Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16861 del 15/01/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16861 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FANELLI GUGLIELMO N. IL 27/07/1974
avverso la sentenza n. 2120/2009 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 22/10/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

Data Udienza: 15/01/2013

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1000 alla cassa delle ammende.
Così de o n Roma, il 15.1.2013.

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Fanelli Guglielmo avverso la sentenza della Corte di
Appello di L’Aquila del 22.10.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi
confronti dal Tribunale di Teramo, sez. distaccata di Atri il 4.2.2009, per il reato di ricettazione di
un’autovettura ;
ritenuto che il ricorso è assolutamente generico nella prospettazione dei denunciati vizi di
legittimità del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del
delitto di ricettazione, dovendosi comunque rilevare che i giudici di appello considerano
adeguatamente, ai fini della prova del dolo, l’indubbia pregnanza probatoria dell’ accertamento, nei
confronti del ricorrente, del possesso di un bene di provenienza furtiva, dotato di specifici segni
identificativi e sottoposto a precise regole di circolazione commerciale (sul principio che la
consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose, vedi Corte
di Cassazione 12/12/2006, Azzaouzi e altri; più in generale, nel senso che ai fini della
configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta
anche sulla base dell’omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa
ricevuta, la quale e’ sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente
spiegabile con un acquisto in mala fede, Corte di Cassazione 27/02/1997 Savic).
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla
cassa delle ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella
determinazione della causa di inammissibilità;

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