Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16843 del 01/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16843 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Acquavella Giuseppe, nato a Napoli il 13/09/1976
2. Rega Pietro, nato a Mariglianella il 26/09/1966
3. Marangon Michela, nata a Contarina il 24/09/1963

avverso la sentenza in data 16/09/2016 della Corte d’appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale
Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità
dei ricorsi di Pietro Rega e Michela Marangon nonché, nei confronti di Giuseppe
Acquavella, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione
alla pena accessoria, con rideterminazione della stessa, ed il rigetto nel resto del
ricorso;
udito, per i ricorrenti, l’avvocato Antonio Fusco, difensore di fiducia di Giuseppe
Acquavella, e sostituto processuale dell’avvocato Graziano Sabato, difensore di
fiducia di Pietro Rega, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.

Data Udienza: 01/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 16 settembre 2016, la Corte di appello di
Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Padova all’esito di giudizio abbreviato,
ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato la dichiarazione di
responsabilità penale di Pietro Rega per numerose condotte di illecita detenzione

ufficio e di omessa denuncia, nonché di Giuseppe Acquavella per tre fatti di
corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, riducendo le relative pene,
mentre ha assolto Michela Marangon dal reato di corruzione per atto contrario ai
doveri di ufficio perché il fatto non costituisce reato.
In particolare, Pietro Rega, agente di polizia penitenziaria, è stato
condannato alla pena di sei anni ed otto mesi di reclusione ed euro 18.000,00 di
multa per plurimi fatti delittuosi connessi all’introduzione di droga ed altri oggetti
all’interno del carcere “Due Palazzi” di Padova in cui prestava servizio in cambio
di droga e di altre utilità. Tutti i reati per i quali è stata pronunciata condanna
sono stati unificati per la continuazione e fatto più grave è stato ritenuto un
episodio di detenzione e cessione di 50 grammi circa di eroina, in parte introdotti
nel carcere e consegnati a due detenuti ed in parte trattenuti per sé e per un
collega. Sono state concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle
aggravanti, ed è stata applicata la diminuente per il rito
Giuseppe Acquavella è stato condannato alla pena di due anni e quattro
mesi di reclusione, con applicazione della pena accessoria dell’interdizione
perpetua dai pubblici uffici, per essere concorso nel reato di corruzione per atto
contrario ai doveri di ufficio continuato, consegnando in tre distinte occasioni, tra
il 2012 ed il 2014, telefonini, chiavette USB e dischetti a Pietro Rega, affinché
questi, in cambio di denaro, li introducesse all’interno del carcere “Due Palazzi”
di Padova e li facesse consegnare al detenuto Gaetano Bocchetti. Tutti i reati
sono stati unificati per la continuazione e fatto più grave è stato ritenuto il
«primo atto di corruzione di riferimento». Sono state concesse le circostanze
attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, ed è stata applicata la
diminuente per il rito.
Michela Marangon è stata assolta, perché il fatto non costituisce reato, dal
reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, contestatole per aver
versato in due occasioni la somma di 500,00 euro, per interposta persona e
tramite vaglia postale, a Pietro Rega, affinché questi, all’interno del carcere “Due
Palazzi” di Padova, assicurasse un minor rigore nella vigilanza di Antonino Fiocco,
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e cessione di sostanza stupefacente, di corruzione per atto contrario ai doveri di

cliente dell’avvocatessa Marangon, e rifornisse il medesimo detenuto di eroina.
Le condotte sono contestate come commesse nel maggio e nell’ottobre 2013, la
prima mediante versamento del denaro alla convivente di Fabio Zanni, il quale a
sua volta avrebbe fatto ricevere l’importo a Rega, a saldo di un debito per droga,
e la seconda mediante versamento alla moglie di quest’ultimo.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte
di appello indicata in epigrafe Pietro Rega personalmente, l’avvocato Antonio

Mazzucco nell’interesse di Michela Marangon.

3. Il ricorso di Pietro Rega è articolato in un unico motivo con cui denuncia
violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché vizio
di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.,
avendo riguardo alla determinazione della pena.
Si deduce che la riduzione di pena per le attenuanti generiche è
immotivatamente molto modesta, nonostante la ritenuta prevalenza delle stesse
sulle aggravanti, e la rinuncia ai motivi sulla responsabilità. Si aggiunge che la
pena andava applicata nei minimo edittali.

