Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16848 del 24/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16848 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIOLA GIANLUCA N. IL 22/03/1969
avverso la sentenza n. 82/2013 CORTE APPELLO di TRENTO, del
25/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 24/03/2016

Viola Gianluca ricorre avverso la sentenza 25.6.14 della Corte di appello di Trento che ha
confermato quella in data 6.7.12 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per i reati di
minaccia grave e lesioni aggravate, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche
prevalenti, alla pena di mesi due, giorni cinque di reclusione, convertita in quella di ed 16.250,00
di multa.

violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) e) c.p.p. per avere i giudici affermato la responsabilità
dell’imputato sulla base delle dichiarazioni interessate della p.o. Bernabè Stefano e facendo ricorso
ad una mera frase di stile, laddove invece dalle dichiarazioni dei testi Benetton Mauro e Massella
Maurizio non emergeva alcun contatto fisico tra imputato e p.o.
Con il secondo motivo si lamenta la mancanza come il reato di minaccia () sia risultato integrato solo sulla base delle dichiarazioni della p.o., mentre gli altri
testimoni nulla avevano udito e comunque il Bernabè non aveva riferito della presenza di armi o di
oggetti contundenti e, quanto alle lesioni, non era stato in alcun modo argomentato sulla
riconducibilità della patologia, comportante una malattia durata 50 giorni, con il semplice
strattonamento che il Bernabè aveva riferito essergli stato provocato dall’imputato.
Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché con esso la difesa
intende sottoporre al giudice di legittimità aspetti attinenti al merito, che risultano preclusi in questa
sede, sia perché manifestamente infondato, dal momento che il giudice di appello ha evidenziato,
con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità, come la responsabilità dell’odierno
ricorrente riposi principalmente sulle dichiarazioni della p.o. —la cui attendibilità è adeguatamente
argomentata — corroborate da quelle dei testi esaminati, tutti concordi nel riferire che tra il Viola e il
Bernabè era intervenuto un alterco, oltre che dalle certificazioni mediche attestanti la effettività
delle lesioni subite dal Bernabè e la causa delle stesse, riportata nei certificati dell’Inail, dove era
stato precisato che la caduta dal camion era stata causata da , mentre la completa guarigione era intervenuta dopo
oltre 50 giorni.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
£1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di £ 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 24 marzo 2016

P.Q.M.

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