Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1687 del 04/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 1687 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALDARULO LUIGI N. IL 06/10/1970
VITUCCI ANDREINA N. IL 06/12/1970
FERRIGNI GIROLAMA N. IL 12/01/1947
VITUCCI GAETANO N. IL 17/08/1945
avverso il decreto n. 53/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
24/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
lette/
le conclusioni del PG in se de intese alla inammissibilità dei ricorsi;

Data Udienza: 04/12/2013

-2-

RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO

Sull’appello proposto (per quel che qui interessa) da CALDARULO LUIGI
relativamente al decreto del Tribunale di Bari-sez.ne misure di prevenconfisca di alcuni beni mobili ed immobili a lui ricondicibile direttamente o indirettamente e dai terzi interessati VITUCCI ANDREINA,FERRIGNI
GIROLAMA e VITUCCI GAETANO,la Corte di Appello di Bari l con decreto in data
24-01-20I3,in parziale accoglimento dell’impugnazione p revocava la confisca

zione in data 7/23-03-20I0,segnatamente riferibile al provvedimento di

di taluni beni mobili ed immobili nell’interesse di VITUCCI ANDREINA,confarmando nel resto la decisione appellata / ricorrendo le condizioni oggettive
e soggettive della disposta confisca ex L.575/65 e 55/90.

Avverso tale decisione i predetti interessati hanno proposto ricorso per cas.

saziane,deducendo a motivi del gravale,a mezzo del comune difensore p la violaione dell’art.606 lett.b) cpp. ij relazione agli artt.4 L.I423/56 e 3 ter
.575/65 con ‘riferimento alla disposta confisca ,stante l’assoluta assenza
li motivazioneprisolventesi in vizio di violazione di legge,segnatamente

an riferimento alla misura dì prevenzione patrimoniale ad oggetto un immoile sito in ‘Triggiano alla Via Trilussa n.3I ed alla disposta confisca

i cavalli ,con ritenuta insussistebza dei presupposti oggettivi e soggettii legittimanti la disposta misura’di prevenzione patrimoniale,con analo-

le conclusioni quanto ai beni immobili e mobili sub 2),3) e 5) del provveimento impugnato.
>n requisitoria scritta il PG in sede ha concluso per l’inammissibilità

i ricorsi.
preliminarmente segnalata l’assolua carenza di specificità dei ricorsi
anto alle doglianze attinenti i beni immobili e mobili sub 2) 1 3) e 5)
l decreto impugnato.
nifestamente infondati i ricorsi attinenti il privvedimento di prevenzione
t.rimoniale in relazione alla posizione del proposto CALDARULG e degli
!ssi terzi interessati,segnatalente in persona della FERRIGNI GIROLAMA,
ulto alla misura patrimoniale attinente ai cavalli.

(),

Non sfugge,infatti,come esattamente segnalato dal PG nella requisitoria
in atti l che la Corte territoriale barese si è fatto motivato,corretto e logico carico di verificare la sussistenza delle condizioni oggettive e sogettive legittimanti la misura ropatrimoniale anzidetta sia con riguatdo alla
posizione del proposto (anche in relazione alla misura personale) CALDARULD
(cfr.foll.I0 II decreto impugnato),sda in ordine alla posizione dei terzi

interessati,segnatamente riferibdli (per quel che qui interessa,alla persona
di FERRIGNI GIROLAMA)quanto alla misura ad oggetto i cavalli (cfr.foll.III2),non senza far opportuno cenno anche ad intuibili ragioni di logica

elementare in relazione alla infondatezza delle controdeduzioni difensive,

anche per quanto attiene l’appartamento sito in Triggiano alla via Trilussa

n.3I ,come emerge incontestabilmente dalla motivata e logica pubtualizzazione decisorio della Corte territoriale barese (cfr.fol.I2 decreto impugnato).
Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi vanno dichiarati
inammissibili,con conseguente condanna dei ricorrenti al_ pagamento delle

spese processuali e ciasctno a quella della somma equitativamente deterfflinata in Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHISRA inammisdibili i ricorsi e CONDANNA i ticorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro MILLE/00=
in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma l il 4-12-2013
ILRESI2 E TE

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA