Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16853 del 27/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16853 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: COSTANTINI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MONNI GIOVANNI ANTONIO nato il 05/01/1991 a NUORO

avverso la sentenza del 26/06/2017 della Corte di Appello di Cagliari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini
Udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Monni ricorre avverso la decisione della Corte d’appello di Cagliari di cui
in epigrafe che, pronunciando a seguito di annullamento con rinvio disposto da
questa Corte con sentenza della Sez. 2 n. 783/17 del 10 marzo 2017, in parziale
riforma della pronuncia del G.u.p. di Sassari del 22 luglio 2015, ritenuta la
continuazione tra i reati contestati e quelli giudicati con sentenza in data 1
dicembre 2014 del G.i.p. di Sassari, ha determinato la pena complessiva in anni
otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.

2. Con sentenza del 12 maggio 2016, la Corte d’appello di Cagliari, sezione
distaccata di Sassari, aveva confermato il giudizio di colpevolezza del ricorrente
per i delitti di rapina aggravata, detenzione e porto di tre pistole, sequestro di
sedici persone presso l’ufficio postale di Santa Maria Coghinas il 2 agosto 2013,

Data Udienza: 27/03/2018

riducendo la pena del giudice di primo grado attraverso una incidenza della
recidiva che era stata calcolata in anni uno e mesi 6 ed euro 1.200,00,
determinando la pena in anni 5 e mesi 8 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
A seguito di ricorso del Monni, questa Corte ha annullato, limitatamente alla
pena inflitta con tale aumento poiché, in violazione dell’art. 99, sesto comma,
cod. pen., superiore a quello inflitto dalla precedente condanna passata in
giudicato di mesi otto, giorni quindici ed euro 650 di multa.
La Corte d’appello di Cagliari, in sede di rinvio, previo calcolo per la recidiva

multa, ha rideterminato la pena in anni cinque, mesi uno e giorni venti di
reclusione ed euro 2.600 di multa, nonché, a seguito di richiesta di applicazione
dell’istituto della continuazione formulata con motivi aggiunti, rilevato il
passaggio in giudicato il 15 marzo 2017 della sentenza n. 600 del 25 novembre
2015 – che aveva condannato il Monni ad anni quattro, mesi otto di reclusione ed
euro 1.000,00 di multa – della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di
Sassari, ha aumentato la pena in tal modo inflitta, complessivamente
determinandola in anni otto di reclusione ed euro 3.000 di multa.

3. Il ricorrente deduce i motivi di cui appresso.
3.1 Mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all’aumento di
pena comminata relativamente al capo C dell’imputazione di cui al procedimento
n. 6506/2013 r.g.n.r. della Procura di Sassari.
Nel calcolo della continuazione effettuato dalla Corte distrettuale,
nonostante fosse stata palesata l’intenzione di mitigare il trattamento
sanzionatorio per come richiesto dalla difesa, i giudici, dopo aver riconosciuto la
continuazione operando con criteri di mitezza anche valutata positivamente la
seria prospettiva di un definitivo reinserimento sociale del Monni,
immotivatamente e contraddicendosi con quanto espresso poco prima nonché
rispetto alle altre pene già comminate dal Tribunale di Sassari con la sentenza
del 1 dicembre 2014, ha lasciato praticamente immutata la pena di un anno di
reclusione ed euro 300 di multa, il cui approccio in quella sede era stato ben più
severo, prevedendo la pena di mesi undici e giorni 15 di reclusione.
La diversa valutazione nel trattamento sanzionatorio avrebbe necessitato di
adeguata motivazione che nel caso di specie non c’è stata, specie nel caso
oggetto di deduzione in cui il singolo aumento è stato significativo.
3.2 Violazione degli artt. 15 cod. pen., 649 e 669, comma 6, cod. proc.
pen.
Nelle imputazioni di cui ai capi B) e C) del procedimento penale n.
6506/2013 r.g.n.r. della Procura di Sassari, i reati rispettivamente contestati

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sino al limite massimo consentito di otto mesi, giorni quindici ed euro 600 di

erano di detenzione e porto di armi ex artt. 110, 61, n. 2 cod. pen., 2 e 4 I. 2
agosto 1967, n. 895 (capo B) e di detenzione e porto di armi clandestine ex artt.
110, 61 n. 2 cod. pen. e 23, terzo e quarto comma, I. 18 aprile 1975, n. 110
(capo C).
Attesa la unicità dei reati contestati con le due distinte imputazioni come
anche stabilito da recente sentenza di questa Corte a Sezione Unite (Sez. U, n.
41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902), l’applicazione della relativa pena
prevista dal capo B), non trova più giustificazione alla luce del principio di
specialità.

