Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16842 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16842 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’AMICO DONATO nato il 17/12/1956 a MONTALBANO JONICO;

avverso la sentenza del 27/10/2016 della CORTE APPELLO di POTENZA.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS per l’inammissibilita’ del ricorso.

Udito il difensore avv. CALCIANO Graziella, sostituto processuale dell’avv.VINCI
Filippo in difesa della PC MARRANCHELLI Rudy, si riporta alle conclusioni scritte
depositate.

Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. D’Amico Donato ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza della
Corte di appello di Potenza in data 27/10/2016 che ha confermato quella di primo grado
pronunciata dal Tribunale di Matera che lo ha condannato per il reato di cui all’art. 368 cod. pen.
a lui contestato in imputazione.

2.1. Manifesta illogicità di motivazione circa la valutazione di inattendibilità delle
dichiarazioni rese dal ricorrente relativamente allo smarrimento dei titoli “in bianco”, avendo la
Corte territoriale illogicamente desunto la falsità della denuncia di smarrimento dalle false firme
di traenza degli assegni, attribuite allo stesso ricorrente, e dalla mancanza di giustificazioni in
ordine alle modalità con cui i titoli sarebbero giunti nella disponibilità del beneficiario.

2.2. Manifesta illogicità di motivazione circa la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni
della parte civile, inverosimili e non adeguatamente riscontrate dai giudici di merito a fronte
delle deposizioni Rosafio e Catalano, che le smentiscono quanto all’effettiva esecuzione dei lavori
di cui alla fattura emessa dall’apparente beneficiario degli assegni, Marranchelli Rudy.
CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile, poiché entrambi i motivi proposti rappresentano la mera
reiterazione di censure di merito alle quali la sentenza impugnata ha offerto risposta e congrua
e immune da vizi logici e giuridici, là dove ritiene pienamente attendibile la ricostruzione delle
circostanze e della causale della consegna dei titoli riferita dalla parte civile – che ha trovato
conferma nelle risultanze della consulenza grafologica eseguita su incarico del pubblico
ministero, la quale ha accertato la falsificazione delle firme di traenza di quegli assegni da parte
del ricorrente – e, viceversa, falsa quella alternativa fornita dallo stesso ricorrente, in quanto
logicamente smentita dalle risultanze della citata consulenza tecnica e comunque inidonea a
spiegare le modalità e le causali dell’acquisita disponibilità dei titoli da parte del beneficiarioprenditore (pp. 4-5).
All’inammissibilità del ricorso conseguono a carico del ricorrente le pronunce di cui all’art.
616 cod. proc. pen., nonché la condanna dello stesso ricorrente alla rifusione delle spese
sostenute nel grado dalla parte civile Marranchelli Rudy, liquidate, su richiesta dell’interessato,
come in dispositivo.

cr
1

2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo i seguenti motivi di ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla
rifusione delle spese sostenute nel grado dalla Parte civile Marranchelli Rudy, che liquida in
C9R{Oes,A euro 3.000, oltre a spese generali, nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Stefano Mogini

Ì
V. cenzo Rotundn

9RO/Ifk/L/L1
t litd/t/k KCU

Così deciso in data 21 febbraio 2018.

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