Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16869 del 27/03/2018

Penale Sent. Sez. 6 Num. 16869 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: COSTANTINI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania
nel procedimento a carico di:
A.A.
avverso l’ordinanza del 21/12/2017 del Tribunale di Catania
sentita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore generale
Mariella De Masellis che conclude per l’annullamento dell’ordinanza con rinvio;
l’avv. Gabriele Ferabecoli del foro di Roma, sostituto processuale dell’avv.
Peluso Carmelo, difensore di A.A., si riporta alle note pervenute in
cancelleria da parte dell’avv. Peluso e chiede l’accoglimento dell’istanza.
RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica di Catania ricorre avverso l’ordinanza del
Tribunale del Riesame di Catania che ha annullato la misura della custodia
cautelare in carcere nei confronti di A.A..
Il G.i.p. di Catania in data 17 novembre 2017 aveva emesso l’ordinanza a
carico del ricorrente poiché gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 81,
110, 319 e 321 cod. pen., in quanto il Brigante, rappresentante legale della
Senesi s.p.a., aggiudicataria del servizio di raccolta RSU, aveva promesso la
dazione in favore di Maesano Ascenzio, sindaco di Aci Catena, grazie
all’intermediazione di Catuli Alfio, di imprecisate somme di denaro quale

Data Udienza: 27/03/2018

contributo per la campagna elettorale e la assunzione di alcuni lavoratori presso
la Senesi, per agevolare l’annullamento di sanzioni di elevato importo comminate
alla società, in Aci Catena luglio – agosto 2016.
2. Il Tribunale del riesame etneo, previa riqualificazione dei fatti contestati
ex art. 322 cod. pen., ha annullato

in quelli di istigazione alla corruzione

l’ordinanza sulla base della carenza di esigenze cautelari anche in conseguenza
della diversa qualificazione giuridica operata dal Collegio.

pen., carenza e contraddittorietà della motivazione.
Il Tribunale ha ritenuto non provata l’accettazione della promessa da parte
del Maisano, e conseguentemente il perfezionamento dell’accordo illecito, in tal
modo qualificando la fattispecie in quella di cui all’art. 322 cod. pen. di
istigazione alla corruzione.
In realtà l’accordo doveva ritenersi perfezionato con l’accettazione della
promessa, desumibile da alcune conversazioni dalle quali emerge, nonostante il
Maesano si fosse disinteressato alla vicenda delle sanzioni, manifestando di non
essere a conoscenza di come intervenire per far annullare le sanzioni, che questi
avesse espresso adesione alla proposta formulata dal A.A. tramite il B.B..
Influente, quindi, ai fini della consumazione del reato, è la concreta
realizzazione dell’atto contrario sul quale avrebbe dovuto influire con la sua
condotta, non essendo stata conferita la giusta rilevanza al momento in cui tale
promessa era stata accettata e di cui lo stesso Tribunale dava atto con
l’enunciazione delle varie captazioni che, se da un lato facevano emergere la
difficoltà del sindaco nell’intervenire, non ponevano alcun dubbio circa il suo
impegno seriamente assunto anche alla luce del conseguimento dei vantaggi
promessi, non solo consistiti nella dazione dei soldi per la compagna elettorale
che si sarebbe tenuta, ma anche con l’assunzione da parte della società del
A.A. di soggetti indicati dal M.M..
Anche tale evenienza è stata sminuita dal Tribunale con l’affermazione
secondo cui tali assunzioni sarebbero state obbligatorie e, quindi, irrilevanti.
È stato in tal modo pretermesso il rilievo evidenziato nell’imputazione che
non ha riguardato genericamente l’assunzione di soggetti, quanto l’assunzione di
soggetti indicati dal Sindaco, sminuendosi un elemento fondamentale ai fini della
esatta qualificazione del reato di corruzione, realizzatosi con l’accettazione della
promessa e successivo intervento per l’annullamento della sanzione di ingente
importo, da una parte, e con la dazione di un contributo per la personale
campagna elettorale, oltre che con la assunzione, delle persone indicate
direttamente dal sindaco, dall’altra, fattispecie che quanto a qualificazione a

2

3. Il Procuratore ricorrente deduce violazione degli artt. 319 e 321 cod.

mente dell’art. 321 con rif. all’art. 319 cod. pen. a carico del A.A., non
avrebbe dovuto porre problemi di sorta.

3. A..A, con nota inviata presso questa Corte il 22 marzo deduce
violazione del diritto di difesa per l’omesso rispetto dei termini di cui all’art. 610,
comma 5, cod. proc. pen.

1. In ordine all’eccezione della difesa del A.A. a mente della quale
sarebbero stati violati i termini previsti dall’art. 610 comma 5, cod. proc. pen.,
deve rilevarsi che la norma richiamata non risulta conferente al caso in esame.
L’art. 311, comma 5, cod. proc. pen., nell’ipotesi di ricorso per cassazione
della decisione del tribunale in sede di riesame e d’appello ex art. 309 e 310 cod.
proc. pen., rimanda all’osservanza delle forme previste dall’art. 127 cod. proc.
pen., il cui comma 5 prevede che l’avviso debba essere comunicato o notificato
alle parti almeno 10 giorni prima dell’udienza, con conseguente rispetto nel caso
di specie dei termini di cui si deduce la violazione, essendo stata effettuata la
comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza in data 12 marzo 2018.

2. A prescindere dalle giuridicamente corrette considerazioni del ricorrente
con riferimento all’intervenuta perfezione dell’accordo illecito senza che difficoltà
o successivo disinteresse dell’agente nella realizzazione degli atti contrari ai
doveri d’ufficio rilevino ai fini della consumazione del reato, non facendo parte il
compimento dell’atto da parte del pubblico ufficiale della struttura del reato (Sez.
6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella e altri, Rv. 234358), il ricorso del P.M.
deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

3. Si ribadisce il principio secondo cui è inammissibile, per difetto di
interesse, il ricorso del pubblico ministero avverso l’ordinanza del tribunale del
riesame, preordinato ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto,
qualora ad essa non consegua alcuna utilità in ordine alle richieste dello stesso
P.M., posto che nel nostro ordinamento non esiste un interesse meramente
teorico e formale all’esattezza della decisione (Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003,
P.M. in proc. Acunzo, Rv. 227860).
Si osserva in proposito che, se da un lato il Tribunale del riesame ha
diversamente qualificato i fatti contestati al A.A. quale art. 322 cod. pen.,
reato che astrattamente avrebbe consentito l’emissione e conferma della misura
cautelare, ha poi annullato l’ordinanza per l’assenza delle esigenze cautelari che,

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

seppur parzialmente (ma non solo) venute meno alla luce della riqualificazione in
ordine ad un reato meno grave, non sono state in alcun modo censurate in
questa sede, con conseguente impossibilità per il Procuratore ricorrente di
conseguire, per mezzo dell’annullamento che intervenga – in ipotesi – sulla sola
qualificazione giuridica, un risultato utile quanto a possibilità futura di vedere
ripristinata la misura annullata, non per la diversa qualificazione giuridica
ipotizzata, quanto per carenza di esigenze cautelari in alcun modo contestate nei

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 27/03/2018.

motivi di ricorso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA