Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16863 del 21/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 16863 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nel procedimento a carico di:
DE FELICE ANTONIO nato il 05/10/1955 a NAPOLI
AUTIERO CIRO nato il 05/07/1953 a NAPOLI
COPPOLA SAVERIO nato il 20/01/1954 a NAPOLI
PEDRIS BENITO SAVIO nato il 20/06/1956 a KANDANA( SRI LANKA)
SANGIACOMO SALVATORE nato il 09/04/1956 a NAPOLI
LOUM MAMAD nato il 12/05/1974
BOURELLY LORENZO nato il 06/03/1956 a NAPOLI
avverso l’ordinanza del 28/09/2017 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;
sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS per il rigetto del ricorso del
PM
Uditi i difensori: avv. LEPRE Gennaro in difesa di COPPOLA Saverio e quale sost.
proc. dell’avv. SEGRETI Fabio, in difesa di SANGIACOMO Salvatore, che chiede in
via principale l’inammissibilità del ricorso del PM e in subordine il rigetto; avv.
CAPPIELLO Francesco, quale sost.proc. dell’avv. BRIGANTI Antonio Rocco in
difesa di DE FELICE Antonio, che chiede il rigetto del ricorso; avv. BARBIERI
Antonio, quale sost.proc. dell’avv. LIONELLO Paolo in difesa di PEDRIS Benito
Savio e dell’avv. GUADAGNI Massimo in difesa di LOUM MAMAD, che chiede il
rigetto del ricorso del P.M..

Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre avverso l’ordinanza del
Tribunale di Napoli che in data 28/9/2017 ha dichiarato inammissibili, perché aspecifici, gli appelli
proposti ex art. 310 cod. proc. pen. dallo stesso Ufficio del pubblico ministero nei confronti
dell’ordinanze emesse dal G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 8/2/2017 e 26/8/2017 nei
confronti di Bourelly Lorenzo in relazione ai delitti di cui ai capi F), I, H), 3) e K) della rubrica
provvisoria ed ha rigettato nel resto l’appello proposto dal p.m. avverso la citata ordinanza

In particolare, l’ordinanza impugnata ha rigettato l’appello proposto dal p.m. in relazione al
delitto di associazione per delinquere contestato al capo A) nei confronti di De Felice Antonio,
Autiero Ciro, Coppola Saverio, Pedris Benito Savio, Sangiacomo Salvatore, Luom Mamad e
Bourelly Lorenzo per ritenuta insussistenza della gravità degli indizi a carico degli indagati in
ordine all’esistenza di una stabile struttura organizzativa funzionale alla realizzazione di un
programma criminoso comune finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di reati
– principalmente di concussione in danno di extracomunitari – e della consapevolezza degli
indagati di far parte di un unico sodalizio criminale, ciascuno rivestendo al suo interno un ruolo
essenziale. L’ordinanza richiama al riguardo plurimi elementi indiziari dai quali il Tribunale ricava
che, anche se realizzate con modalità analoghe, le condotte criminose sono frutto di
determinazioni estemporanee inquadrabili nel paradigma del concorso di persone nel reato.
Il Tribunale ha poi rigettato l’appello cautelare proposto dal p.m. in ordine ai reati contestati
a De Felice Antonio ai capi B, C, D, F, G e I, nonché a quello contestato in concorso al De Felice
e a Bourelly Lorenzo al capo E, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari prefigurate dal p.m.
ricorrente in relazione al rischio di recidiva, mancandone i necessari connotati di concretezza e
attualità.

2. Il pubblico ministero ricorrente censura l’ordinanza impugnata deducendo i seguenti
motivi di ricorso.

2.1. Con riferimento al reato associativo di cui al capo A, il p.m. ricorrente lamenta violazione
dell’art. 416 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione, là dove il Tribunale ha escluso la
sussistenza degli elementi costitutivi del contestato delitto di associazione per delinquere
nonostante sia stata accertata la partecipazione di tutti gli indagati alla commissione di plurimi
delitti-scopo, accomunati quanto alla tipologia e a modalità di esecuzione. L’ordinanza impugnata
sarebbe altresì illogica e contraddittoria poiché, pur avendo ritenuto sussistere la generica
disponibilità del Bourelly all’attuazione degli illeciti obiettivi del De Felice nell’ambito di un patto
interno sinallagmatico in forza del quale quest’ultimo, vigile urbano, si serve sistematicamente,
dietro compenso, dei servizi del primo per il trasporto e la custodia dei veicoli illecitamente
appresi, esclude, in presenza di uno stretto rapporto collaborativo esistente tra il De Felice e il

1

5 fi

dell’8/2/2017.

coindagato Sangiacomo e della consapevolezza di quest’ultimo circa le pratiche concussive
operate nella comune zona di servizio, la pur evidente gravità indiziaria dell’integrazione della
fattispecie associativa sopra richiamata.

2.2. Con riferimento ai reati contestati ai capi B, C, D, E, F, G e I, il p.m. ricorrente deduce
violazione di legge con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e contraddittorietà della
motivazione in ordine alla intervenuta esclusione di esigenze cautelari connotate da concretezza
e attualità a carico di De Felice Antonio. Erra il Tribunale nella valutazione dell’estensione

contestazioni emerge che il delitto di peculato continuato di cui al capo B copre un arco temporale
che parte dal 2009 e arriva sino al 2016, mentre i fatti di cui ai capi C e D si sono verificati nel
2014. Incongruo e illogico sarebbe inoltre l’apprezzamento da parte del Tribunale delle ulteriori
circostanze evidenziate nel provvedimento impugnato per escludere l’attualità del rischio di
recidiva (confessione; effetto dissuasivo operato dalla pregressa sottoposizione alla misura
cautelare della custodia in carcere in altro procedimento; assenza di perduranti legami del De
Felice con i coindagati liberi e della persistenza di fattori generatori di illeciti comportamenti, con
particolare riferimento alla qualifica e al concreto esercizio delle funzioni di polizia municipale;
ridimensionamento dello status cautelare operato nel giudizio di merito per reati analoghi a quelli
contestati i questa sede; ecc.).