4. Il ricorso nell’interesse di Giuseppe Acquavella è articolato in tre motivi.
4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento
all’art. 317-bis, cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), avendo
riguardo alla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Si deduce che la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici
può essere applicata solo se la pena irrogata è pari o superiore a tre anni di
reclusione e che, però, nel caso di specie, la pena finale, anche complessiva, è
inferiore.
4.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma
dell’art. 606, comma 1, lett. e), avendo riguardo alla determinazione della
riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche.
Si deduce che la sentenza impugnata è incappata in una contraddizione tra
premessa e conclusioni: invero, pur riconoscendo che l’imputato ha rivestito una
posizione di «obiettiva gregarietà» ed ha fornito «la minore rilevanza causale»
rispetto ad «altri concorrenti», non ha ridotto la pena, per la concessione delle
circostanze attenuanti generiche, nel massimo possibile.
4.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli
artt. 2, 81 e 319 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606,

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Fusco nell’interesse di Giuseppe Acquavella, e gli avvocati Luigi Migliorini e Maria

comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla individuazione della pena per il
reato base e per gli aumenti calcolati a titolo di continuazione.
Si deduce che la pena di quattro anni, fissata per il reato base, è sì quella
minima prevista dall’art. 319 cod. pen., come modificato dalla legge 6 novembre
2012, n. 190, ma o si riferisce ad un fatto antecedente a tale riforma, per il
quale, quindi, i limiti edittali erano compresi tra due e cinque anni di reclusione,
o, comunque, è individuata senza alcuna indicazione di quale sia il reato più
grave. Si aggiunge che la medesima indeterminatezza impedisce di comprendere

mesi per ciascuno dei due fatti.

5. Il ricorso nell’interesse di Michela Marangon è articolato in un unico
motivo, preceduto da un’ampia premessa.
5.1. Nella premessa si rappresenta, innanzitutto, che in primo grado la
ricorrente era stata assolta dal reato di concorso nella cessione della sostanza
stupefacente del tipo eroina dall’operatore di polizia penitenziaria Pietro Rega al
suo assistito Antonino Fiocco, e dichiarata responsabile esclusivamente del reato
di corruzione. Si rileva, poi, che la sentenza della Corte d’appello, pur ritenendo
sussistente, sotto il profilo obiettivo, il fatto di corruzione, ha escluso la
colpevolezza dell’imputata poiché nessuno ha riferito che la stessa sapesse del
motivo e del “significato” del passaggio del denaro effettuato per conto del suo
assistito Antonino Fiocco.
Nella premessa, ancora, si osserva che l’imputata ha interesse ad impugnare
la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, al fine di ottenere
l’assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, in
ragione dei possibili effetti pregiudizievoli, e che il ricorso non può ritenersi
precluso dalla previsione di cui all’art. 443 cod. proc. pen., dettata in tema di
appello, in quanto si tratta di disposizione non estensibile al ricorso per
cassazione, in relazione al quale opera la disciplina di cui all’art. 607 cod. proc.
pen. Si aggiunge che, in caso si ritenga insuperabile la preclusione di cui all’art.
443 cod. proc. pen. in relazione al ricorso per cassazione, è rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della
disposizione per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., anche alla luce del principio
espresso da Corte cost., sent. 29 ottobre 2009, n. 274.
5.2. Con l’unico motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli
artt. 319 e 321 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla sussistenza del fatto o comunque
alla partecipazione dell’imputata allo stesso.

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anche come sia stato calcolato l’aumento per i due reati-satellite, indicato in tre

Si deduce che, se non vi è alcun elemento per ritenere la sussistenza di un
accordo criminoso tra l’imputata e l’agente di polizia penitenziaria Pietro Rega,
non può ritenersi sussistente nemmeno l’elemento materiale del reato. Si rileva,
inoltre, che è erronea anche l’affermazione della sussistenza di una grave
violazione deontologica da parte dell’avvocato Marangon per aver inviato denaro
in ambito esterno da parte di detenuti: la disciplina di ordinamento penitenziario
pone divieti per quanto riguarda il denaro di detenuti, mentre l’imputata ha
disposto di denaro proprio, in un caso rinunciando a parte del compenso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi di Pietro Rega a Michela Marangon sono manifestamente
infondati, mentre il ricorso di Giuseppe Acquavella è fondato limitatamente alla
individuazione della pena accessoria, ed infondato nel resto.

