Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16865 del 13/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16865 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ci
PORRETTA SILVIA nato il 19/03/1992 a SARONNO
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 28/11/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
lette/-sette le conclusioni del PG

Data Udienza: 13/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Porretta Silvia, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza emessa il 28 novembre 2017 dalla Corte di
appello di Milano — chiamata a pronunciare ai sensi dell’art. 666 cod. proc.
pen., in sede di incidente di esecuzione — con cui è stata rigettata l’istanza,
dalla prima introdotta quale terza interessata comproprietaria, di revoca del
sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Milano con sentenza in data

alla pena di giustizia per i reati di corruzione e truffa aggravata.

2. Il Tribunale di Milano con la pronuncia di condanna aveva disposto la
conversione, ai sensi e nei termini di cui agli artt. 316 e 323, comma 4, cod.
proc. pen., del sequestro preventivo in sequestro conservativo in favore
della ivi costituita parte civile.

3. Con il proposto ricorso si fa valere violazione di legge in relazione
all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. ed al principio di conservazione
dell’atto impugnatorio.
La richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro conservativo
del terzo proprietario, rimasto estraneo al giudizio penale, costituisce
rimedio atipico.
Sull’indicata premessa, avendo l’istante provocato un incidente di
esecuzione, nei termini di cui agli artt. 263 e 666 cod. proc. pen., la Corte di
appello di Milano nella ritenuta erroneità del mezzo, dopo aver ribadito che il
sequestro conservativo può impugnarsi solo con lo strumento del riesame di
cui all’art. 318 cod. proc. pen., in ragione della tendenziale irrevocabilità
della misura (art. 319 cod. proc. pen.), avrebbe mancato di riqualificare nei
termini indicati la proposta istanza, non provvedendo altresì a trasmettere
gli atti al Tribunale competente.
Sarebbe vai in tal senso quanto affermato dalla sentenza a Sezioni
Unite n. 48126 del 20 luglio 2017 in punto di conservazione dell’atto di
impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata va annullata con
trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, sezione del riesame, previa

2

20 settembre 2016 con cui Porretta Sebastiano Paolo era stato condannato

conversione dell’atto proposto dinanzi al giudice della cognizione, adito in
sede di esecuzione, in riesame.

2.

La richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro

conservativo, non essendo normativamente prevista, deve essere
giuridicamente qualificata come richiesta di riesame, con conseguente
trasmissione degli atti al Tribunale competente per il giudizio di
impugnazione previsto dagli artt. 318 e 324 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 8176

3.

Là dove venga erroneamente proposta opposizione mediante

incidente di esecuzione, il giudice della cognizione, in applicazione dell’art.
568, comma 5, cod. proc. pen. e del principio di conservazione dell’atto di
impugnazione ivi espresso, è tenuto a riqualificare l’opposizione
erroneamente proposta ed a trasmettere gli atti al giudice competente (in
termini sul più generale principio di conservazione: Sez. U, n. 48126 del
20/07/2017, Muscari, Rv. 270938).

4. La questione della tempestività per rispetto dei termini previsti per
l’attivazione del rimedio conservativo individuato (Sez. 5, n. 50946 del
19/10/2017, Intieri, Rv. 271462; Sez. Un., n. 27777 del 11 luglio 2006,
Marseglia, Rv. 234213) resta devoluta alla cognizione del giudice
competente.

5. Si impone l’annullamento dell’impugnata ordinanza.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi l’istanza al
Tribunale di Milano, sezione riesame.

Così deciso il 13/03/2018

del 26/11/2009 (dep.2010), Anwar Attia, Rv. 246203).

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