Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16863 del 24/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16863 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SEIDITA MATTEO N. IL 23/08/1969
avverso la sentenza n. 171/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
19/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 24/03/2016

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza emessa in data 26 aprile 2013 dal locale Tribunale, appellata, fra l’altro, da SEIDITA Matteo, dichiarato responsabile del delitto di furto pluriaggravato in concorso, commesso il 27 febbraio 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché la
Corte di merito ha chiaramente evidenziato come la ricostruzione del fatto in sede dibattimentale
avesse dimostrato che il rinvenimento della chiave della stanza della pensione in cui il ricorrente
aveva soggiornato con il complice per alcuni giorni proprio nei pressi dell’ufficio dove era avvenuto il furto, valutato nel generale contesto del comportamento dei due, che non si erano recati
alla reception al momento dell’uscita senza pagare il conto e senza denunciare lo smarrimento
della chiave, portava logicamente a configurare a carico loro un insieme indiziario adeguatamente concreto e sufficiente per l’affermazione della penale responsabilità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P . Q .M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 marzo 2016.

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