2. Il ricorso di Pietro Rega contesta che la riduzione della pena per la
concessione delle circostanze attenuanti generiche è immotivatamente molto
modesta, e che la pena doveva essere fissata nel minimo edittale, osservando
che avrebbero dovuto essere considerate, e positivamente apprezzate, la
rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità ed il giudizio di prevalenza delle
circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti.
2.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni
previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità
del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è
sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con
espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come
pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo,
invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento
seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di
quella edittale (cfr., in particolare, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
271243, nonché Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv.
259142).
Nello stesso, senso, inoltre, altre decisioni, evidenziano che, in tema di
determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto
della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da
parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della
pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (v., tra le
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spettantele, e nell’altro rifiutando addirittura di riscuotere la propria parcella.

tante, Sez. 4, n. 464 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283, e Sez. Sez. 4,
n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).
2.2. La sentenza impugnata ha condannato Pietro Rega alla pena di sei anni
ed otto mesi di reclusione ed euro 18.000,00 di multa: a) per avere, quale
agente di polizia penitenziaria, ceduto o consegnato sostanza stupefacente in
prevalenza di tipo eroina ed hashish, ma anche di tipo cocaina, a numerosi
detenuti, con condotte commesse tra il finire del 2011 ed il 2014; b) per aver
ricevuto, nell’esercizio delle medesime funzioni, somme di denaro al fine di

di Padova, in cui prestava servizio, le indicate sostanze stupefacenti, nonché
telefoni cellulari, schede telefoniche, chiavette USB, computer, anche a
vantaggio di persone ristrette in regime di cui all’art. 41-bis della legge di
ordinamento penitenziario, con condotte commesse tra il 2012 ed il 2014; c) per
aver omesso, sempre nella medesima qualità, di denunciare all’Autorità
giudiziaria le condotte di cessione di stupefacenti commesse da colleghi e
detenuti all’interno del carcere “Due Palazzi” di Padova, con condotte commesse
a partire del 2012. Tutti i reati sono stati unificati sotto il vincolo della
continuazione e fatto più grave è stato ritenuto quello di detenzione e cessione di
sostanze stupefacenti in relazione alla ricezione di 50 grammi circa di eroina, di
cui 25 introdotti nel carcere “Due Palazzi” di Padova per consegnarli a due
detenuti ed altri 25 trattenuti per sé e per un collega quale corrispettivo di tale
condotta di introduzione (capo 14 della rubrica). La pena base è stata fissata in
otto anni di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, poi ridotta per le circostanze
attenuanti generiche, giudicate prevalenti sulle aggravanti di cui agli artt. 61, n.
9, cod. pen. e 80, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di sette anni di
reclusione ed euro 20.000,00 di multa, quindi aumentata, per la continuazione,
fino a dieci anni di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, infine ridotta, per il
rito, alla pena di sei anni ed otto mesi di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.
A fondamento delle scelte relative alla determinazione del trattamento
sanzionatorio, la Corte d’appello ha richiamato, in particolare, i «criteri tutti di
cui all’art. 133 c.p.» ed il «personalissimo bisogno di rieducazione del
condannato».
2.3. Alla luce dei principi giuridici applicabili, dei fatti accertati nel giudizio di
merito, dei criteri indicati nella sentenza impugnata e delle scelte concretamente
compiute dalla stessa, deve concludersi che la valutazione della Corte d’appello è
immune da vizi.
Ed infatti, la pena base è stata quantificata in misura non lontana dal
minimo edittale, nonostante l’obiettiva gravità del fatto, la riduzione per le
circostanze attenuanti generiche è stata applicata in misura apprezzabile, e
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introdurre, in violazione dei doveri d’ufficio, all’interno del carcere “Due Palazzi”

l’aumento per la continuazione, comunque inferiore alla metà della pena base,
non poteva non tenere conto dell’elevatissimo numero dei reati accertati, la cui
inquietante rilevanza è obiettivamente percepibile dalla lettura della sentenza. Di
conseguenza, era sicuramente sufficiente, a tali fini, il richiamo ai «criteri tutti di
cui all’art. 133 c.p.».

