Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16841 del 21/02/2018

Presidente: R.V.
Relatore: M.S.

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
A.A.

B.B.
C.C.

avverso la sentenza del 21/01/2016 della CORTE APPELLO di ROMA.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere S.M.;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M.M.
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alle pene
accessorie e inammissibilità nel resto dei ricorsi.

Uditi i difensori: avv. C.G. per A.A. che chiede
l’annullamento della sentenza impugnata; avv. N.C. difensore di
C.C. che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento
e avv. F.R. in difesa di B.B. che insiste per l’accoglimento
dei motivi di ricorso.

Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. A.A., C.C. e B.B. ricorrono per mezzo dei rispettivi
difensori di fiducia avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 21/1/2016 che per
quanto di interesse, in riforma di quella di primo grado pronunciata dal Tribunale di Cassino:
– ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.A. in relazione al delitto di peculato
di cui al capo c) limitatamente alla condotta posta in essere il 23/6/2003 e in relazione all’analogo
delitto di cui al capo d) limitatamente alle condotte del 27/11/2002 e del 28/5/2003 per essere

quella inflitta alla ricorrente per i reati di concussione in concorso (capo a) in anni 3 e mesi 4 di
reclusione;
– ha ridotto ad anni 2 e mesi 8 di reclusione la pena inflitta a C.C. e B.B.per il delitto di
concussione loro contestato al capo a) in concorso con A.A.;
– ha confermato nel resto la sentenza appellata.

2. A.A. censura la sentenza impugnata deducendo i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Violazione dell’art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e vizi di motivazione in punto di
affermata responsabilità penale della ricorrente per il delitto di peculato a lei contestato al capo
a) in concorso con gli altri ricorrenti, anche in relazione alla valutazione delle testimonianze delle
persone offese, ritenute attendibili dalla Corte territoriale con argomentazioni contraddittorie,
basate su mere congetture e frutto dell’omesso apprezzamento delle allegazioni difensive
contenute nell’atto di appello.

2.2. Violazione degli artt. 357, 317 e 353 cod. pen., in quanto nel caso di specie la ricorrente,
curatore fallimentare, non ha posto in essere le condotte a lei attribuite nell’esercizio dei poteri
connessi alla pubblica funzione, sicché non configurabile deve ritenersi la fattispecie di cui all’art.
317 cod. pen., potendo tuttalpiù quelle condotte – relative alla vendita agli incanti degli immobili
del fallito, attribuita all’esclusivo controllo del giudice delegato – rientrare nell’ipotesi delittuosa
di cui all’ad, 353 cod. pen., con conseguente prescrizione del reato.

2.3. Mancanza assoluta di motivazione rispetto alle devoluzioni difensive in punto
qualificazione della condotta di cui al capo a) secondo il paradigma normativo di cui all’art. 319
quater cod. pen. anziché in quello della concussione, posto che le persone offese hanno aderito
alla proposta di pagamento di cui all’imputazione per un indebito tornaconto personale,
consistente nella volontà di far rientrare il bene espropriato nel patrimonio del fallito U.P..

1

quei reati estinti per intervenuta prescrizione ed ha eliminato la relativa pena, rideterminando

2.4. Violazione dell’art. 314 cod. pen. e mancanza assoluta di motivazione in ordine alle
residue condotte di peculato di cui ai capi c) e d), dovendosi escludere l’elemento soggettivo del
reato sulla base delle testimonianze nelle quali era stato riferito che la ricorrente si era trovata
nel periodo in contestazione in uno stato emotivo particolare, tale da determinare un involontario
disordine contabile della procedura concorsuale in questione e, conseguentemente, degli
ammanchi colposi. Riferendosi ad una mai prospettata ipotesi di incapacità, la Corte territoriale

3. C.C. ricorre avverso la sentenza impugnata deducendo i seguenti motivi.

3.1. Contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza di motivazione circa all’affermata
responsabilità penale del ricorrente per il reato di concorso in concussione a lui ascritto al capo
a). Del tutto congetturali sarebbero le argomentazioni che la Corte territoriale pone a
fondamento della ritenuta mancanza del concreto interesse del ricorrente all’aggiudicazione del
bene immobile e del suo tentativo di ritirare l’offerta di aumento di sesto poco prima depositata
in cancelleria. Illogica sarebbe inoltre la spiegazione offerta in sentenza circa il successivo
pagamento da parte degli U. di 3.000 euro in favore di A.A., tenuto conto che i primi
erano ben consapevoli a quel punto che l’aumento di sesto non poteva essere revocato. I tabulati
telefonici acquisiti contraddirebbero poi la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. La
Corte territoriale avrebbe attribuito ai testi U.P. e L.D. piena attendibilità
nonostante le loro originarie dichiarazioni fossero state dagli stessi successivamente ritrattate
circa il ruolo svolto nella vicenda da B.B. e la conoscenza del C.C. da parte
dell’U.. Mancherebbe poi qualsiasi dimostrazione circa la ritenuta consapevolezza del
ricorrente in ordine al disegno criminoso attribuito nella prospettiva accusatoria a A.A..

3.2. Erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 319 quater cod. pen.,
risolvendosi la condotta di A.A. in mera persuasione, nonché nella prospettazione di un danno
– consistente nella presentazione da parte di terzi di una offerta di rilancio di 1/6 in un’asta
pubblica – che in realtà rappresenta un fatto del tutto legittimo perché espressamente previsto
dalla pertinenti normativa fallimentare, posto altresì che nessuna circostanza avrebbe impedito
alle persone offese di effettuare un nuovo rilancio ex art. 584 cod. proc. civ. vigente al momento
dei fatti.

CCP
„)
2

ha eluso il vero tema oggetto di devoluzione da parte della difesa.

3.3. Contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, la prima affermando la necessità, quale
conseguenza della intervenuta diminuzione della pena principale, della revoca nei confronti del
ricorrente della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici inflitta all’esito
del giudizio di primo grado, senza che ciò risulti nel dispositivo.

4.1. Vizi di motivazione in relazione agli artt. 110, 317 cod. pen. e 187 cod. proc. pen. con
riferimento all’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo a).
Non risulterebbe provato che il ricorrente abbia avvicinato gli U. dopo l’aggiudicazione da
parte loro dell’immobile messo all’asta, il B.B. essendo stato indicato dalla A.A. agli U.
solo come persona in grado eventualmente di monetizzare gli assegni. I testi L. e U.
P. hanno peraltro dichiarato che il ricorrente si era limitato a dare agli U. consigli
amichevoli, cercando di dissuaderli dal versare somme alla A.A., mentre il teste D. M., le
cui dichiarazioni sono state semplicemente ignorate dai giudici di merito, ha riferito che i signori
U. cercavano il ricorrente. Non sarebbe inoltre configurabile alcun apporto concorsuale del
ricorrente alle condotte dei coimputati, sicché nel caso in cui dovesse essere ritenuto provato
tale concorso, dovrebbe essere riconosciuta in favore del B.B. l’attenuante di cui all’art. 114
cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRMO

3. Il ricorso proposto nell’interesse di A.A. è inammissibile.

3.1. Il primo motivo di ricorso è aspecifico. Esso non si confronta infatti con la sentenza
impugnata là dove questa richiama puntualmente la concludente valenza dimostrativa delle
dichiarazioni testimoniali del Dott. T., Presidente del locale Consiglio dell’Ordine
Commercialisti – il quale ha riferito di aver convocato la ricorrente per chiarimenti su quanto era
accaduto il 25 ottobre 2003 e di aver ricevuto dalla stessa l’ammissione di aver avuto in consegna
3.000 Euro dalle persone offese perché intervenisse nei confronti di chi aveva presentato l’offerta
– e le pone in coerente collegamento con le altre emergenze processuali (modalità e tempi della
presentazione dell’offerta di rilancio da parte del C.C., con deposito di assegni circolari tratti
3

4. B.B. censura la sentenza impugnata deducendo i seguenti motivi di ricorso.

sul conto corrente della A.A.; complessiva credibilità delle persone offese, le cui dichiarazioni
risultano sorrette da plurimi elementi di riscontro; dichiarazioni teste S., che riferisce di tre
telefonate giunte la mattina del 25 ottobre 2003 presso l’azienda degli U. da personale dello
studio A.A. e poi personalmente da quest’ultima; A.A. ammette di aver ricevuto 3.000
euro dagli U. ma non denuncia l’asserito illecito; conversazioni registrate e trascritte tra la
A.A. e N.U., ecc.) dimostrando con motivazione congrua e immune da vizi logici e
giuridici la completa inattendibilità della ricostruzione dei fatti proposta dalla A.A. , anche con
puntuale confutazione delle censure proposte nel suo interesse dinanzi alla Corte distrettuale

inammissibile perché meramente reiterativo di doglianze di merito già proposte in appello e alle
quali la Corte territoriale ha offerto adeguata e logica risposta.

3.2. Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse della A.A. è manifestamente
infondato.
Contrariamente agli assunti della ricorrente e come correttamente rilevato dalla Corte
territoriale (p. 9 della motivazione), la A.A. , curatore fallimentare della procedura
concorsuale cui si riferisce la vendita all’incanto in questione, non ha posto in essere le condotte
costrittive a lei contestate in questa sede quale mero privato, ma ha abusato della qualità di
pubblico ufficiale da lei ricoperta, strumentalizzando la posizione di preminenza da lei ricoperta
nei confronti del privato.
Così facendo, essa ha posto in essere un chiaro abuso di qualità, che concorre ad integrare
il reato di concussione e sussiste allorquando, come nel caso di specie, il pubblico ufficiale pone
in essere una strumentalizzazione della sua posizione di preminenza sul privato,
indipendentemente dalle sue specifiche competenze
Sez. 6, n. 10604 del 12/02/2014, Ramello, Rv. 259896;

(ex multis,

Sez. 6, n. 45034 del 09/07/2010,

Pentimalli, Rv. 249030).

3.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse della
A.A. . Contrariamente alle asserzioni della ricorrente, infatti, la sentenza impugnata evidenzia
una puntuale e corretta motivazione circa l’esclusione della qualificazione della condotta di cui
al capo a) secondo il paradigma normativo di cui all’art. 319 quater cod. pen. predicata dalla
ricorrente. La sentenza in esame (pp. 9-10 della motivazione) fa in vero corretta applicazione
del principio di diritto secondo il quale il delitto di concussione, di cui all’art. 317 cod. pen. nel
testo modificato dalla I. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un
abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o
implicita, di un danno “contra ius” da cui deriva una grave limitazione della libertà di
determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte
all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita
e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall’art. 319 quater cod. pen. introdotto
4

(pp. 5-8 della motivazione). Sicché anche sotto questo ultimo profilo il ricorso si palesa

dalla medesima I. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno
(sempre che quest’ultimo non si risolva in un’induzione in errore), di pressione morale con più
tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale,
disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della
prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto
personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico
(S. U, n. 12228 del 24/10/2013, Maldera e altri, Rv. 258470; Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016,
Gaeta e altro, Rv. 267277).

dell’individuazione della fattispecie penale applicabile al caso concreto e all’esito di
un’approfondita ed equilibrata valutazione del fatto, l’indicato criterio distintivo del danno
antigiuridico e del vantaggio indebito, rilevando correttamente che, nella vicenda concreta
sottoposta a giudizio, la A.A.ha, in concorso con gli altri ricorrenti, dapprima minacciato
l’inserimento di terzi nella procedura di aggiudicazione ed ha poi finanziato e presentato
un’offerta al rialzo che ha posto le persone offese nella condizione di dover corrispondere alla
ricorrente una somma di denaro per evitare un danno contra ius, consistente nel venir meno di
una aggiudicazione consentita in favore di uno stretto congiunto del fallito (pp. 9-10 della
motivazione).

3.4. Inammissibile, perché reiterativo di censure di merito alle quali la sentenza impugnata
ha offerto congrua risposta, è anche l’ultimo motivo di ricorso proposto dalla A.A. in ordine
alle condotte di peculato di cui ai capi c) e d). Adeguata e immune da qualsivoglia profilo di
illogicità deve infatti ritenersi la motivazione della sentenza in esame, che ritiene sussistente
l’elemento soggettivo di quei reati, escludendo ogni significativo abbattimento della sfera di
coscienza e volontà della ricorrente per essere quei fatti coevi alla commissione della concussione
di cui al capo a), caratterizzata dalla piena e consapevole capacità della A.A. di architettare
e porre in essere un piano criminoso coinvolgente più persone (p. 10)

4. Il ricorso proposto nell’interesse di C.C. è anch’esso inammissibile.

4.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché aspecifico. Esso elude infatti il
confronto con l’insieme della motivazione della sentenza impugnata e propone una lettura
parcellizzata solo di alcuni degli elementi di prova che, nella complessiva ricostruzione del fatto
risultante dal provvedimento in esame, appaiono invece oggetto di una lettura globale e

