Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16847 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16847 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MATEUTA ANDRIAN nato il 18/02/1975 in Moldavia
avverso la sentenza del 20/02/2017 della CORTE di APPELLO di VENEZIA

udita, in pubblica udienza del 20/03/2018, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA
TRONCI;
sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI, che ha
chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, avv. SIMONA CARLONI, d’ufficio, del Foro di Roma, che si è riportata ai
‘ motivi del ricorso;

Data Udienza: 20/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Andrian MATEUTA, con atto a propria firma del 03.04.2017, ha proposto

ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte
d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Padova, di
condanna alla pena di mesi quattro di reclusione (con la diminuente del rito
abbreviato) in relazione al reato previsto e punito dall’art. 337 cod. pen., posto

procedendo alla sua identificazione.
2.

Due i motivi di doglianza cui il ricorrente affida la propria richiesta di

annullamento dell’anzidetta sentenza.
2.1

Il primo di essi, ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.,

denuncia la “errata applicazione della legge penale … ovvero mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione”, con riferimento alla
denegata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.
pen.: si assume in proposito che “la ‘condotta non particolarmente violenta’
tenuta dall’imputato e in questo termini descritta già dal giudice patavino e fatta
propria dalla Corte veneziana, deponendo in favore di una sanzione nei minimi
edittali, non può che essere valutata ai fini della perseguibilità penale nel
presente procedimento”, avuto riguardo ai principi ispiratori che hanno condotto
il legislatore all’introduzione nell’oridnamento dell’istituto qui invocato.
2.2 Il secondo profilo di censura – sempre per violazione di legge, ovvero vizio
di motivazione – ancorché formalmente concernente la “mancata concessione
delle attenuanti generiche … in regime di prevalenza rispetto alla contestata
recidiva”, investe in realtà, alla luce delle argomentazioni illustrate a supporto, la
mancata disapplicazione della recidiva, per via della omessa verifica, ad opera
dei giudici di merito, della reale significatività del fatto per cui è processo in
termini di reale pericolosità sociale del soggetto agente: ciò che avrebbe
consentito alle già riconosciute attenuanti generiche di espandersi nella loro
pienezza, così da pervenire all’irrogazione di “una pena decisamente più mite in
ossequio dei fatti occorsi”.

2

in essere in danno del militare dell’Arma indicato nel capo d’accusa, che stava

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso proposto non sfugge ad una doverosa e preliminare valutazione

d’inammissibilità.

2.

Manifestamente infondato e, insieme, generico è il primo profilo di censura.
La Corte distrettuale, al pari del primo giudice, ha rimarcato che la

condotta delittuosa contestata all’imputato – consistita nel darsi alla fuga una

identificazione, reagire con forza, spintonando il militare che lo aveva bloccato, e
riprendere la fuga, prima di essere definitivamente fermato dall’intervento
congiunto di due Carabinieri – non appare in alcun modo riconducibile ai
parametri della speciale tenuità del fatto, a maggior ragione se – come in
particolare segnalato dal giudice di primo grado – correttamente inquadrata nel
contesto suo proprio, contraddistinto dalla richiesta d’intervento dei militari
effettuata dalla ex moglie dell’imputato, già sottoposto alla misura di
prevenzione del divieto di soggiorno nel comune che è sede dell’abitazione della
donna, la quale aveva rappresentato che il MATEUTA si era presentato presso il
suo domicilio e l’aveva offesa e minacciata, sfondando con un calcio la porta
della camera da letto.
D’altro canto, è lo stesso ricorso – che con l’illustrato ragionamento
giustificativo non si confronta affatto, in spregio al requisito della necessaria
specificità dell’impugnazione – a dare atto, in adesione all’elaborazione di
autorevole dottrina sul punto, che la speciale tenuità dell’illecito commesso
ricorre “quando l’aggressione al bene protetto si collochi al di sotto della soglia

ideale rappresentata da un qualunque comportamento criminoso adeguatamente
punibile con il minimo assoluto di pena”, sì che “apparirebbe sproporzionato al
fatto un qualunque, pur minimo, intervento repressivo penale, e non quando ad
apparire sproporzionato sia l’intervento repressivo minimo previsto per quello
specifico reato”. Il che non è all’evidenza nel caso di specie, alla luce delle
precedenti argomentazioni sviluppate dai giudici di merito, e vale altresì ad
escludere la sussistenza di incongruenze di sorta nell’avvenuta irrogazione della
pena, calibrata a partire dal minimo edittale.

,s-•

volta accompagnato presso la Volante dei Carabinieri per la formale

3.

A non diversa conclusione deve pervenirsi anche in relazione alla seconda

ed ultima censura.
Invero, la descrizione del complessivo episodio criminoso, nei termini già
esposti, con l’esplicita sottolineatura della Corte lagunare della “reiterazione e
pervicacia nell’agire” di cui esso è espressione, nonché il riferimento ai numerosi
precedenti penali, del pari compiuto dalla sentenza impugnata, è sintomatico
dell’avvenuta verifica dei requisiti di legge che presiedono alla concreta
applicazione della recidiva, anche in questo caso censurata dall’imputato

svincolati dal necessario riferimento alla specificità del caso in esame.
4.

All’anticipata declaratoria seguono le statuizioni di legge previste dall’art.

616 cod. proc. pen., nella misura di giustizia di seguito indicata.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018
Il Consigliere est.

Il Pre idente

ricorrente solo sulla scorta del richiamo a condivisibili principi astratti, del tutto

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