Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1687 del 11/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 1687 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MARCHESE ANTONIO N. IL 30/10/1948
avverso la sentenza n. 252/2008 TRIBUNALE di VALLO DELLA
LUCANIA, del 22/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 6. OQJ
che ha concluso per
eu sge,p GILD.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 11/12/2012

4,

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22.11.2011, il Tribunale di Vallo della Lucania ha
affermato la penale responsabilità di Antonio MARCHESE, applicandogli la pena
dell’ammenda, in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 5 lett. b) ed e) I.
283\62 perché, quale legale rappresentante del ristorante «Pozzallo», deteneva

stato di conservazione, insudiciati ed in promiscuità con altri alimenti non
compatibili e nocivi per la salute.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un primo motivo di ricorso rileva che l’art. 5 I. 283\62 risulterebbe
abrogato per effetto della legge 28.11.2005 n. 246, la quale nell’art. 14
disponeva, nella sua stesura originaria, ai commi commi 12 e 14, che «…entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, (il
Governo, n.d.r.) individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando
le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e
trasmette al Parlamento una relazione finale», «Entro ventiquattro mesi dalla
scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con
le modalità di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, e successive
modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali,
pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970, anche se modificate con
provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in
vigore, nel rispetto della L. 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 2, e secondo i
seguenti principi e criteri direttivi….»
Aggiunge che, medio tempore, risultano emanati i D.L. 27 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e D.L. 22
dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2009,
n. 9 abrogativi di disposizioni vigenti e che la legge 246\2005 è stata novellata
dalla I. 18 giugno 2009, n. 69, la quale ha introdotto, tra l’altro, il comma 14-ter
che recita: «fatto salvo quanto stabilito dal comma 17 (disposizioni dei codici
civile, penale, di procedura e della navigazione), decorso un anno dalla scadenza
del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall’ultimo
periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei
decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti
successivi, sono abrogate».
Rilevato poi che le disposizioni pubblicate anteriormente all’1.1.1970 «da

1

per la vendita e la somministrazione agli avventori prodotti alimentari in cattivo

e

salvare» sono state elencate nell’allegato al d.lgs. 179\2009, che non comprende
la I. 283\62, osserva che la stessa risulterebbe abrogata a far data dal
16.12.2010, termine entro il quale dovevano essere individuate le disposizioni
legislative non suscettibili di abrogazione.
A tale proposito cita le conclusioni cui era pervenuta questa Corte con
sentenza n.12572\2010.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio

per il reato contestato sarebbe avvenuta senza accertare la effettiva riferibilità
dei fatti alla sua persona, non rilevando a tal fine il contenuto del verbale
ispettivo menzionato dal giudice del merito, il quale non poteva essere
considerato atto irripetibile e come tale utilizzato se non per i contenuti
descrittivi e non anche per la parte in cui lo individuava come legale
rappresentante dell’esercizio commerciale controllato.

4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di
motivazione con riferimento alla mancanza di prova in ordine alla effettiva
destinazione degli alimenti al consumo.

5. Con un quarto motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in relazione alla determinazione della pena, alla mancata
concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della
pena.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente
infondati.
Va rilevato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che la questione
concernente la presunta abrogazione della legge 283\62 è stata già affrontata e
risolta da questa Corte (Sez. III n.9276, 9 marzo 2011) con una decisione nella
quale si è preso in esame anche il contenuto della precedente pronuncia
menzionata in ricorso (Sez. III n. 12572, 31 marzo 2010).
Invero, dando atto che tale ultima sentenza conteneva argomentazioni non
vincolanti, perché frutto di una valutazione semplicemente incidentale e non