5

5t

Seguendo l’insegnamento di S.U., M., la Corte territoriale ha valorizzato, ai fini

coerente, dotata di univoca capacità dimostrativa dell’affermata responsabilità penale del
ricorrente per il reato di concorso in concussione a lui ascritto al capo a).
Vengono a tal riguardo in rilievo tutte le considerazioni – già esposte supra, sub 3.1. – che
la sentenza sviluppa in ordine ai concludenti indizi a carico della A.A. , ed in particolare alle
modalità e tempi della presentazione dell’offerta di rilancio da parte del C.C.(con deposito
di assegni circolari tratti sul conto corrente della A.A. ed in stretto e ripetuto contatto
telefonico con quest’ultima, che nel frattempo continuava a sollecitare la consegna del denaro

…) e al suo comportamento antecedente e successivo alla formalizzazione dell’offerta quale
risulta dalle deposizioni rese dai testi presenti ai fatti. Si tratta in vero di elementi che la Corte
territoriale, ad esito di accurato ed equilibrato esame, correttamente reputa incompatibili con un
reale interesse del ricorrente di aggiudicarsi il bene e dimostrativi di un consapevole e decisivo
contributo concorsuale offerto dal ricorrente alle altrui condotte concussive (si vedano, in
particolare, pp.5-6; nonché pp. 7-8, ove la Corte evidenzia le contraddizioni in cui cade la A.A.
– che significativamente resta del tutto generica, anche con il Tedesco, circa la persona cui
avrebbe dovuto consegnare il denaro ottenuto dagli U.- e offre non illogica risposta alle
contestazioni del C.C. circa l’attendibilità del teste U.P.).
4.2. Il motivo di ricorso col quale C.C. prospetta erronea applicazione della legge penale
con riferimento all’art. 319 quater cod. pen., risolvendosi la condotta di A.A. in mera
persuasione, nonché nella prospettazione di un’evenienza – consistente nella presentazione da
parte di terzi di una offerta di rilancio di 1/6 in un’asta pubblica – in realtà del tutto conforme
alla pertinente normativa fallimentare, è anch’esso inammissibile, perché manifestamente
infondato.
Come correttamente rilevato e ampiamente dimostrato dalla Corte territoriale (p. 9 della
motivazione), la A.A. , non ha posto in essere le condotte costrittive a lei contestate in questa
sede quale mero privato, ma ha abusato della sua qualità di curatore fallimentare della procedura
concorsuale cui si riferisce la vendita all’incanto in questione, strumentalizzando la posizione di
preminenza da lei ricoperta nei confronti del privato, anche indipendentemente dalle sue
specifiche competenze. Essa ha pertanto posto in essere un abuso di qualità rilevante per la
ritenuta integrazione del reato di concussione contestato ai ricorrenti, caratterizzato da un abuso
costrittivo del pubblico agente, attuato nel caso di specie mediante minaccia esplicita di un danno
“contra ius”, consistente nel venir meno dell’aggiudicazione in favore di uno stretto congiunto
del fallito (si veda supra, 3.2. e 3.3.)
Di tali circostanze, secondo la coerente ed ampia ricostruzione dei fatti operata dalla Corte
distrettuale, il C.C. era pienamente consapevole quando ha fornito il suo decisivo contributo
alla commissione del reato, presentandosi nella cancelleria del Tribunale per depositare l’offerta
6

alle persone offese, come risulta dai tabulati telefonici acquisiti e dalle deposizioni D. V. e

di aumento di sesto, così da rendere palese che la minaccia della A.A. non era astratta (p.
8). Sicché congrua giustificazione trova nella sentenza in esame l’affermazione della penale
responsabilità del C.C. in ordine al reato di concussione di cui al capo a).

4.3. Deve ritenersi inammissibile in questa sede anche il terzo motivo di ricorso proposto
nell’interesse di C.C., con il quale il ricorrente lamenta che la Corte territoriale,
contrariamente a quanto affermato in motivazione, nel confermare “nel resto” la sentenza

entro limiti inferiori a quelli previsti dall’art. 29 cod. pen., alla eliminazione della pena accessoria
dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici a lui inflitta in primo grado.
Osserva il Collegio che, in vero, le pene accessorie conseguono di diritto alla sentenza di
condanna come effetti penali della stessa, con la conseguenza che non possono essere
mantenute in appello in caso di riduzione della pena detentiva inflitta in primo grado al di sotto
del limite per il quale la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici consegue “de jure”
alla condanna, ciò che comporta la loro revoca automatica (Sez. F, n. 2671 del 06/09/1990,
Catalano, Rv. 185389; per analogo principio affermato in caso di proscioglimento in appello
dell’imputato, anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione,
Sez. 6, n. 18256 del 25/02/2015, Zelli, Rv. 263280; Cass. Sez. 2, n. 11033 del 03/03/2005,
Ndiaye, Rv. 231050; Sez. U, n. 7 del 20/04/1994, P.M. in proc. Volpe, Rv. 197537).
Fissate tali coordinate ermeneutiche deve ritenersi che la Corte territoriale, nel far seguire
nel dispositivo l’espressione “conferma nel resto” alla rideterminazione della pena inflitta ai
ricorrenti C.C. e B.B. per i reati loro rispettivamente ascritti, abbia con ciò inteso ribadire
la statuizione della sentenza di primo grado del Tribunale di Cassino del 30 ottobre 2012 con la
quale era stata già dichiarata nei confronti degli stessi ricorrenti l’estinzione per prescrizione del
reato di cui al capo b) della rubrica, e non anche confermare gli effetti penali che hanno nella
condanna irrevocabile a pena superiore eccedente i limiti di cui all’art. 29 cod. pen. un necessario
ed imprescindibile presupposto.
In altre parole, il dispositivo della sentenza impugnata contiene, per quanto concerne il
C.C. (e l’altro ricorrente B.B. , condannato ad identica pena per il medesimo reato),
l’indicazione dell’intero trattamento sanzionatorio a lui applicato per il residuo reato cui si
riferisce la sua condanna.
Per completezza, il Collegio osserva che il potere di rettificazione previsto all’art. 619, comma
2, cod. proc. pen. presuppone la rituale investitura della Corte attraverso il ricorso e che non è
ammissibile l’impugnazione avente ad oggetto una mera richiesta di rettificazione della specie o
della quantità della pena per errore di denominazione o di computo
(Sez. 6, Sentenza n. 30576 del 29/05/2003, P.G. in proc. Jamal, Rv. 225716, che, in
7

impugnata, non abbia proceduto, in conseguenza della rideterminazione della pena principale

applicazione del principio enunciato, ha dichiarato inammissibile il ricorso, specificando che alla
correzione dell’errore materiale si sarebbe dovuto procedere in seguito, ai sensi dell’art. 130
cod. proc. pen., d’ufficio o su sollecitazione delle parti, a cura del giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato).

5. Il ricorso proposto nell’interesse di B.B. è anch’esso inammissibile. L’unico

merito emerge con chiarezza che il B.B. si fece latore a più riprese nei confronti degli U.,
dopo l’aggiudicazione da parte loro dell’immobile messo all’asta, delle richieste di denaro della
A.A. per scongiurare il pericolo di aumento di sesto da parte di innominabili persone
pericolose (pp. 8-9 sentenza di appello; pp. 20-23 sentenza di primo grado, ove puntuale
riferimento alle concordi deposizioni dei testi U.N., D. e P., nonché del teste
L.). La sentenza impugnata giustifica anche puntualmente la valutazione data dalla Corte
territoriale alle puntualizzazioni offerte dai testi P.U. e L., in occasione della loro
seconda deposizione, circa la minaccia insita nel messaggio trasmesso dal B.B. su mandato
della A.A. (pp. 8-9) e dimostra in modo sintetico, ma del tutto congruo, anche in relazione
alle estese considerazioni contenute al riguardo nella sentenza di primo grado, la continuità dei
rapporti, ed anzi il vero e proprio concerto, intervenuto tra la A.A. e il B.B. in ordine
all’attività costrittiva da loro esercitata di comune accordo nei confronti delle persone offese. La
sentenza impugnata descrive e dimostra dunque, in definitiva, un contributo concorsuale del
B.B. per nulla secondario rispetto a quello della curatrice fallimentare, sicché l’insussistenza
della attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. risulta nel provvedimento in esame chiaramente
affermata e adeguatamente giustificata.
All’inammissibilità dei ricorsi conseguono nei confronti dei ricorrenti le pronunce di cui all’art.
616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 21 febbraio 2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

S.M.

V.R.

motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, posto che da entrambe le sentenze di

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