Anche in sede di continuazione, quindi, facendo leva su una interpretazione
convenzionalmente e costituzionalmente adeguata dell’art. 649 cod. proc. pen.
alla luce dell’art. 4 protocollo n. 7 CEDU in materia di divieto di

bis in idem, la

Corte di merito ha applicato il fatto di reato due volte, con conseguente
illegittimità della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso attraverso il quale si contesta la mancanza e
contraddittorietà della motivazione in ordine all’ammontare della pena applicata
con riferimento al capo C) in materia di armi in ordine alla sentenza della Corte
d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari n. 600 del 25 novembre 2015,
è infondato.
Fermo restando il principio di diritto secondo cui, in tema di reato continuato,
il giudice deve dare conto nella motivazione delle decisioni assunte su ogni
aspetto dell’esercizio del suo potere discrezionale, ivi compresa la
determinazione dell’aumento di pena per i singoli reati satellite, non essendo
sufficiente per la legalità del calcolo la determinazione della pena nell’ambito
quantitativo previsto dalla legge (Sez. 4, n. 28139 del 23/06/2015, Puggillo, Rv.
264101), deve affermarsi come nel caso in questione la Corte territoriale abbia
correttamente assolto l’obbligo di motivazione nella giustificazione, in base ai
criteri di cui all’art. 133 cod. pen., dell’aumento stabilito a titolo di continuazione.
Ha fatto riferimento, non solo a quanto riportato dal ricorrente nel motivo circa
la seria prospettiva di un definitivo reinserimento sociale del ricorrente, ma ha
contemporaneamente valorizzato la progressione criminale del Monni, passato da
reati commessi da minorenne, quali la resistenza ed il furto, a gravi episodi
delittuosi posti in essere con l’uso di armi e la compromissione della incolumità di
numerose persone, in tal modo non potendosi certamente ritenere
contraddittoria la quantificazione della pena, tra l’altro operata previo
riconoscimento della continuazione, conformemente alla richiesta formulata,

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e

all’interno del complessivo calcolo analiticamente svolto, sol perché non si è
discostato di molto da quello a sua volta operato da altro giudice sempre
all’interno della stessa quantificazione della pena applicata in continuazione.

2. Con riferimento al secondo motivo di gravame, in cui si contesta
l’illegittima applicazione della fattispecie di cui agli artt. 110, 61, n. 2 cod. pen.,
2 e 4 I. 2 agosto 1967, n. 895 prevista nel capo B), conformemente a quanto
richiesto in sede di gravame dallo stesso ricorrente, contenuta nel procedimento

appello, se ne rileva la giuridica infondatezza.
2.1. Deve farsi riferimento al pacifico principio espresso quanto alla disciplina
prevista dall’art. 671 cod. proc. pen. ma chiaramente conferente anche in ipotesi
in cui la continuazione viene richiesta in sede di giudizio d’appello, secondo cui,
la sentenza di condanna passata in giudicato non può essere revocata, ai sensi
dell’art. 673 cod. proc. pen., nell’ipotesi in cui, in assenza di innovazione
legislativa ovvero di declaratoria di incostituzionalità, si verifichi un mutamento
dell’interpretazione giurisprudenziale di una disposizione rimasta invariata, in
quanto tale mutamento – anche se sancito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione – non determina alcun effetto abrogativo della disposizione
interpretata (tra le tante: Sez. 1, Sentenza n. 27121 del 11/07/2006, Aliseo, Rv.
235265; Sez. 1, n. 11076 del 15/11/2016, dep. 2017, Bibo, Rv. 269759).
2.1 D passaggio in giudicato della sentenza n. 600 del 25 novembre 2015
della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, faceva sì che la
Corte territoriale, nell’applicazione della continuazione per come richiesta,
dovesse rideterminare la relativa pena, ferme restando le impregiudicate
responsabilità in ordine ai fatti oggetto di accertamento di cui alla citata
decisione.
Il calcolo della pena effettuato dalla Corte territoriale, essendo attinente ad
una operazione meramente matematica funzionale alla quantificazione della
complessiva pena da applicare in continuazione con la vicenda oggetto di
decisione, non può certo implicare una diversa valutazione dei fatti sulla base del
modificato indirizzo giurisprudenziale intervenuto a seguito di pronuncia da parte
di questa Corte a Sezioni Unite.
Tanto premesso risulta inconferente quanto dedotto circa la necessità di
espungere dal calcolo, operazione che viene censurata alla Corte d’appello e
comunque dedotta quale possibile rilievo che ex officio

questa Corte può

valutare, l’intervenuto mutamento giurisprudenziale in materia di contestuale
applicazione delle norme di cui agli artt. 2 e 4 I. 2 agosto 1967, n. 895 e 23,
comma primo, terzo e quarto, L. 110/75, non potendosi equiparare tale

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per il quale è stata avanzata istanza di continuazione nel giudizio celebratosi in

operazione ermeneutica del Supremo consesso all’abrogazione di legge, implicita
o esplicita, ovvero alla declaratorio di incostituzionalità.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di
euro duemila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto
dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 27/03/2018.

P.Q.M.

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