Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16867 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16867 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MORABITO PASQUALE nato il 16/04/1954 a BOVA MARINA
avverso l’ordinanza del 27/11/2017 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI, che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, avv. MICHELE MONACO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Il difensore di fiducia di Pasquale MORABITO ha formalizzato tempestiva

impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale
di Reggio Calabria, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato
l’istanza di riesame avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa
nei confronti del prevenuto, indagato per violazione dell’art. 416 bis cod. pen.,
per aver partecipato all’associazione per delinquere denominata ‘ndrangheta con
ruolo qualificato, segnatamente per esser stato parte, insieme agli altri soggetti

Data Udienza: 20/03/2018

indicati nel capo d’imputazione provvisorio, del “vertice decisionale” che stabiliva
la suddivisione degli “appalti nella zona di Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Africo
– in particolare decidendo la assegnazione dei subappalti, delle forniture di mezzi
e di materiali – il tutto al fine di assicurare una equa ripartizione tra famiglie di
‘ndrangheta dei proventi degli appalti”.
2.

Con un unico ed articolato motivo, il legale ricorrente denuncia violazione di

legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza tanto dei

esigenze cautelari.
2.1 Per quanto concerne il primo profilo, deduce l’atto d’impugnazione che il
Tribunale, dopo aver proceduto alla condivisibile enunciazione dei principi cui il
giudice del riesame deve informare l’attività di verifica demandatagli, ne avrebbe
fatto, tuttavia, non corretta applicazione. Ciò, innanzi tutto, alla luce della
dedotta “assenza di una puntuale ed esauriente argomentazione sull’esistenza ed
operatività dell’associazione mafiosa contestata … in punto di individuazione della
struttura e della supposta allocazione criminale del MORABITO Pasquale”, tenuto
conto che la ricostruzione del contesto in cui il giudice distrettuale della cautela
ha collocato l’operato dell’odierno ricorrente – vale a dire la “pace” sopraggiunta
dopo la c.d. faida di Africo-Motticella tra la cosca MORABITO-MOLLICA e quella
contrapposta facente capo alle famiglie SPERANZA-PALAMARA-SCRIVA, con
conseguente accordo fra le stesse per la spartizione degli appalti tra le cosche
africesi e l’attribuzione al prevenuto del ruolo di vertice, finalizzato ad assicurare
il raggiungimento di tale obiettivo – si scontrerebbe, poi, con la constatazione
che il MORABITO medesimo “figura esclusivamente nella sua individualità, né a
capo di una consorteria, né affiliato”.
Fermo quanto sopra, prosegue il ricorso censurando la valutazione di
affidabilità del collaborante MAVIGLIA, compiuta dal Tribunale con motivazione
definita “apodittica” ed “apparente”, essendosi in presenza di “scarne
dichiarazioni … di natura prettamente assertiva o addirittura de relato e di tipo
deduttivo”, senza alcuna indicazione di fatti criminosi specifici di cui il MORABITO
si sarebbe reso responsabile ed a conoscenza del collaboratore, quale soggetto
intraneo alla consorteria, a tal fine riportandosi “lo stralcio di interrogatorio di
interesse”. E, ancora, con riferimento alle risultanze delle intercettazioni in atti,
che dovrebbero valere a riscontrare l’assunto del predetto MAVIGLIA, il ricorso
– premesso che ove quest’ultime, per plurime e svariate causali, non rivestano
un significato chiaro ed inequivoco, abbisognano “di elementi di conferma che
possano eliminare i ragionevoli dubbi esistenti – rileva che le conversazioni
intercettate, che non vedono la diretta partecipazione del MORABITO, non
2

Ai-

gravi indizi di colpevolezza del reato per cui si procede, quanto delle connesse

rivestono affatto la portata accusatoria loro attribuita, giusta l’analitica esegesi
compiuta dei singoli colloqui, a tal fine riprodotti nei passaggi ritenuti essenziali.
2.2 Relativamente al profilo delle esigenze cautelari, osserva il difensore
ricorrente come il Tribunale abbia asseritamente omesso di soffermarsi sul
profilo dell’attualità delle esigenze cautelari, rilevante in rapporto ad ogni
tipologia di reato, sì da rendere all’evidenza “sbrigativo” il giudizio esplicitato nel
provvedimento di cui trattasi, nel senso del difetto di significatività della

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

L’ordinanza impugnata è infondata, alla stregua delle ragioni che saranno

esposte.
2.