2.3. Con riferimento al reato di ricettazione contestati al capo E, per il quale il Tribunale
riconosce l’esistenza di gravi indizi a carico del Bourelly, il p.m. ricorrente deduce violazione di
legge con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e contraddittorietà della motivazione
in ordine alla intervenuta esclusione di esigenze cautelari connotate da concretezza e attualità a
carico dello stesso Bourelly, trattandosi di fatti recenti e inserendosi quella condotta in ambito
temporale connotato dalla commissione di plurime e gravi condotte delittuose da parte dello
stesso indagato.

2.4. Il p.m. ricorrente deduce infine il vizio di motivazione contraddittoria in riferimento
all’intervenuta dichiarazione di inammissibilità dell’appello cautelare proposto dall’Ufficio in
ordine ai capi H, I, L e K, in relazione alla mancata consapevolezza del Bourelly circa le condotte
illecite poste in essere dai concorrenti e alla mancata dimostrazione di un suo previo e generale
accordo col De Felice, nonché all’integrazione di un consapevole apporto concorsuale del primo
nella realizzazione di tali condotte. Lungi dall’essere aspecifico, l’appello cautelare in questione
ha allegato puntualmente gli elementi, deducibili dall’annotazione di p.g. in data 6/3/2017, dai
quali desumere in capo al Bourelly la sussistenza dell’elemento soggettivo del concorso nei reati
di concussione aggravata, consumata e tentata, a lui ascritti nei suddetti capi di imputazione.

SY1
2

temporale delle condotte, riferite al periodo 2015-2016, allorché dalla mera lettura delle

2.5. In data 15/2/2018 è stata depositata nell’interesse di Loum Mamad memoria difensiva
con la quale si sostiene l’inammissibilità del ricorso del pubblico ministero e l’insussistenza di
profili di gravità indiziaria in relazione al reato associativo a lui contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è complessivamente infondato e va pertanto rigettato.

associativo di cui al capo A, è aspecifico. Esso non si confronta infatti con l’ordinanza impugnata,
che esclude, con motivazione del tutto adeguata e non illogica (pp. 7-10) – in particolare per
quanto attiene la non estensibilità dei rapporti intrattenuti tra il De Felice e il Bourelly, da una
parte, e tra De Felice e il Sangiacomo, dall’altra – la circolarità dei rapporti tra i presunti
componenti del gruppo, la consapevolezza di ciascuno di essi circa il ruolo svolto dagli altri e la
sussistenza dell’affectio societatis.

3.2. Il secondo motivo di ricorso, proposto con riferimento alla esclusione di concrete e
attuali esigenze cautelari nei confronti di De Felice Antonio con riferimento ai reati a lui contestati
ai capi B, C, D, E, F, G e I, è infondato.
Immune da qualsivoglia profilo di illogicità deve infatti ritenersi la valutazione sul punto
effettuata dal Tribunale, anche con specifico richiamo alla ampia confessione dei fatti resa
dall’interessato, all’effetto dissuasivo operato dalla pregressa sottoposizione alla misura
cautelare della custodia in carcere in altro procedimento per fatti analoghi, all’assenza di
perduranti legami del De Felice con i coindagati liberi, al venir meno della qualifica e del concreto
esercizio di funzioni di polizia municipale, nonché al ridimensionamento dello status cautelare
operato nel giudizio di merito in corso per reati analoghi a quelli contestati in questa sede.

3.3. Con riferimento alla intervenuta esclusione di esigenze cautelari connotate da
concretezza e attualità a carico di Bourelly Lorenzo per il reato di ricettazione contestato al capo
E, per il quale il Tribunale riconosce l’esistenza di gravi indizi a carico anche del Bourelly, il terzo
motivo di ricorso sollecita a questa Corte una diversa valutazione di merito, preclusa in questa
sede a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato del tutto congrua e immune da
vizi logici e giuridici (p. 12), che richiama non solo il consistente lasso di tempo decorso dalla
commissione dei fatti, ma anche plurimi e perinenti elementi, quali l’esistenza di precedenti
penali non specifici e risalenti nel tempo a carico del Bourelly, il rinvio a giudizio disposto nei
suoi confronti e l’assenza, nelle more, di suoi comportamenti criminosi e trasgressivi e di contatti
col De Felice, ristretto in stato detentivo.

5
3

3.1. Il primo motivo di ricorso, proposto con riferimento alla gravità indiziaria del reato

3.4. Va infine esclusa la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato,
predicata dal pubblico ministero ricorrente in riferimento alla ritenuta inammissibilità dell’appello
cautelare proposto dall’Ufficio in ordine ai capi F, H, I, L e K. Anche a tale riguardo, infatti,
l’ordinanza in esame evidenzia motivazione non apparente e priva di profilli di illogicità (pp.1214) in ordine alla ritenuta mancanza nell’appello del p.m. di specifici elementi atti a confutare,
sul piano giuridico e fattuale, le valutazioni espresse dal giudice a quo e, dunque, a comprovare
l’effettivo e consapevole contributo del Bourelly nei singoli episodi concussivi a lui contestati nei

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in data 21 febbraio 2018.

Il Consigliere estensore
Stefano Mogini

SeM

t

AA–/(

Il Presidente
incenzo Ro undo

c(Éto.,

suddetti capi di imputazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA