Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16845 del 01/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16845 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Bruno Anna Raffaella, nata a Pettorano sul Gizio il 01/01/1946

avverso la sentenza in data 11/03/2016 della Corte d’appello dell’Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale
Antonietta Picardi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile costituita Sonia Angelone, l’avvocato Roberto Madama,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e la condanna dell’imputata alla
rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile nel giudizio di cassazione;
udito, per la ricorrente, l’avvocato Alberto Paolini, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.

Data Udienza: 01/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 11 marzo 2016, la Corte di appello
dell’Aquila, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di
Sulmona, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Anna
Raffaella Bruno per il reato di calunnia, commesso il 13 febbraio 2008, e la
condanna della stessa alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, e
rideterminato, riducendola, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno

Secondo i giudici di merito, l’imputata, deponendo come testimone nel
processo penale a carico di Maria Boccia, avrebbe accusato l’ispettore del lavoro
Sonia Angelone, pur sapendola innocente, di aver falsamente scritto, nel verbale
di ispezione presso il suo esercizio commerciale, che i libri matricola e paga non
erano stati da lei esibiti, nonostante espressa richiesta, e che Maria Boccia aveva
iniziato a lavorare presso la sua azienda in data 8 gennaio 2002. La Corte
d’appello, inoltre, ha escluso l’avvenuto decorso del termine di prescrizione, in
ragione della sospensione di esso dall’8 febbraio 2014 al 5 novembre 2014,
determinata dal rinvio dell’udienza disposto per l’astensione dalle udienze del
difensore dell’imputata.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
appello indicata in epigrafe l’avvocato Alberto Paolini, quale difensore di fiducia
di Anna Raffaella Bruno, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento
all’art. 368 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma
1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla configurabilità del reato di
calunnia.
Si deduce che l’imputata ha reso una dichiarazione sofferta e comunque
distorta per il suo stato emotivo e psichico: ella, in condizioni ordinarie, mai
avrebbe reso dichiarazioni difformi a quanto da essa già esposto nel ricorso
presentato davanti al giudice del lavoro ex art. 22 legge n. 689 del 1981, dove si
ammetteva l’indisponibilità, al momento della prima visita ispettiva dei funzionari
del Ministero del Lavoro, dei libri di matricola e paga presso l’azienda. Di
conseguenza, si conclude che la ricorrente, al momento delle dichiarazioni, cadde
in errore e non aveva certo la volontà di accusare la persona offesa nella
consapevolezza dell’innocenza della medesima.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento
all’art. 521 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606,

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in euro 3.500,00.

comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla violazione del
principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Si deduce che, se l’imputazione contesta una falsa accusa in danno
dell’ispettore Sonia Angelone, nel verbale di udienza la falsa accusa fu formulata
l’imputata si riferì ad un ispettore uomo, e quindi non certo alla persona indicata
nel capo di accusa.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento
all’art. 538 e ss. cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art.

della costituzione di parte civile di Sonia Angelone.
Si deduce che Sonia Angelone non era legittimata a costituirsi sia perché le
accuse erano riferite ad un ispettore uomo, sia perché avrebbe dovuto costituirsi
quale ispettore del lavoro e non in proprio, sia perché non è provata l’esistenza
di alcun danno, anche solo morale, nascente da reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso espone censure in parte diverse da quelle consentite, in parte
prive della specificità normativamente richiesta dall’art. 581, comma 1, lett. c)
[ora lett. d], cod. proc. pen., in parte manifestamente infondate.

2. Il primo motivo, concernente il dolo della calunnia, formula doglianze
diverse da quelle consentite.
La sentenza impugnata rappresenta che le dichiarazioni rese dall’odierna
ricorrente non possono ritenersi frutto di errore, perché «sono di una chiarezza
inequivocabile», e furono reiterate anche dopo che il giudice aveva
espressamente diffidato la donna a dire il vero, anche informandola del
significato attribuibile alle stesse. Aggiunge, inoltre, che, sotto il profilo logico, la
genesi delle affermazioni accusatorie è individuabile nella volontà di aiutare
Maria Boccia, la quale, nel processo davanti al giudice del lavoro, aveva reso
falsa testimonianza in favore dell’imputata nel processo davanti al giudice del
lavoro ex art. 22 legge n. 689 del 1981.
A fronte di questi elementi, la deduzione difensiva secondo cui l’imputata, al
momento delle dichiarazioni incriminate, era sicuramente in errore per un
alterato stato emotivo, stante la palese contraddizione tra le stesse e quanto da
essa già rappresentato nel ricorso proposto al giudice del lavoro ex art. 22 I. n.
689 del 1981, non evidenzia alcun vizio logico, ma si pone come l’indicazione di
una prospettiva per una diversa valutazione del materiale istruttorio.

