Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1684 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1684 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Vaccaro Vincenzo, nato il giorno 12 maggio
1976, avverso l’ordinanza 6 giugno 2013 del Tribunale di Trieste.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Francesco Mauro Iacoviello,che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Vaccaro Vincenzo, ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso
l’ordinanza 6 giugno 2013 del Tribunale di Trieste che ha respinto l’appello contro
l’ordinanza 7 maggio 2013 della Corte di appello di Trieste, la quale ha rigettato
l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere per il
reato di evasione.

Data Udienza: 27/11/2013

2

2. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed
erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della
mancata risposta alle censure dell’impugnazione, tenuto conto che i fatti nuovi ivi
prospettati e costituiti dalle dichiarazioni di persone informate sui fatti, assunti in
indagini difensive erano tali da escludere la sussistenza dell’illecito, affermata

assunti dalla difesa e che indicavano il giorno dell’incontro alla data del 27 e non
del 28 dicembre come ritenuto dai giudici del merito cautelare.
3. Con un secondo motivo si lamenta omessa motivazione della persistente
adeguatezza della massima misura cautelare.
Nessuna delle due doglianze supera il vaglio dell’ammissibilità: la prima,
perché tende a proporre una non consentita rivalutazione dei dati probatori quali
correttamente apprezzati ed argomentati nel provvedimento impugnato; la
seconda, perché non si confronta con la motivazione precisa e adeguata che ha
fondato il rigetto del gravame.
4.

Nella specie infatti il Tribunale, decidendo su detto appello t ha ritenuto

l’infondatezza dell’impugnazione opportunamente rilevando, in termini qui
incensurabili:
a) che, per gli accadimenti dei giorni 27-28 dicembre 2012, ogni questione
può dirsi davvero chiusa in quanto, le nuove dichiarazioni depositate dalla difesa
nulla aggiungono a quelle a suo tempo già valutate, giacché i soggetti escussi
hanno una conoscenza dei fatti mediata da altri soggetti (già ritenuti non
attendibili) oppure hanno dichiarato circostanze dalle quali non si può
obiettivamente desumere che il Vaccaro fosse presente in casa, il 28 dicembre
2012, in orario incompatibile con le circostanze di tempo e di luogo riferite dal
Ripamonti;
b) che per essi va fatto integrale rinvio alla motivazione del provvedimento
4 aprile 2013 (che dunque rimane attuale) e del provvedimento impugnato, che
interamente lo condivide;
c) che la misura in atto è l’unica che possa adeguatamente fronteggiare il
pericolo di recidiva, quale si desume dalla personalità dell’imputato, squalificata dai

esclusivamente dal teste Ripamonti e smentita dalle contrarie asserzioni dei testi

3

precedenti a carico, nonché dal comportamento tenuto quando era ristretto agli
arresti domiciliari.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 C.P.P., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1 ter disp. att. C.P.P..

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1 ter disp. att. C.P.P..
Così deciso in Roma il giorno 27 novembre 2013
Il consigliere estensore

Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in C. 1000,00 (mille).

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