2

di motivazione in relazione al fatto che l’affermazione di penale responsabilità

approfondita del tema trattato, diversamente risolto, si è ritenuto di giungere a
conclusioni diametralmente opposte sulla base del dato normativo testuale e di
una lettura sistematica delle norme vigenti.
Richiamando così il contenuto dell’art. 14, comma 17, lett. a) della legge
246\2005, art. 14, comma 17, lett. a), si è osservato che dall’effetto abrogativo
rimangono escluse le disposizioni contenute (oltre che nei vari codici) anche in
ogni altro testo normativo recante nell’epigrafe la denominazione «codice» o
«testo unico», come avviene per la la legge in esame che reca, nell’intestazione,
27 luglio 1934, n. 1265, artt. 242, 243, 247, 250 e 262: Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»

ed

aggiungendo che detta legge è stata ulteriormente modificata ed integrata dalla
legge 26 febbraio 1963, n. 441, che figura tra quelle espressamente escluse
dall’intervento abrogativo, in quanto indicata al n. 1891 dell’elenco di cui
all’allegato 1 del D.Lgs. n. 179 del 2009, cosicché, se la legge di modifica di
quella che a prima vista potrebbe apparire inclusa nel novero delle leggi da
eliminare è stata espressamente lasciata in vigore, è evidente che il legislatore
non aveva alcuna intenzione di abrogare la legge modificata, verosimilmente per
la sua importanza generate e le conseguenze che ne sarebbero derivate sul piano
della tutela generale della salute.
Tali considerazioni sono pienamente condivise dal Collegio che non intende
discostarsene e trovano ulteriore ed implicita conferma nelle numerose decisioni
assunte da questa Corte in ordine a violazioni della legge 283\62 Corte dopo la
scadenza del termine indicato in ricorso ed in precedenza richiamato.
Da ciò discende la manifesta infondatezza del motivo.
7. Ad identiche conclusioni deve pervenirsi con riferimento al secondo
motivo di ricorso.
Il Tribunale ha dato compiutamente atto delle risultanze dell’istruzione
dibattimentali sulle quali ha fondato il proprio convincimento, non limitandosi alla
sola menzione del verbale ispettivo, ma indicando anche le dichiarazioni
testimoniali rese dal personale che aveva effettuato i controlli, dando così atto
della circostanza che, all’esito della verifica, era emerso che l’odierno ricorrente
era il gestore del ristorante presso il quale venivano rinvenuti gli alimenti nelle
condizioni indicate nel capo di imputazione e minuziosamente descritte in
sentenza.
Tali indicazioni risultano del tutto adeguate e consentono di ritenere che il
Tribunale abbia correttamente assolto all’onere motivazionale impostogli dalla
legge.

l’espressione «Modifica del testo Unico delle leggi sanitarie approvato con AD.

La correttezza dell’operato del giudicante va rilevata anche con riferimento
all’utilizzazione del verbale ispettivo, che ha pacificamente natura di atto
irripetibile e che attesta l’esito del controllo non solo con riferimento allo stato
dei luoghi ma anche alla titolarità della gestione del ristorante ed alle modalità
con le quali la stessa era effettuata al momento della verifica.

8. Quanto al terzo motivo di ricorso, lo stesso è caratterizzato da estrema
genericità, risolvendosi nell’apodittica affermazione che non vi sarebbe prova

considerazione e senza alcun rilievo specifico ai contenuti della decisione
impugnata, il che ne evidenzia la inammissibilità.

9. Anche la infondatezza del quarto motivo di ricorso risulta di macroscopica
evidenza
Nella determinazione della pena il giudice ha dato atto di aver considerato i
criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. peri, e di aver quantificato l’ammenda anche
tenendo conto delle condizioni di conservazione degli alimenti.
Tali argomentazioni risultano del tutto sufficienti a giustificare il corretto
esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena e dei criteri di
valutazione fissati dall’articolo 133 cod. pen., non essendo richiesto al giudice di
procedere ad una analitica valutazione di ogni singolo elemento esaminato, ben
potendo assolvere adeguatamente all’obbligo di motivazione limitandosi anche
ad indicarne solo alcuni o quello ritenuto prevalente (v. Sez. Il n. 12749, 26 marzo
2008).
Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della
sospensione condizionale della pena, risulta dalla sentenza impugnata che non vi
è stata da parte del ricorrente nessuna richiesta in tal senso nel giudizio di primo
grado. Nel riepilogo delle conclusioni delle parti è infatti specificato che la difesa
ha concluso per «l’assoluzione per non aver commesso il fatto, o fatto non
sussiste ovvero non costituisce reato»

10. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla
declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

della destinazione degli alimenti alla somministrazione senza alcuna ulteriore

t

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deciso in data 11.12.2012

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA