Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16866 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 16866 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANTORO FRANCESCO nato il 12/07/1941 a LATINA
persona offesa in processo
c/ ignoti
avverso l’ordinanza di archiviazione dell’11/12/2017 del G.I.P. Tribunale di Latina

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il difensore di fiducia di Francesco SANTORO, con atto depositato il

22.12.2017, ha formalizzato ricorso per cassazione relativo al provvedimento
indicato in epigrafe, con cui il g.i.p. del Tribunale di Latina, all’esito dell’udienza
celebratasi a

seguito dell’opposizione proposta nell’interesse del SANTORO

medesimo, presidente della Fondazione “CANZIANI, GIAVARINI, GRANATI”,

Data Udienza: 20/03/2018

avverso l’istanza di archiviazione avanzata dal p.m. procedente, con riferimento
al procedimento contro ignoti per i reati di cui agli artt. 323 e 595 cod. pen., ne
ha disposto l’accoglimento.
2.

Assume il difensore ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe del

tutto carente di motivazione con riferimento agli ipotizzati reati di diffamazione e
calunnia, nonostante la pretesa evidenza dei dati fattuali rappresentati,

3.

Il ricorso proposto va dichiarato inammissibile, alla stregua delle

considerazioni che seguono.
Per effetto delle modifiche apportate in tema di disciplina del procedimento
di archiviazione dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, l’unico rimedio attualmente
esperibile avverso l’ordinanza di archiviazione è costituito dal reclamo innanzi al
Tribunale in composizione monocratica, circoscritto tuttavia alla sola ipotesi
disciplinata dall’art. 410 bis, co. 2, cod. proc. pen., di violazione del principio del
contraddittorio.
Per l’effetto, del tutto superflua sarebbe l’eventuale conversione in reclamo
dell’impugnazione in esame, atteso che la stessa, alla luce delle ragioni in
precedenza illustrate, nulla ha a che vedere con l’ipotesi di cui sopra, essendo
appena il caso di puntualizzare che, giusta la pressoché unanime giurisprudenza
di legittimità formatasi in relazione all’art. 410 del codice di rito, “Il ricorso per

cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso all’esito
dell’udienza camerale, è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole
poste a garanzia del contraddittorio formale e, pertanto, non possono essere
oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell’ordinanza di
archiviazione, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di motivare il proprio
convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell’organo titolare
dell’accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione” (così
Sez. 7, ord, n. 28532 del 18.05.2017, Rv. 270469; conf. Sez. 6, sent. n. 23048
del 04.04.2017, Rv. 270488; Sez. 5, sent. n. 14564 del 07.03.2017, Rv.
269720; Sez. 4, sent. n. 51557 del 16.11.2016, Rv. 268343).
Alla declaratoria d’inammissibilità seguono le statuizioni previste dall’art.
616 cod. proc. pen., nella misura di giustizia indicata in dispositivo.

2

A.,

sintomatici della sussistenza degli anzidetti illeciti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018

Il Presidente

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