ricorso,
se è vero che dallo stralcio del provvedimento del G.i.p. a pagina 193
dell’ordinanza cautelare, emerge il riferimento all’art. 321 cod. proc. pen.,
l’intestazione del relativo paragrafo fa espressamente riferimento ai reati
contestati alla società «E.F. Servizi Ecologici s.r.l. di cui al capo 3 della rubrica»,
capo che riporta i reati di cui in epigrafe (artt. 81, 110, 319 e 321, cod. pen. e
25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231). A seguire – pagg. 191 e 192 – vengono esposti
i criteri di imputazione soggettiva ed oggettiva che, sulla base della normativa di
settore sopra richiamata, conducono a ritenere sussistente una implicazione
anche della compagine sociale quale conseguenza delle responsabilità dei suoi
vertici, criteri assolutamente eccentrici rispetto ad un’ordinanza che si vorrebbe
fosse stata adottata sulla base di quanto statuito dall’art. 321 cod. proc. pen.
Il riferimento al sequestro quale funzionale alla confisca viene enunciato sia a
pagina 193, quale conseguenza di quanto in precedenza evidenziato anche con
riferimento alla disciplina prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, oltre che a
mente dell’art. 321 cod. proc. pen., che nel dispositivo a pagina a pagina 197.

3. Che tanto, come sostenuto dal ricorrente, rappresenti ictu ocu/i un mero
errore materiale, appare arduo da sostenere, specie se si osserva che nel

3

dedotto, un error in procedendo, poiché si afferma che il vizio della decisione è

provvedimento nessun cenno viene effettuato al soggetto, persona fisica o ente
immateriale, a carico del quale il sequestro preventivo è stato disposto, in
sintonia con quanto è dato leggere nella richiesta del Procuratore che, seppure
ininfluente ai fini della presente decisione, dovendosi in questa sede valutare
unicamente la correttezza della decisione che è intervenuta sul provvedimento
genetico, consente di affermare essersi trattato di un errore giuridico piuttosto
che di un errore materiale, rettamente rilevato dal Tribunale che ne ha disposto

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 27/03/2018.

l’annullamento.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA