Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16839 del 14/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 16839 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
ACCROGLIANO’ DOMENICO, nato il 19/05/1953 a Rossano
BROGNERI ANTHONY, nato il 29/01/1993 a Rossano
CALAROTA ANTONIO, nato il 10/04/1973 a Rossano
CARUSO ANTONELLA, nata il 25/04/1966 a Rossano
CATALANO AGOSTINO, nato il 26/09/1980 a Rossano
DE FRANCO COSIMO DAMIANO, nato il 21/03/1971 a Cassano allo Ionio
FRAGALE GIOVANBATTISTA, nato il 23/11/1993 a Castrovillari
GUIDO SERAFINO, nato il 06/06/1963 a Trivero
IAPICHINO GIUSEPPE, nato il 21/03/1992 a Cariati
LA BANCA ANTONIO, nato il 27/04/1983 a Cassano allo Ionio
MANZI ALESSANDRO, nato il 02/07/1991 a Rossano
MANZI PIERPAOLO, nato il 12/01/1988 a Rossano
MORELLO GAETANO, nato il 04/01/1973 a Rossano
POMETTI MAURO SALVATORE, nato il 06/08/1977 a Rossano
RIZZO NATASHA, nata il 17/01/1988 a Rossano
RUFFO ALFONSO, nato il 12/09/1983 a Cariati
SCHIAVELLI LORIS, nato il 13/10/1991 a Corigliano Calabro
SOLFERINO GUGLIELMO, nato il 21/05/1985 a Rossano
TOCCI ANDREA, nato l’11/06/1985 a Cariati

avverso la sentenza del 14/11/2016 della Corte d’appello di Catanzaro

Data Udienza: 14/02/2018

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Tronci;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Delia Cardia, che ha concluso
chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza nei confronti di
MANZI Pierpaolo, limitatamente al reato di cui al capo 11), e di SOLFERINO
Guglielmo, limitatamente al reato di cui al capo 72), per il resto dichiarandosi

uditi i difensori:
Avv. Andrea A. Salcina, del Foro di Castrovillari, per Accroglianò, Caruso e
Guido;
Avv. Ettore F. Zagarese, del Foro di Castrovillari, per Brogneri, Manzi
Alessandro, Manzi Pierpaolo, Morello, Pometti, Rizzo, Ruffo, Tocci e Catalano
(per quest’ultimo, come da nomina che deposita, con contestuale revoca del
precedente legale);
Avv. Antonio Sanvito, del Foro di Cosenza, per Calarota;
Avv. Giovanni Zagarese, del Foro di Castrovillari, per De Franco;
Avv. Francesco Paolo Oranges, del Foro di Rossano, per La Banca, nonché, in
sostituzione dell’Avv. Antonio Pucci, per Schiavelli;
Avv.ssa Vincenzina Mazzuca, del Foro di Rossano, per Solferino,
i quali tutti hanno richiamato i motivi già svolti nei relativi ricorsi, insistendo per
l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 14.11.2016 la Corte d’appello di Catanzaro definiva

il processo di secondo grado a carico di Domenico ACCROGLIANO’ + 26, relativo
agli imputati che avevano chiesto di definire con rito abbreviato (puro o
condizionato) la loro posizione, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio
formulata dal competente p.m. all’esito delle indagini svolte in seno a distinti
procedimenti, poi riuniti, riguardanti essenzialmente attività di spaccio di
sostanze stupefacenti ed avviati a seguito della morte per sospetta overdose di
Roberto TEDESCO, nonché del tentato omicidio di Antonio MANZI e del di lui
figlio Francesco.
2.

Rappresentava il giudice distrettuale, così da subito esplicitando la sintesi

delle risultanze confluite nell’unitario processo, che era stato possibile in tal

24-1-

l’inammissibilità di tutti i ricorsi;

modo acquisire, nell’ambito del territorio di Rossano Calabro, il quadro
complessivo di tale illecita attività, che si affermava ruotare intorno a talune
figure-chiave, indicate in Anthony BROGNERI, Vito CRUCELI e Pierpaolo MANZI,
supportati, “talora occasionalmente, (da) numerosi collaboratori … con ruoli
diversi, spesso a titolo di intermediazione”. E puntualizzava, quindi, che il
compendio probatorio a tal fine valorizzato era costituito, innanzi tutto, dal
tenore delle intercettazioni telefoniche debitamente autorizzate, ma anche da
“acquisizioni di tabulati telefonici, sequestri di sostanza stupefacente, servizi di

fatti”, esplicitando da subito due considerazioni di ordine generale: la prime di
esse è relativa alla ritenuta inconsistenza dell’eccezione di inutilizzabilità
formalizzata dalla quasi totalità delle difese degli imputati, ai sensi dell’art. 270
del codice di rito, mentre la seconda è incentrata sulla circostanza che larga
parte delle contestazioni per cui è processo concerne episodi di c.d. “droga
parlata”, con riferimento ai quali la prova della penale responsabilità del soggetto
agente si precisa non richiedere necessariamente “il sequestro o il rinvenimento
della sostanza, in quanto la consumazione di tale reato ben può essere
dimostrata attraverso le risultanze di altre fonti probatorie”,
esemplificativamente individuate nelle deposizione degli acquirenti-consumatori,
ovvero negli accertamenti di p.g., ovvero ancora in qualsiasi altro elemento di
significato univoco, ivi comprese le stesse risultanze delle captazioni, in ordine
alle quali la Corte medesima, venendo alla concretezza della presente vicenda
processuale, significa essere emerso “che i pusher operanti nel territorio di
Rossano erano soliti utilizzare un frasario criptico, sintetico allusivo, solo
apparentemente neutro, ma agevolmente decifrabile”, da ultimo richiamando
l’insegnamento giurisprudenziale per cui, in presenza di un’attività sistematica e
continuativa di spaccio di sostanze stupefacenti, condotta in un determinato arco
temporale, può essere sufficiente la dimostrazione anche di alcune soltanto delle
cessioni, ove queste si ricolleghino probatoriamente alle altre oggetto di
contestazione, senza che sia necessario riscontrare ogni singolo episodio
delittuoso.
3.

Esaurita tale premessa di portata generale, la Corte provvedeva quindi a

passare in rassegna le distinte posizioni degli imputati – taluni chiamati a
rispondere anche di fatti diversi da quelle inerenti alla violazione della normativa
sugli stupefacenti – concludendo quindi, per quanto qui interessa:
per l’assoluzione di Alessandro MANZI dal solo fatto di spaccio di cui al capo
31) della rubrica, con eliminazione della relativa pena, ferma la condanna
per rapina aggravata e per il reato connesso in materia di armi;

osservazione pedinamento e controllo, nonché s.i.t. di persone informate sui

per la riqualificazione, a mente dell’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, dei fatti
ascritti ad Anthony BROGNERI, Antonella CARUSO, Agostino CATALANO
– per quest’ultimo fatta eccezione dell’addebito sub 62), da cui era assolto
per insussistenza del fatto – Cosimo Damiano DE FRANCO, Serafino GUIDO,
Antonio LA BANCA, Gaetano MORELLO, Mauro Salvatore POMETTI ed Andrea
TOCCI, con conseguente rideterminazione della pena di giustizia a loro
carico, eliminazione della statuizione accessoria dell’interdizione
(temporanea) dai pubblici uffici, applicata nei loro confronti dal g.u.p. del

favore del BROGNERI, del CATALANO e del TOCCI;
per la rideterminazione, nei termini ivi indicati, della pena irrogata a Loris
SCHIAVELLI – quella inerente al solo ritenuto concorso nel fatto di furto
aggravato di cui al capo 49) della rubrica – ed a Guglielmo SOLFERINO, per
quest’ultimo in relazione al complessivo trattamento sanzionatorio a suo
carico, per violazione tanto della normativa sugli stupefacenti, quanto di
quella in tema di misure di prevenzione;
– per l’integrale conferma delle statuizioni di condanna adottate nei confronti
di Domenico ACCROGLIANO’, Antonio CALAROTA, Giovanbattista FRAGALE,
Giuseppe IAPICHINO, Pierpaolo MANZI, Natasha RIZZO ed Alfonso RUFFO,
tutti raggiunti da imputazioni elevate ai sensi del D.P.R. 309/90, il solo
MANZI anche da un fatto di violazione del d. Igs. n. 159/2011 e
l’ACCROGLIANO’ esclusivamente dall’addebito di furto aggravato comune
anche al succitato SCHIAVELLI.
4.

Avverso la sentenza d’appello hanno presentato ricorso – a mezzo del

rispettivo difensore di fiducia, ovvero anche personalmente – gli imputati testé
ricordati, i quali ne hanno chiesto l’annullamento per i motivi che, onde evitare
ripetizioni ed al fine di garantire la maggiore organicità del presente
provvedimento, saranno esposti nella disamina delle singole posizioni (trattate
nel rispetto dell’ordine alfabetico, salvo deroghe legate all’esistenza del vincolo
concorsuale per tutti o taluni dei reati), nel rispetto del dettato dell’art. 173 disp.
att. cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Tutti i ricorsi proposti vanno dichiarati inammissibili – con le conseguenti

statuizioni previste dall’art. 616 cod. proc. pen., nella misura di giustizia indicata
in dispositivo – fatta eccezione della sola impugnazione nell’interesse del LA
BANCA, alla stregua delle ragioni di seguito illustrate.

Tribunale di Castrovillari, e riconoscimento dei doppi benefici di legge a

ACCROGLIANO’ Domenico [capo 49) – artt. 624, 625 nn. 2 e 5, 61 n. 5 cod.
pen.: m. 10 di reclusione ed C 200,00 di multa – doppi benefici di legge]
2.

Domenico ACCROGLIANO’, tramite il ricorso a firma del legale di fiducia

Avv. Andrea Salcina, eccepisce violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.
pen., avendo la Corte calabrese asseritamente rinvenuto la “prova regina” del
coinvolgimento del prevenuto nel furto aggravato per il quale ha riportato
condanna – quello oggetto del già citato capo 49) della rubrica – nell’avvenuto
sequestro della somma di denaro rinvenuta nella sua abitazione, ritenuta oggetto

cui è processo, sbrigativamente quanto illogicamente “liquidando” la semplice
obiezione difensiva per cui, moltiplicando l’ammontare di detta somma per il
numero dei presunti autori del furto, il totale che se ne trae non è in alcun modo
compatibile con la denunciata misura della refurtiva: donde la sussistenza dei
vizi denunciati.
3.

L’impugnazione in esame non sfugge ad una previa valutazione

d’inammissibilità, in ragione della genericità e, comunque, della manifesta
infondatezza da cui è connotata.
3.1

Diversamente dalla disinvolta prospettazione difensiva, il costrutto

motivazionale – da integrarsi doverosamente con l’ancor più completa
ricostruzione della vicenda compiuta dal g.u.p. di Castrovillari – non si fonda
affatto sul mero sequestro, a carico dell’odierno ricorrente, di una somma di
denaro ritenuta quota-parte della refurtiva sottratta, bensì su di un solido ed
articolato compendio probatorio, alla base del quale vi sono: a) le intercettazioni
in atti, dalle cui risultanze emerge che l’ACCROGLIANO’ ed il minore Pio Vincenzo
GINESE – in quanto tale, separatamente giudicato dalla competente A.G. – nella
serata del 21.12.2011 si accordano per un incontro notturno in territorio del
comune di Rossano, che di lì a poco, su iniziativa del GINESE, viene anticipato e
spostato in quel di Corigliano Calabro, per via della “imbasciata proprio ottima”
che il minore comunica di aver ricevuto;

b) la prova della effettività di tale

incontro, dedotta dalle celle nel comune anzidetto di Corigliano Calabro,
impegnate dall’utenza cellulare del prevenuto in occasione della telefonata avuta
con la madre, ad ore 23.07, e di alcuni SMS scambiati con la fidanzata alle
successive ore 23.42 (v. pag. 104 sent. g.u.p.); c) le ulteriori conversazioni
telefoniche, intercorse sempre fra l’ACCROGLIANO’ ed il GINESE nella successiva
giornata del 22.12.2011, che attestano, per un verso, che la non meglio
precisata attività svolta in orario notturno ha fruttato circa C 600,00 cadauno
(atteso che alla somma di cui il ricorrente si dichiara in possesso, nell’ordine di
C 540.00 – 570,00, vanno aggiunti ulteriori C 30,00, derivanti dal fatto che il

della suddivisione fra i partecipi della refurtiva conseguita grazie alla ruberia per

conteggio compiuto da “Loris” e da altro soggetto non meglio identificato ha
consentito di accertare un errore, che comporta appunto la distribuzione
dell’ulteriore importo di cui sopra) e, per altro verso, che detta somma è
costituita da monete, posto che il GINESE comunica all’amico di essere riuscito a