3. Il ricorso di Salvatore Acquavella deduce sia l’erroneità dell’applicazione
della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, avendo

circostanze attenuanti generiche, sia la determinazione della pena base e degli
aumenti applicati a titolo di continuazione.
3.1. La sentenza impugnata ha condannato Giuseppe Acquavella alla pena di
due anni e quattro mesi di reclusione, confermando la pena accessoria
dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, per concorso nel reato di corruzione
per atto contrario ai doveri di ufficio continuato, commesso consegnando in tre
distinte occasioni, tra il 2012 ed il 2014, telefonini, chiavette USB e dischetti a
Pietro Rega, affinché questi, in cambio di denaro, li introducesse all’interno del
carcere “Due Palazzi” di Padova e li facesse consegnare al detenuto Gaetano
Bocchetti, appartenente alla criminalità organizzata. Tutti e tre i reati sono stati
unificati per la continuazione fatto più grave è stato ritenuto il «primo atto di
corruzione di riferimento». La pena base è stata fissata in quattro anni di
reclusione, poi ridotta per le circostanze attenuanti generiche alla pena di tre
anni di reclusione, quindi aumentata, per la continuazione relativamente agli altri
due episodi, fino a tre anni e sei mesi di reclusione, infine ridotta, per il rito, alla
pena di due anni e quattro mesi di reclusione.
3.2. Le censure esposte nel primo motivo, che riguardano la pena
accessoria, sono fondate.
L’art. 317-bis cod. pen. prevede che la condanna per alcuni reati contro la
pubblica amministrazione, tra cui quello di corruzione per atto contrario ai doveri
(er/ii,brzt

di uffictonterdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per
circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre
anni la condanna importa l’interdizione temporanea».
Secondo l’indirizzo diffuso della giurisprudenza di legittimità, ai fini
dell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, in caso
di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento
alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come
risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella
complessiva risultante dall’aumento della continuazione (cfr., tra le tante, Sez. 5,
n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado, Rv. 270240, e Sez. 7, n. 8787 del
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riguardo alla pena irrogata, sia la mancata applicazione nel massimo delle

29/10/2014, Di Tana, Rv. 264478, proprio con riferimento all’applicazione
dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici di cui all’art. 317-bis cod. pen.).
D’altro canto, è da gran tempo fissato anche dalle Sezioni Unite il principio
secondo cui, ai fini dell’applicazione all’esito del giudizio abbreviato della pena
accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, deve sempre aversi riguardo alla
pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione
effettuata per la scelta del rito (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv.
210980).

pen., deve essere per la durata di cinque anni, stante la previsione di carattere
generale di cui all’art. 28 cod. pen.
3.3. Le censure esposte nel secondo motivo, che attengono alla mancata
applicazione nel massimo delle circostanze attenuanti generiche, sono
manifestamente infondate.
La sentenza impugnata, infatti, ha ridotto la pena in misura prossima al
massimo consentito di un terzo: partendo dalla pena base di quattro anni, la
riduzione massima poteva essere di un anno e quattro mesi, ed è stata, invece,
di un anno. A tal fine, in considerazione dei principi giuridici già illustrati in
precedenza al § 2.1., deve ritenersi ampiamente sufficiente una motivazione che
richiama, anche per Acquavella, i «criteri tutti di cui all’art. 133 c.p.» ed il
«personalissimo bisogno di rieducazione del condannato».
3.4. Le censure formulate nel terzo motivo, che riguardano l’individuazione
del reato su cui è calcolata la pena base e l’entità degli aumenti applicati a titolo
di continuazione, sono complessivamente infondate.
3.4.1. Quanto all’individuazione del reato più grave, la sentenza
effettivamente non è chiarissima.
Tuttavia, secondo un principio fissato anche dalle Sezioni Unite, in tema di
concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie, e
per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l’individuazione del
concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non
può comportare l’irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista
per uno dei reati satellite (così Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv.
255348, ma anche Sez. U, n. 15 del 26/11/1998, dep. 1998, Varnelli, Rv.
209487; sulla inammissibilità di una pena inferiore a quella irrogabile per un
reato concorrente, sanzionato con pena edittale maggiore nel minimo, cfr. inoltre
Sez. 3, n. 6828 del 17/12/2014, dep. 2015, Seck, Rv. 262528).
Di conseguenza, posto che dei tre reati ritenuti in continuazione, almeno due
sono successivi all’entrata in vigore della I. 6 novembre 2012, n. 190, occorreva
in ogni caso rispettare il minimo edittale da questa previsto per il reato di
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L’interdizione temporanea dai pubblici uffici, prevista dall’art. 317-bis cod.

corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, pari a quattro anni di
reclusione, e, quindi, esattamente, a quanto indicato in sentenza come pena
base.
3.4.2. Quanto all’entità degli aumenti applicati a titolo di continuazione, la
Corte d’appello ha indicato per ciascun episodio tre mesi di reclusione.
Si tratta di aumenti calcolati in misura obiettivamente contenuta. Per gli
stessi, quindi, in considerazione dei principi giuridici già illustrati in precedenza al
§ 2.1. e richiamati a § 3.3., deve ritenersi ampiamente sufficiente una

«personalissimo bisogno di rieducazione del condannato».