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606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ammissibilità

3. Il secondo motivo, relativo alla violazione del principio di correlazione tra
accusa e sentenza, dedotta perché l’imputata nelle sue dichiarazioni
calunniatorie si sarebbe riferita ad un ispettore uomo, è privo della specificità
normativamente richiesta dall’art. 581, comma 1, lett. c) [ora lett. d], cod. proc.
pen.
La sentenza impugnata rappresenta che l’imputata diede atto della presenza
anche di una donna allo svolgimento delle operazioni ispettive, che queste
operazioni furono eseguite congiuntamente dall’ispettore del lavoro Sonia

sottoscrissero il verbale. Conclude, perciò, che non vi è stata alcuna
immutazione del fatto.
Più in generale, poi, può osservarsi che la censura della difesa, in sostanza,
non deduce la violazione di correlazione tra accusa e sentenza, ma semmai una
mancata prova del fatto oggetto dell’imputazione. Invero, la correlazione tra
accusa e sentenza è assicurata dalla corrispondenza tra l’imputazione e la
decisione, posto che entrambe fanno riferimento ad accuse calunniatorie in
danno dell’ispettore del lavoro Sonia Angelone. Incidentalmente, deve comunque
rilevarsi che la sentenza impugnata, con le osservazioni precedentemente
riportate, specifica efficacemente perché le false accuse dell’imputata debbono
ritenersi riferibili anche all’ispettore del lavoro Sonia Angelone.

4. Il terzo motivo, relativo all’ammissibilità della costituzione di parte civile
di Sonia Angelone e all’assenza di danno, è manifestamente infondato.
In effetti, una volta ritenuto che la falsa accusa di aver commesso un reato
riguardava la persona di Sonia Angelone, la stessa era legittimata a costituirsi
parte civile, quanto meno per il danno non patrimoniale derivante da reato, così
come previsto in generale per tutte le figure di illecito penale, dal combinato
disposto degli artt. 185 cod. pen. e 2059 cod. civ. Né può contestarsi che la
costituzione di parte civile sia avvenuta in proprio e non quale ispettore del
lavoro: la falsa accusa di aver commesso un reato colpiva comunque in via
diretta la persona di Sonia Angelone, esponendo la stessa ad un ingiusto
procedimento penale.
Per quanto riguarda, infine, l’esistenza del danno, è sufficiente rilevare che
la sentenza impugnata ha valutato il «turbamento cagionato dalla parte civile, in
quanto ingiustamente accusata della perpetrazione del reato di falso ideologico
in atto pubblico» quale danno non patrimoniale. Immune da vizi è anche la
liquidazione del pregiudizio subito, in quanto effettuata in applicazione dei
parametri equitativi espressamente previsti dal combinato disposto degli artt.
2056 e 1226 cod. civ.
4

Angelone e dal maresciallo dei Carabinieri Francesco Camporeale, e che entrambi

5. Essendo le censure o diverse da quelle consentite, o prive della specificità
normativamente richiesta, o manifestamente infondate, si impone la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della
ricorrente sia al pagamento sia delle spese del procedimento, sia – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro duemila,

spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte
civile Sonia Angelone, da liquidare nella complessiva somma di euro
duemilaottocento, oltre accessori di legge.
La dichiarazione di inammissibilità, inoltre, esclude la possibilità di rilevare la
prescrizione, in quanto non maturata alla data della sentenza emessa dalla Corte
d’appello.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute
nel presente giudizio dalla parte civile Angelone Sonia, che liquida nella
complessiva somma di euro duemilaottocento oltre accessori di legge.
Così deciso in data 1 marzo 2018

Il Consigliere estensore
Ant; nio/ CorPo p /
,,,,

Il Presidente
Giacomo( Paodi

n

,

così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, sia della rifusione delle

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