Manifestamente infondate sono le censure che investono il punto dei gravi

indizi di colpevolezza.
2.1 Dato atto che le argomentazioni del Tribunale vanno doverosamente
coniugate con quelle proprie del confermato provvedimento genetico – così come
del resto esplicitato dalla stessa ordinanza impugnata, nella parte iniziale della
propria motivazione – giova premettere che la presente vicenda processuale
s’innesta su un ben preciso retroterra, che ne costituisce il presupposto,
imprescindibile al fine del corretto inquadramento dei fatti.
Dunque, alla base del procedimento in questione – per quanto emerge
dall’ordinanza del Tribunale reggino – vi sono, per la parte che qui interessa, le
indagini condotte in esito all’omicidio di Luciano CRISEO, avvenuto il 28.03.2009
in Brancaleone, grazie alle quali è stata accertata l’esistenza di “una massiva
infiltrazione della ‘ndrangheta nel settore degli appalti pubblici” della zona
comprendente il territorio di Brancaleone, Bruzzano Zeffirio ed Africo, gestita
attraverso una sorta di accordo di cartello formatosi in esito alla “pace”
intervenuta dopo la faida sanguinosa, alla quale è fatto riferimento anche
nell’illustrato tenore del ricorso difensivo, che aveva visto contrapposta la cosca
MORABITO-MOLLICA a quella facente capo alle famiglie SPERANZA-PALAMARASCRIVA.
Sul punto non è inutile rilevare – anche alla stregua della censura in ordine
al ruolo individuale, del tutto gratuitamente ed illogicamente attribuito all’odierno
ricorrente – che l’ordinanza del g.i.p. dà conto dell’accertamento giudiziale,
ormai definitivo, che attesta l’esistenza della cosca MORABITO, operante in
territorio di Africo, come pure della posizione di vertice assoluto ivi ricoperta da

collocazione dei fatti in esame nel 2010.

Rocco MORABITO, condannato per violazione dell’art. 416 bis cod. pen., con
ruolo di promotore ed organizzatore in seno alla detta consorteria.
2.2 In tale quadro s’innestano, in primo luogo, le dichiarazioni del collaboratore
di giustizia Maurizio MAVIGLIA, la rilevanza delle cui parola è stata
congruamente giustificata dal Tribunale reggino alla luce della sua appartenenza
alla locale di Africo, in linea con le sue origini africesi; della sua particolare
vicinanza, per via del rapporto di

