Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16858 del 07/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16858 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Gagliostro Bruno, nato a Palmi il 31/05/1986

avverso la ordinanza del 24/04/2017 del Tribunale di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia
rigettato;
udito il difensore, avv. Giovanni Greco, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
dei motivi di ricorso, facendo presente che vi è stata sentenza di annullamento
da parte di questa Sezione, per fatti analoghi, emessa in data 23/11/2017 a
carico di Polifroni Vincenzo e Polifroni Bruno.

RITENUTO IN FATTO

1. Bruno Gagliostro, dichiarandosi quale terzo interessato, ricorre avverso
l’ordinanza indicata in epigrafe con cui è stato confermato dal Tribunale di
Reggio Calabria in sede di riesame il decreto del Giudice per le indagini

Data Udienza: 07/02/2018

preliminari del medesimo Tribunale, che aveva disposto il sequestro preventivo
delle quote sociali e del patrimonio aziendale della società Costruedil di
Gagliostro & C. s.n.c.
Il ricorrente risultava titolare del 50% delle quote societarie e soggetto non
indagato nel procedimento nel quale il sequestro era stato disposto, riguardante
invece il fratello Santo.

2. Deduce il ricorrente la violazione di legge per inosservanza dell’art. 125,

Il Tribunale, attribuendo peraltro al ricorrente il ruolo di indagato, non
avrebbe risposto alle precise eccezioni sollevate dalla difesa ed in particolare
avrebbe rigettato la questione circa la apparenza della motivazione adottata dal
Giudice per le indagini preliminari nel convalidare il sequestro d’urgenza del P.M.,
ritenendo assolto da parte del giudice l’obbligo di autonoma valutazione dei
presupposti del sequestro.
La difesa aveva tuttavia avanzato una diversa eccezione ovvero che il
rinvio operato dal Giudice per i gravi indizi a carico di chi era stato raggiunto
dalla misura reale era riferito al provvedimento di fermo, non conosciuto né
conoscibile dal ricorrente, quale soggetto non indagato.
In ogni caso, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può
ritenersi assolto “per relationem”,

mediante il mero rinvio ad altri atti del

procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o
ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia
rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La censura in ordine alla violazione dell’obbligo di autonoma valutazione
da parte del Giudice per le indagini preliminari è formulata genericamente, non
essendo state illustrate con la specificità richiesta in questa sede perché,
contrariamente all’avviso del Tribunale del riesame, il primo giudice abbia
motivato in modo apparente.
Invero, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi
che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché di quelli forniti dalla
difesa, non esclude che il giudice della cautela, nel motivare i provvedimenti
cautelari reali, possa anche eventualmente ricorrere ad una motivazione “per
relationem” (tra tante, Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113),

2

comma 3, cod. proc. pen., per omessa motivazione.

purché dia conto delle ragioni per cui ritenga gli elementi illustrati nell’atto,
oggetto del rinvio o dell’incorporazione, idonei a supportare l’applicazione della
misura.
In tale prospettiva, è pertanto irrilevante se l’atto preso in considerazione
sia meramente descrittivo o sia invece un documento complesso, avente
contenuto valutativo (il principio richiamato dal ricorrente riguardava il caso
diverso in cui il giudice di merito aveva ritenuto assolto l’obbligo motivazionale
con il mero rinvio ad atti di indagine contenenti aspetti valutativi, Sez. 6, n.

Quanto alla questione del rinvio ad atto non conosciuto né conoscibile, il
ricorrente non si confronta con la ordinanza impugnata che sul punto evidenzia
che tutto il materiale richiamato dal decreto di sequestro era stato messo a
disposizione degli interessati così da essere in grado di difendersi.
Va ribadito al riguardo che la motivazione

“per relationem”

di un

provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia
riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento,
la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria
del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha
preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di
riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto
di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da
motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al
momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica
ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo
della valutazione o dell’impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 53420 del
04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839).

3. L’inammissibilità del ricorso rende irrilevante la questione dell’intervenuto
annullamento ad opera di questa Sezione di altra misura reale adottata nello
stesso procedimento (non risultandone viepiù neppure note al momento le
ragioni).
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed
al versamento a favore della cassa delle ammende della somma a titolo di
sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
quantificare nella misura di euro 2.000.

3

46080 del 29/10/2015, Talbi Nejib, Rv. 265338).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle

Così deciso il 07/02/2018.

ammende,

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