4. Il ricorso di Michela Marangon deduce l’erroneità della formula assolutoria
pronunciata nei suoi confronti, che avrebbe dovuto essere quella
dell’insussistenza del fatto o della mancata partecipazione allo stesso
dell’imputata, e non, invece, quella «perché il fatto non costituisce reato».
4.1. Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso è sorretto da interesse
giuridicamente apprezzabile e non è precluso dalla previsione di cui all’art. 443
cod. proc. pen.
4.1.1. Quanto al primo dei due profili, deve richiamarsi il principio
consolidato in giurisprudenza secondo cui sussiste l’interesse dell’imputato
all’impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula
“perché il fatto non costituisce reato”, al fine di ottenere la più ampia formula
liberatoria “perché il fatto non sussiste”, considerato che, a parte le conseguenze
di natura morale, l’interesse giuridico risiede nei diversi e più favorevoli effetti
che gli artt. 652 e 653, cod. proc. pen. connettono al secondo tipo di dispositivi
nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio
disciplinare (cfr., tra le tante: Sez. 4, n. 26109 del 05/05/2016, Delle Foglie, Rv.
268996; Sez. 3, n. 35277 del 25/02/2016, Attinese, Rv. 267740; Sez. 4, n.
49710 del 04/11/2014, Di Cuonzo, Rv. 261178; Sez. 6, n. 41706 del
27/09/2013, Presutto, Rv. 256921).
Né tale conclusione può dirsi radicalmente contrastata da altre recenti
decisioni, che appaiono sostenere un diverso indirizzo ermeneutico. Invero, le
pronunce che individuano un limite al potere di impugnazione dell’imputato
assolto “perché il fatto non costituisce reato” ravvisano l’insussistenza
dell’interesse solo quando, comunque, il fatto reato non risulti accertato nella
sua materialità (v., in questo senso, Sez. 4, n. 22614 del 06/04/2017,
Mastrandrea, Rv. 270205, e Sez. 6, n. 6692 del 16/12/2014, dep. 2015, P.G.,
Rv. 262393).

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motivazione che fa riferimento ai «criteri tutti di cui all’art. 133 c.p.» ed al

Nella vicenda in esame, la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza,
sotto il profilo obiettivo, del fatto di corruzione ritenendo provato che l’avvocato
Marangon inviò un vaglia postale di 500,00 euro nel maggio 2013 alla convivente
del detenuto Fabio Zanni, indicando come causale “Fiocco Antonino”, ed un
successivo vaglia postale di 500,00 euro nell’ottobre 2013 alla convivente di
Pietro Rega, dopo un precedente tentativo vanificato dall’erronea indicazione
dell’indirizzo della destinataria, e che tale denaro, in entrambi i casi, era
destinato a “ricompensare” quest’ultimo per avere approvvigionato di droga

penitenziaria; ha però escluso la colpevolezza dell’imputata poiché nessuno ha
riferito che la stessa sapesse del motivo e del «significato “retributivo”» del
passaggio del denaro. Si può aggiungere, inoltre, per completezza, che la Corte
d’appello ha espressamente osservato che la condotta accertata a carico di
Michela Marangon costituisce violazione di «norme deontologiche di elementare
significato», nonché di «norme di legge regolative l’invio di denaro in ambito
“esterno” al plesso penitenziario da parte di detenuti», quali l’art. 25, ultimo
comma, I. 26 luglio 1975, n. 354, e l’art. 57, comma 6, d.P.R. 30 giugno 2000,
n. 230, approfittando della facoltà di accesso al carcere, integrando così
«gravissimo illecito disciplinare» (pagg. 63-64 della sentenza impugnata).
E’ evidente, quindi, che sussiste l’interesse della ricorrente ad impugnare,
stante, in ogni caso, la ritenuta sussistenza del fatto sotto il profilo obiettivo e
l’esigenza di evitare possibili conseguenze negative in sede disciplinare.
4.1.2. Quanto al secondo dei due profili, il limite di cui all’art. 443, comma
1, cod. proc. pen., che esclude espressamente, con riferimento al giudizio
abbreviato, il potere dell’imputato di proporre appello «contro la sentenza di
proscioglimento», non può ritenersi operante con riferimento al ricorso per
cassazione.
In questo senso, in particolare, si è implicitamente, ma chiaramente,
espressa, in motivazione, Sez. 5, n. 4349 del 28/10/2008, dep. 2009, Carloni,
Rv. 242954), la quale ha ritenuto che gli appelli erroneamente proposti da
imputati prosciolti dovevano essere riqualificati come ricorsi per cassazione.
Si tratta di conclusione del resto perfettamente in linea con l’art. 111,
settimo comma, primo periodo, Cost., il quale espressamente prevede: «Contro
le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli
organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso per
violazione di legge».
4.2. Tanto premesso, però, le censure sono manifestamente infondate.
La ricorrente contesta sia l’affermazione della sussistenza obiettiva del fatto,
in quanto la stessa sarebbe esclusa dalla sua mancata partecipazione all’accordo
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detenuti in carcere approfittando della sua qualità di agente di polizia

criminoso, sia l’affermazione relativa alla sussistenza di una grave violazione
deontologica a lei attribuibile.
4.2.1. Per quanto concerne la correttezza della formula assolutoria, deve
osservarsi che è ben possibile ipotizzare un contributo concorsuale a realizzare
una fattispecie di corruzione, mediante una condotta obiettivamente rilevante,
ma in assenza della consapevolezza del suo significato.
Invero, da un punto naturalistico, è possibile cooperare ai fini della
stipulazione ed esecuzione dell’accordo delittuoso, fungendo da “strumento” del
corrotto e del corruttore, mediante una condotta che, sebbene possa definirsi

opera dell’uomo perché sorretta da coscienza e volontà, sia posta in essere
senza l’intelligenza del suo oggettivo significato, in quanto “segmento” di una
ben più articolata vicenda.
Da un punto di vista strettamente giuridico, poi, nessuno specifico ostacolo
è ravvisabile. Anzi, segnatamente, può rilevarsi che, secondo una decisione,
deve ritenersi corretta e non contraddittoria persino la sentenza la quale, dopo
aver affermato l’esistenza del fatto costituente nella sua obiettività il delitto
di corruzione, abbia ritenuto la responsabilità del pubblico ufficiale corrotto ed
abbia invece assolto l’imputato di corruzione per insufficienza di prove sul dolo
(Sez. 5, n. 8582 del 10/04/1981, De Lucis, Rv. 150338).
Di conseguenza, corretta risulta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto
che la condotta di Michela Marangon abbia integrato, sotto il profilo oggettivo, gli
estremi della fattispecie di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, sia
quando ha inviato il vaglia postale di 500,00 euro alla convivente del detenuto
Fabio Zanni, indicando come causale “Fiocco Antonino”, sia quando ha inviato il
vaglia postale di 500,00 euro alla convivente di Pietro Rega.
4.2.2. Per ciò che attiene alla sussistenza della violazione deontologica, poi,
deve escludersi che la questione sia ammissibile in questa sede.
Ed infatti, l’affermazione della Corte d’appello in ordine a tale profilo è stata
compiuta nell’attività di ricostruzione del significato della condotta della
ricorrente e dell’atteggiamento psicologico della stessa rispetto al reato di
corruzione, sul presupposto di una sentenza di primo grado che aveva affermato
la responsabilità della donna per tale delitto, e per riformare la stessa in senso
favorevole all’imputata. Si tratta, però, di affermazione non necessaria ai fini
dell’accertamento in ordine alla sussistenza obiettiva del fatto, e, quindi, come
tale estranea al perimetro del presente giudizio.
D’altro canto, non è certo questa la sede per valutare se la condotta
attribuita a Michela Marangon costituisca illecito disciplinare, posto che tale
accertamento deve avvenire nel rispetto delle competenze e scansioni
specificamente previste dal legislatore.
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5. In conclusione, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata
senza rinvio nei confronti di Giuseppe Acquavella, limitatamente alla applicata
pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, da rettificare quale
interdizione temporanea quinquennale dai pubblici uffici.
All’infondatezza delle ulteriori censure formulate da Giuseppe Acquavella,
segue il rigetto nel resto del suo ricorso.
Alla manifesta infondatezza dei ricorsi di Pietro Rega e Michela Marangon,

nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende,
singolarmente, della somma di Euro duemila, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Acquavella
Giuseppe limitatamente alla applicata pena accessoria dell’interdizione perpetua
dai pubblici uffici, che rettifica quale interdizione temporanea quinquennale dai
pubblici uffici. Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Rega Pietro e Marangon Michela che
condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della
somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 1 marzo 2018

segue la condanna di entrambi al pagamento delle spese del procedimento,

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