comparato esistente, con uno dei figli del

succitato Rocco MORABITO, segnatamente Giuseppe Ringo cl. 78; delle peculiari

la sua collaborazione con la Giustizia: circostanze, tutte, sulle quali il ricorso in
esame non si sofferma in alcun modo.
Fermo quanto sopra, la contestazione difensiva in ordine alla pretesa
genericità delle anzidette dichiarazioni accusatorie a carico di Pasquale
MORABITO non ha sostanzialmente rilievo: se è vero, infatti, che il suo
coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti – sempre per come riportato
nella censurata ordinanza – appare frutto di deduzioni, anche alla stregua
dell’ammissione del collaborante di non aver mai parlato con l’interessato di tali
fatti, non a caso estranei alla contestazione mossa nei suoi confronti, non
altrettanto può dirsi per ciò che concerne l’indicazione del “grado” ricoperto dal
prevenuto in seno alla consorteria (“santista”) e, soprattuto, il suo diretto
coinvolgimento – che avvalora la titolarità di un grado superiore – nella formale
affiliazione del collaborante quale “picciotto”, avvenuta nel carcere di Locri, in cui
è stato accertato che era all’epoca contestualmente detenuto il MORABITO, al
pari del di lui fratello Bruno (detto Brunocchio) anch’egli partecipe alla cerimonia,
giusta quanto riportato alle pagg. 91 – 92 dell’ordinanza di custodia cautelare in
carcere.
Discende da quanto precede che non risponde affatto a verità che il
Tribunale sia incorso in travisamento della prova sul punto, peraltro dedotto dal
ricorso solo in base al sintetico riferimento alla circostanza compiuto dal
provvedimento impugnato. Inoltre, non è certo inutile rilevare che, sempre a
pag. 192 della propria ordinanza, il g.i.p. dà atto che Pasquale MORABITO risulta
esser stato già condannato irrevocabilmente per partecipazione ad associazione
di stampo mafioso.
2.3 L’ulteriore tassello, valorizzato in funzione della costruzione del quadro di
gravità indiziaria a carico del ricorrente, è rappresentato dalle risultanze delle
conversazioni in atti, intercorse essenzialmente tra Filippo PALAMARA e
Gianfranco MANCUSO, dense di inequivoci riferimenti a “Pasquale u gnomu”, che
la citata informativa dei Carabinieri ha attestato essere l’alias che identifica con

vicende delittuose di cui è stato protagonista, fino alla decisione finale di avviare

certezza Pasquale MORABITO, di cui non è pertanto in alcun modo dirimente
l’assenza quale interlocutore diretto delle conversazioni di cui trattasi.
Al riguardo l’ordinanza riporta i colloqui in cui i due parlatori sopra indicati
discorrono, senza dubbio alcuno, di “lavori” – intesi come appalti – e di esponenti
di famiglie di ‘ndrangheta dell’africese – in quanto indicate con i soprannomi che
le identificano – che sovrintendono congiuntamente alla loro gestione e fra i quali
spicca il ricorrente, fra l’altro soffermandosi ampiamente sulla specifica vicenda
legata al cospicuo investimento relativo al villaggio “Il Gioiello del mare”, per via

suo altalenante comportamento, essendosi lo stesso inizialmente appoggiato a
Saverio MOLLLICA – che aveva cercato di ritagliarsi uno spazio autonomo di
potere, attraverso il tentativo di aprire una nuova locale, a Motticella, osteggiato
tuttavia dalle cosche della zona ed in effetti abortito – con forte “irritazione”
conseguente delle famiglie africesi e, fra esse e per quanto qui rileva, di
Pasquale MORABITO, a riprova della “caratura” del personaggio.
A fronte di tanto, non hanno rilievo i tentativi difensivi, notoriamente non
consentiti nella presente sede di legittimità, di accreditare una diversa lettura
delle conversazioni, in opposizione a quella – certo non irragionevole, tanto
meno in termini manifesti – propugnata dal g.i.p. e ribadita dal Tribunale
distrettuale. Ed altrettanto dicasi quanto al carattere de relato delle circostanze
oggetto delle conversazioni, facendo riferimento i parlatori a fonti dirette, anche
alla luce della ricchezza di dettagli risultante dalle conversazioni, sì che, allo
stato, non risultano – né, sintomaticamente, sono stati allegati – elementi di
sorta che consentano fondatamente di svilire tali dati indiziari.
3.

Venendo al tema delle esigenze cautelari, rileva il Collegio come il Tribunale

– anche sul punto ribadendo l’impostazione seguita dall’originario provvedimento
custodiale – abbia ravvisato la sussistenza tanto di quelle di cui alla lettera c),
quanto di quelle di cui alla lettera a) dell’art. 274 cod. proc. pen.
Il ricorso proposto si sofferma – contestandone la ricorrenza, con esclusivo
riferimento al tempo trascorso dai fatti – unicamente sul concreto pericolo di
recidiva, onde, per ciò, solo il motivo svolto non può condurre al sollecitato
annullamento integrale. Nondimeno, poiché la sua eventuale fondatezza,
imporrebbe la fissazione, da parte del giudice di merito, del termine cui ha
riguardo l’art. 292 co. 2 lett. d) del codice di rito, si ritiene doveroso far luogo
alla relativa disamina.
3.1 E’ noto il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui la presunzione di pericolosità sociale contemplata dall’art. 275 co. 3
cod. proc. pen. può essere superata solo dalla dimostrazione della stabile

5
4-

della posizione del principale imprenditore coinvolto, tale Antonio CUPPARI, e del

rescissione del vincolo associativo, dunque da elementi concreti aventi tale
significato, restando irrilevante il mero decorso del tempo, ritenuto elemento di
per sé solo di carattere neutro, quanto meno in rapporto alle associazioni di
stampo mafioso “storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità”,
giusta la distinzione introdotta da talune sentenze di questa Corte, che hanno
ribadito per queste ultime la necessità della

“dimostrazione del recesso

dell’indagato dalla consorteria”, laddove per le altre “possono rilevare anche la
distanza temporale tra la applicazione della misura ed i fatti contestati, nonché

sent. n. 26904 del 21.04.2017, Rv. 270626, ma vedi già, in parte motiva, Sez.
2, sent. n. 11029 del 20.01.2016, Rv. 267727).
Siffatto orientamento è stato tuttavia sottoposto a rivisitazione, a far
tempo dall’entrata in vigore della legge n. 47/2015, essendosi per l’effetto
affermato che “In tema di custodia cautelare in carcere applicata, ai sensi
dell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., nei confronti del condannato per il
delitto di associazione di tipo mafioso, per il quale l’art. 275, comma terzo, cod.
proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze caute/ari,
qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l’emissione della misura e
i fatti contestati in via provvisoria all’indagato, il giudice ha l’obbligo di motivare
puntualmente, su impulso di parte o d’ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo
trascorso, da valutare in relazione alla connotazione della consorteria ed al ruolo
rivestito dall’indagato, sull’esistenza e sull’attualità delle esigenze caute/ari,
anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio” (cfr., di
recente, Sez. 6, sent. n. 25517 dell’11.05.2017, Rv. 270342, ma v. già, in tal
senso, Sez. 5, sent. n. 36569 del 19.07.2016, Rv. 267995, in relazione a
fattispecie ex art. 416 bis cod. pen.).
3.2 Ritiene il Collegio che l’impostazione seguita dalle pronunce testé
menzionate meriti di essere ribadita.
Invero, la presunzione relativa posta dall’art. 275 del codice di rito attiene
alla ricorrenza delle esigenze cautelari, ma non comporta affatto una deroga ai
criteri generali che devono presiedere al loro accertamento e ne connotano
quindi la stessa esistenza, onde il venir meno della concretezza e dell’attualità
delle medesime – requisiti, com’è noto, “normativizzati” dalla succitata legge n.
47/2015 e da leggersi in correlazione con lo specifico riferimento al “tempo
trtascorso dalla commissione del reato”, di cui all’art. 292 co. 2 lett. c) del codice
di rito – non può che comportare il superamento della presunzione anzidetta.
Né, d’altro canto, la differenziazione fra mafie “tradizionali” e di nuovo conio, pur
sociologicamente rilevante, ha alcuna base normativa che possa legittimare il

elementi che dimostrino la instabilità o temporaneità del vincolo” (cfr. Sez. 2,

distinguo operato dalla corrente giurisprudenziale in precedenza richiamata,
fermo restando che essa può a buona ragione essere valorizzata
nell’apprezzamento concreto dei requisiti di ordine generale di cui si è detto.
3.2 La sentenza n. 265 del 2010 – citata dal Tribunale reggino a supporto
ulteriore della propria statuizione – non riveste affatto il rilievo attribuitole.
Se è vero, infatti, che, con detta pronuncia – cui numerose altre sono
seguite, nel solco della medesima impostrazione – il giudice delle leggi ha
rimarcato la profonda differenza esistente fra “l’appartenenza ad associazioni di

norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di
collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice” e gli altri reati
compresi nel catalogo dell’art. 275 co. 3 cod. proc. pen., nella (non più attuale)
formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla novella del
febbraio 1999 – primi fra tutti quelli in materia sessuale, su cui era stato
sollecitato l’intervento della Corte stessa – tali da non giustificare in alcun modo
la parificazione operata dal legislatore del tempo, tanto ha rilevato in rapporto
alla presunzione assoluta di adeguatezza, relativa alla tipologia della misura da
adottare. A significare, cioè, come siffatto discorso non possa certo essere
“trasportato” sul diverso terreno della presunzione relativa che qui interessa
– ossia quella concernente la sussistenza delle esigenze cautelari – in ordine alla
quale ultima la possibilità del suo superamento ne garantisce la compatibilità con
la tutela costituzionale della libertà personale.
D’altro canto, non è inutile ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte,
con la recentissima sentenza n. 111 del 30.11.2017 – dep. 2018, ric. Gattuso,
hanno enunciato il principio di diritto per cui, “Nel procedimento applicativo delle

misure di prevenzione personali agli indiziati di ‘appartenere’ ad una associazione
di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della ‘attualità’ della
pericolosità del proposto”.

E se è certamente vero che detta sentenza si muove

nel diverso ambito delle misure di prevenzione – in cui, per di più, il concetto di
“appartenenza” a sodalizi mafiosi riveste una latitudine ben più ampia rispetto al
requisito della “partecipazione” di cui all’art. 416 bis cod. pen. – è comunque
significativo che l’Alto Consesso abbia valorizzato, in seno all’ampio discorso
ricostruttivo sviluppato e con riferimento “al medesimo profilo
dell’attualizzazione”, le pronunce dedicate da questa Corte al tema della
valutazione delle esigenze cautelari in ipotesi di gravi indizi di colpevolezza del
reato di partecipazione associativa, “atteso che i presupposti applicativi di tali
provvedimenti condividono con le misure di prevenzione lo svolgimento di

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tipo mafioso (che) implica un’adesione permanente ad un sodalizio criminoso di

un’analisi di condotte pregresse ai fini della proiezione nel futuro della
pericolosità e della previsione prognostica di stabilità”.
3.3 Fermo quanto sopra, i dati emergenti dall’ordinanza impugnata escludono
che, nella presente fattispecie, la valutazione del c.d. “tempo silente” possa
condurre a reputare non più esistenti esigenze di natura social-preventiva.
La valutazione del carattere tendenzialmente permanente dell’adesione al
vincolo associativo va rapportata alla specificità del caso singolo, che, nella
presente ipotesi, ha ad oggetto un individuo inserito all’interno di

non solo ha già riportato condanna definitiva per violazione dell’art. 416 bis cod.
pen., ma viene adesso indagato per la posizione di vertice assoluto nel frattempo
acquisita: il che consente di escludere, pur in presenza di elementi di reità che si
arrestano apparentemente al gennaio 2011 (ancorché il capo d’imputazione
provvisoria parli di fatti accertati fino ad aprile 2013), che il lasso di tempo
decorso abbia il significato di una intervenuta risoluzione del vincolo, essendo del
resto a tal fine sintomatico che il Tribunale reggino si sia comunque soffermato
sulla pericolosità in concreto del MORABITO, al di là della presunzione di legge,
pur interpretata nei termini confutati dalle considerazioni che precedono.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co. 1 ter, disp. att.
cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018
Il Consigl7
.
st.

Il Prqdente

un’organizzazione pervasiva e di straordinaria stabilità quale la ‘ndrangheta, che

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