Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16856 del 06/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 16856 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: AGLIASTRO MIRELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
nel procedimento a carico di:
METUSHI ANI, nato il 16/05/1994 a VALONA (ALBANIA)
avverso l’ordinanza del 29/09/2017 del TRIBUNALE PER IL RIESAME di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA AGLIASTRO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. SIMONE PERELLI, il
quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 06/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 29/9/2017, il Tribunale per il riesame di Roma
annullava l’ordinanza emessa 1’8/9/2017 con la quale il giudice per le indagini
preliminari di Roma aveva applicato la misura della custodia in carcere nei
confronti di Metushi Ani, nato in Albania, indagato del reato di procurata

Già in data 10/7/2017, era stata emessa ordinanza custodiale nei confronti
del predetto Metushi, ma all’udienza del 31/7/2017 in sede di riesame, il
difensore aveva eccepito l’omessa notifica alla difesa del decreto di fissazione di
udienza ed il Collegio, rilevato il difetto procedurale, aveva dichiarato la perdita
di efficacia della misura.
Su richiesta del Pubblico Ministero, un altro giudice per le indagini
preliminari di Roma emetteva ordinanza cautelare in data 8/9/2017, che veniva
impugnata davanti al Tribunale del riesame per inosservanza dell’art. 309
comma 10 cod. proc. pen.; il giudice del riesame annullava in data 29/9/2017 il
provvedimento ed il Pubblico Ministero ricorreva per cassazione.
2. Il Procuratore della Repubblica di Roma deduce violazione delle norme di
cui all’art. 309 commi 9 e 10 cod. proc. pen.: ritiene che il requisito
«dell’eccezionalità delle esigenze cautelari specificamente motivate» possa
essere soddisfatto riproponendo le stesse argomentazioni svolte dal giudice per
le indagini preliminari per l’adozione della primigenia misura coercitiva poi
caducata, poiché è assai poco probabile il prodursi di fatti nuovi nel breve lasso

di tempo tra la prima ordinanza e l’emissione della seconda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2.

Il

Pubblico

Ministero

erroneamente

ritiene

che

il

dell’«eccezionalità delle esigenze caute/ari specificamente motivate»

requisito
possa

trovare fondamento nel quadro delle esigenze già valutate dal giudice per le
indagini preliminari al momento dell’emissione della ordinanza caducata, ove tali
esigenze “pur non specificamente indicate come tali dal giudice procedente – che

in sede di rinnovo, si è limitato a richiamare sul punto il primo provvedimento sic
et simpliciter – già con la motivazione del primo giudice vengano qualificate
sostanzialmente come eccezionali cioè di maggior consistenza delle
corrispondenti ordinarie, pur mancando il riferimento alla formula di cui all’art.

evasione, ai sensi degli artt. 110 e 386 commi 1 e 2 cod. pen.

309 comma 10

“: in tal caso possono e devono essere ritenute sussistenti dal

Tribunale del riesame.
2.1 L’errore di diritto si annida nella non corretta applicazione del testo
novellato dell’art. 309 comma 10 cod. proc. pen., come da ultimo sostituito
dall’art. 11 comma 5 legge 16 aprile 2015 n. 47, il quale prevede che

“se la

trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5, o se la
decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell’ordinanza del tribunale in
cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l’ordinanza che dispone la

motivate, non può essere rinnovata”.
2.2 II Pubblico Ministero ha ritenuto di individuare, nel caso in esame, le

“esigenze di eccezionale rilevanza” in quelle già valutate a carico dell’indagato,
costituite dall’elevato rischio derivante dallo stato di libertà degli indagati per
l’acquisizione della prova e la particolare pericolosità, la spregiudicatezza e la
professionalità nell’attuazione delle condotte illecite, indice di pericolosità e
capacità operativa derivante dalla disponibilità di armi, mezzi economici come
immobili, auto, denaro, apparati telefonici ed informatici, da parte del gruppo
organizzato.
Ma tali concrete esigenze abbisognavano di ulteriori specificazioni per
attribuire loro

“connotati di eccezionale rilevanza”,

atteso che nel primo

provvedimento cautelare non erano state qualificate “di eccezionale rilevanza”.
3. Alla stregua delle previsioni normative contenute negli artt. 292 comma 1
lett. c) e 309 comma 9 ultimo periodo cod. proc. pen., il giudice della cautela è
tenuto – quando riemette la misura cautelare – a valutare che l’esistenza delle
esigenze cautelari rispondano a parametri di “maggiore resistenza” correlata
all’esistenza di sanzionare quello che è stato un cattivo funzionamento della
giustizia. Se è vero che non vi è coincidenza tra “eccezionale rilevanza” e “fatti
nuovi”, nel perseverare a chiedere un provvedimento restrittivo, non può essere
obliterato, sul piano storico e logico, che è intervenuto comunque un fatto nuovo
costituito dalla rimessione in libertà dell’indagato (per qualsiasi motivo) e, dando
per assodate le esigenze già rappresentate, occorre un quid pluris che allontani il
rischio – sia pure virtuale – di “persecuzione”.
4. Nel caso di specie, occorreva effettuare un giudizio prognostico tipico
della cognizione cautelare, rilevando l’eccezionale contingenza storica che
caratterizzava il gruppo criminale di appartenenza dell’indagato, situazione che
avrebbe reso “straordinario” il pericolo cautelare collegato allo stato di libertà
dello stesso, il quale avrebbe potuto perseverare, da libero, nel controllo degli
affari illeciti gestiti dal gruppo medesimo.

3

misura perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente

5. In tale prospettiva, questo Collegio si allinea con le recenti pronunce della
Corte di legittimità, le quali hanno precisato che le “qualificate esigenze
cautelari” si distinguono da quelle ordinarie per il grado di pericolo, nella
dimensione aggravata richiesta dall’art. 309 comma 10 cod. proc. pen., che deve
superare la concretezza e l’attualità richiesta dall’art. 274 cod. proc. pen. per
raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l’indagato, ove non
sottoposto a misure coercitiva, continui nella commissione di delitti della specie
di quello per cui si procede (Sez. 2, sentenza n. 16187 del 01/02/2017 Rv.

5.1 Le “eccezionali esigenze cautelari” che, ai sensi dell’art. 309, comma 10,
cod. proc. pen., consentono di rinnovare la misura nel caso di perdita di efficacia
dell’ordinanza applicativa causata dall’impossibilità del Tribunale, per ragioni
formali, di decidere nel merito sulla richiesta di riesame, sono costituite dalla
“imminenza del pericolo”, inteso come elevata probabilità non soltanto della
commissione delle condotte (reiterazione di ulteriori reati, fuga, inquinamento
probatorio) che si intende prevenire, ma anche di “concrete occasioni” per la
commissione di tali condotte (Sez. 6, sentenza n. 8515 del 4/11/2016 dep.
22/02/2017 Rv. 269540). Il giudizio richiesto, in caso di reiterazione della misura
dichiarata inefficace, deve tendere alla rilevazione di una intensità cautelare del
tutto straordinaria, ovvero “eccezionale”. Pertanto, gli elementi indicativi del
pericolo di reiterazione, ovvero la personalità dell’accusato e le sue concrete
condizioni di vita, devono esprimere un elevatissimo, non ordinario, pericolo di
ricaduta nel delitto che giustifichi la reiterazione della cautela (Sez. 2, sentenza
n. 47617 del 19/10/2016 Rv. 268429).
6. In assenza di specifica giustificazione sulla ricorrenza delle esigenze

caute/ari di eccezionale rilevanza, il Tribunale del riesame non può attivare il
potere di integrazione della motivazione, alla luce di un’interpretazione
coordinata della norma dell’art. 309 comma 10 rispetto alla norma dell’art. 292
che fissa gli elementi essenziali che l’ordinanza cautelare deve contenere.
7.

Ne consegue il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Roma.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 6/02/2018

270265; Sez. 2 ordinanza n. 47617 del 19/10/2016 Rv. 268429).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA