Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1685 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1685 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BONURA GIOVANNI N. IL 09/06/1950
avverso la sentenza n. 835/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del
23/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Gpnerale in persona del Dott. el 2
che ha concluso per

i(3-1

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Monreale, con sentenza dell’11/4/2008, dichiarava Giovanni Bonura
colpevole del reato di cui all’art. 44 lett. b), d.P.R. 380/01, e di violazione della
normativa sulle edificazioni in c.a., e lo condannava alla pena di mesi 1 di arresto ed
euro 8.000,00 di ammenda, pena sospesa e ordine di demolizione del manufatto

La Corte di Appello di Palermo, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto
nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 23/11/2011, ha confermato il
decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione personalmente il Bonura eccependo la prescrizione
dei reati, maturatasi in data antecedente alla pronuncia impugnata, non rilevata
dalla Corte distrettuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Con l’unica censura formulata il ricorrente eccepisce la prescrizione del reato,
rilevando che il relativo termine si sarebbe consumato al 10/8/2011, in
considerazione delle sospensioni dello stesso, determinate da istanze di rinvio, ad
esclusione di quella disposta dalla udienza del 4/10/2007 al 31/1/2008, ex art. 32,
d.L. 269/03.
Osservasi che la sospensione del procedimento per reati edilizi, prevista in relazione
alla domanda di condono presentata ex art. 32, d.L. 269/03, non può essere disposta
in relazione ad opere non condonabili, come nella specie, con la conseguenza che
l’eventuale periodo di sospensione deve essere considerato ai fini del computo dei
termini di prescrizione del reato ( ex multis Cass. 11/1/2006, n. 563 ).
Orbene dalla sommatoria delle sospensioni nell’ambito dei due gradi del giudizio la
decorrenza del termine prescrizionale è stata sospesa per un periodo complessivo
di anni 3, mesi 3 e giorni 10, a cui vanno detratti mesi 3 e giorni 27 ( rinvio dal
4/10/07 al 31/1/08 ); di tal chè il reato accertato il 27/2/2004 si è prescritto il
9/8/2011, antecedentemente alla pronuncia resa dalla Corte distrettuale.

abusivo.

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per
essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 6/12/2012.

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