Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1686 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1686 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA

decidendo sul ricorso proposto da Keller Stefano, nato il giorno 1 luglio 1977,
avverso l’ordinanza 12 giugno 2013 del Tribunale del riesame di Napoli.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
limitatamente alle esigenze cautelari, nonché il difensore del ricorrente avv.
Esposito Fariello che ha chiesto raccoglimento dell’impugnazione.
RITENUTO IN FATI-0 E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Keller Stefano ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l’ordinanza 12
giugno 2013 del Tribunale del riesame di Napoli.
Il Tribunale, con la gravata ordinanza, provvedendo ex art. 310 cod. proc.
pen., in accoglimento dell’appello proposto in data 4 maggio 2013 dal PM della

Data Udienza: 27/11/2013

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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, avverso l’ordinanza emessa
dal GIP del Tribunale di Napoli in data 27 aprile 2013, ha disposto l’applicazione
della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Keller Stefano per il
reato di cui all’art. 73 d.p.r. 309/1990, commesso in Napoli il 24.4.2013,
disponendo che l’esecuzione della decisione sia sospesa fino a che essa non sia
2. Con un unico motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed
erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della
sussistenza della violazione ex art. 73 d.p.r. 309/90, a fronte di una realtà
processuale che farebbe propendere per una diversa destinazione all’indagato
dello stupefacente detenuto, ed ulteriore vizio di motivazione sulla affermata
sussistenza di esigenze cautelari per l’applicazione della misura degli arresti
domiciliari.
3. In particolare, per la difesa t andava in proposito tenuto conto: a) che il
quantitativo di sostanza stupefacente caduto in sequestro (100 grammi di
hashish) risulta perfettamente compatibile con l’ipotesi di uso personale; b) che a
tanto dovevasi pervenire avuto riguardo: alle modalità di conservazione dello
stupefacente; al mancato rinvenimento di banconote di piccolo taglio, di
strumenti atti al confezionamento, del frazionamento in dosi della sostanza e, a
contrario, ti rinvenimento nella abitazione del Keller di due frammenti di hashish
utilizzati precedentemente (residuo della sostanza precedentemente utilizzata,
come affermato dal G.i.p della primigenia ordinanza); c) che è assolutamente
ingiustificata la valorizzazione della mancata iscrizione al S.E.R.T. del prevenuto,
e mistificatoria la circostanza della differenza tra l’attività lavorativa dichiarata in
interrogatorio dal Keller e quella documentata in occasione della udienza ex art,
310 cod. pen.; senza tener conto del fatto che il prevenuto proviene da una realtà
sociale (lo stesso è diplomato) e familiare certamente in grado di sostenerlo nelle
sue scelte di vita; d) che / quanto alla sussistenza della specifica esigenza
cautelare reiterativa, la stessa è desunta dai medesimi elementi posti a
fondamento di quella indiziaria, con la conseguenza di una motivazione
apparente, illogica e improponibile.

divenuta definitiva.

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4. Tanto premesso, ritiene la Corte non censurabile la sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza in quanto essi risultano correttamente valutati ed
apprezzati.
Invero, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso
per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche

provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche
quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti, ovvero che si
risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di
merito (cass. pen. sez. 6, 11194/2012 Rv. 252178), tenuto appunto conto che
l’interpretazione della risultanze processuali non può essere contestata in sede di
legittimità con rilievi di ordine valutativo.
E’ poi altrettanto noto che l’art. 275 cod. proc. pen. attribuisce al giudice
poteri discrezionali ampi, ma non assoluti, nella scelta della misura cautelare da
applicarsi all’indagato, essendo sul punto quindi sufficiente che il giudice, oltre
che degli elementi oggettivi, soggettivi e della pericolosità, abbia tenuto conto
della specifica idoneità della misura prescelta a soddisfare nel caso concreto le
esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice (cass. pen. sez. 3, 1319/1994
Rv. 199723).
5. Peraltro, nella vicenda, fermo il corretto giudizio sulla ricorrenza dei
predetti indizi, il Tribunale ha ritenuto “l’elevata capacità delinquenziale” del
Keller, fondante la misura degli arresti domiciliari, desumendola:
a) dalla dichiarazione di detenere per uso personale quanto caduto in
sequestro;
b) dalla interpretazione di tale asserzione come «palesemente rivelatrice
dell’intento di non coinvolgere i fornitori della droga», e come «emblematica dei
contatti del ricorrente con la criminalità del settore e della sua volontà di non
rescinderli».
6. Il difensore sul punto lamenta che la sussistenza della specifica esigenza
cautelare reiterativa sia stata desunta dai medesimi elementi posti a fondamento
di quella indiziaria, con la conseguenza di una motivazione apparente, illogica e
improponibile.

norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del

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Il motivo è fondato nei sensi e nei limiti qui di seguito precisati.
7. Ritiene la Corte, aderendo alle richieste del Procuratore generale, che,
nella specie, la mera dichiarazione dell’indagato di attribuire a suo uso personale
la droga detenuta, non possa comportare in modo automatico, salvo diversa e
nella specie mancante argomentazione di supporto, il successivo doppio giudizio:

esistenza di contatti con la criminalità del settore e della intenzione di non volerli
rescindere.
Si tratta infatti di una giustificazione, che, in quanto non sviluppata o
correlata a ragionevoli termini esperenziali, logici, oppure a dati obiettivi, finisce
con il proporre una mera ipotesi congetturale su cui non può fondarsi la prognosi
di pericolosità.
Risulta invero affetta dal vizio di illogicità e di carenza della motivazione la
decisione del giudice di merito che, come verificatosi nella specie, in luogo di
fondare la sua decisione su massime di esperienza (caratterizzate da
generalizzazioni tratte con procedimento induttivo dalla esperienza comune,
conformemente agli orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spaziotemporale in cui matura la decisione), utilizzi semplici congetture, cioè ipotesi
fondate su mere possibilità, non verificate in base alli “id quod plerumque accidit”
ed insuscettibili, quindi, di verifica empirica (cass. pen. sez. 6, 6582/2013 Rv.
254572).
Da ciò annullamento con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Napoli che,
nella piena libertà del giudizio di merito di esclusiva competenza, porrà rimedio alla
rilevata invalidità della motivazione.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma il giorno 27 novembre 2013
Il consigliere estensore

della volontà di non coinvolgere i propri fornitori; della correlata circostanza di

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