Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1685 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1685 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Pinto Mario, nato il giorno 15 dicembre 1990,
avverso l’ordinanza 8-11 luglio 2013 del Tribunale del riesame di Messina.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Pinto Mario ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l’ordinanza 8-11
luglio 2013 del Tribunale di Messina che ha rigettato il riesame contro l’ordinanza
17 giugno 2013 del G.I.P. presso il Tribunale di Messina, di sottoposizione all’
obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, in quanto indagato, al capo 38, ex
art. 73 d.p.r. 309/90, per avere acquistato da Viola Francesco 50 grammi di
marijuana per cederla a terzi (capo 38: in data anteriore al 27.5.2011).

Data Udienza: 27/11/2013

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2. Con un unico motivo di impugnazione si prospetta carenza, illogicità
contraddittorietà della motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza per il
delitto ex art. 73 d.p.r. 309/90/ in relazione ad interpretazioni errate circa la
destinazione a terzi dello stupefacente, senza considerare che dalle stesse è
desumibile la pacifica utilizzabilità della droga ad uso personale.

diffusa motivazione del provvedimento impugnato, il quale ha dato esaustivo
conto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con argomentazioni che il
ricorrente pretende di superare prospettando una più favorevole lettur& delle
emergenze processuali, quali al contrario apprezzate dal Tribunale.
4. Ritiene infatti la Corte che la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
sia stata ragionevolmente desunta dalla conversazione tra Culici e Viola del
28.5.2011 (progressivo 221), dall’ulteriore conversazione

del 29.5.2011

(progressivo 237), nonché dall’intercettazione del 31.5.2011 (progressivo 298) / la
quale conferma che i contatti per i pagamenti dovuti da Mario Pinto a Viola
appaiono chiaramente legati ad un acquisto di sostanza stupefacente per lo
spaccio, come confermato dallo stesso Viola.
In definitiva per il Tribunale del riesame: il giudizio di pregnanza cautelare è
stato ritenuto pienamente condivisibile e la misura applicata, oltremodo benevola,
è stata opportunamente giustificatacon lo stato di incensuratezza dell’indagato,
coinvolto in un solo episodio di acquisto di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
Quanto al pericolo di reiterazione di condotte analoghe, la sua concretezza
è stata pure correttamente fondata sulla circostanza decisiva che l’indagato non
ha avuto alcuna remora rapportarsi con Culici e Viola, persone appartenenti ad
crime

un’associazione =11=2= pur di conseguire la disponibilità dello stupefacente da
cedere: in tale ambito l’applicazione dell’obbligo di presentazione alla P.G. bene è
stato ritenuto un controllo costante sulla condotta dell’indagato / idoneo a
dissuaderlo dal ripetere condotte illecite.
In conclusione: il ricorso, che tende a prospettare una diversa e più
favorevole lettura in un contesto di motivazione priva di vizi od illogicità
apprezzabili ex art. 606 cod. proc. pen., va quindi dichiarato inammissibile.

3. Il motivo è palesemente inammissibile, avuto riguardo alla corretta e

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Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 C.P.P., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della
Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in €. 1000,00 (mille).
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso in Roma il giorno 27 novembre 2013
Il consigliere estensore

processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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