“cambiare”

la totalità dell’importo nella sua disponibilità, laddove

l’ACCROGLIANO’ è riuscito a fare altrettanto solo per il limitato ammontare di
C 50,00; d) il sequestro, all’esito della perquisizione eseguita nel domicilio
dell’odierno imputato il 23.12.2011 ad ore 13.15, di poco meno di C 400,00,

dall’allarmata conversazione telefonica con cui l’ACCROGLIANO’ mette al
corrente il GINESE dell’accaduto;

e) l’accertamento del furto patito dal bar

denominato “La Madonnina”, sito nella piazza Portofino di Corigliano Calabro,
avendo il fratello del proprietario, alle ore 05.00 del 22.12.2011, rinvenuto
l’accesso all’esercizio forzato, furto consistito nella sottrazione della somma
contante di C 265,00, contenuta nei registratori di cassa, nonché del contenuto
di due videogiochi danneggiati, per C 2.115,00 (donde un totale asportato di
poco meno di C 2.378,00 e non 2.265,00, come leggesi nella sentenza d’appello,
per mero refuso collegato alla valorizzazione dell’iniziale indicazione fornita dal
proprietario del bar, quanto al denato contenuto nelle apparecchiature forzate, in
circa C 2.000,00).
3.2

Ebbene, tale articolato e convergente quadro indiziario risulta essere stato

pressoché completamente ignorato dal ricorso, se si fa eccezione – come detto del solo dato inerente all’ammontare della somma sequestrata a carico
dell’ACCROGLIANO’, la cui pretesa estraneità al furto oggetto di condanna è
peraltro affermata sulla scorta di una premessa palesemente erronea, vale a dire
la suddivisione della refurtiva unicamente fra tre complici – indicati nel
prevenuto, nel GINESE e nel “Loris” (ossia SCHIAVELLI Loris, di cui subito

infra) – stante l’intervenuta assoluzione dell’altro originario imputato del furto,
Pasqualino VERONESE. Laddove la Corte è esplicita nel significare,
correttamente, che la divisione della refurtiva deve essere compiuta per quattro
(C 600,00 circa x 4 = C 2.400,00 circa), pur non esplicitandone le ragioni, che
sono peraltro agevolmente riconducibili a quanto si legge nella pronuncia di
primo grado, sia in relazione alla disposta assoluzione del menzionato VERONESE
– con la formula “per non aver commesso il fatto”, essendosi ritenuti insufficienti
gli elementi in atti, onde pervenire con certezza alla sua identificazione nel
quarto complice, avente il nome di battesimo, al diminutivo, di “Lino”: cfr. pag.
108 sent. g.u.p. – sia in relazione al riferimento al secondo conteggio del
bottino, come detto eseguito da “Loris” e da un altro soggetto non identificato,
stante l’impiego del verbo al plurale (“hanno contato i soldi”:

ivi, pag. 105),

costituiti da 298 monete da 1 euro e da 50 da 2 euro, subito seguito

come pure a “Loris e Lino”, che devono partecipare all’incontro fissato a seguito
della “imbasciata proprio ottima” di cui si è detto (loc. cit., pagg. 106 e 108).
SCHIAVELLI Loris [capi 7) e 8) – art. 73 co. 5 D.P.R. n. 309/90: a. 1 di
reclusione ed C 2.000,00 di multa; capo 49) – v. sopra: m. 10 di reclusione ed
C 200,00 di multa]
4.

Due sono i motivi di doglianza formalizzati dal’Avv. Antonio Pucci,

nell’interesse di Loris SCHIAVELLI, entrambi per vizio alternativo della
motivazione.
II primo di detti motivi concerne la condanna dell’imputato, ex art. 73 co.

5 D.P.R. 309/90 – integralmente confermata dal giudice d’appello – per i fatti di
cui ai capi 7) e 8) della rubrica: si assume al riguardo che il ruolo d’intermediario
rispetto al MANZI, nella cessione di sostanze stupefacenti di cui ai due episodi
oggetto di contestazione, non risulta supportata da elementi di sorta, a riscontro
delle emergenze delle captazioni valorizzate dai giudici di merito, essendo
peraltro asseritannente improprio il richiamo al criterio interpretativo tratto dalla
sentenza n. 14954/2014 di questa Corte, atteso che in quel caso “la cessione di
stupefacente era stata riscontrata per ‘altri fatti che coinvolgano le medesime
persone’ (laddove) nella fattispecie, non esiste nessun altro episodio che veda il
coinvolgimento di SCHIAVELLI con MANZI”.
4.2

La seconda censura investe la declaratoria di colpevolezza dello

SCHIAVELLI per il furto aggravato di cui al capo 49) della rubrica – per mero
refuso indicato come capo 48) – a tal fine obiettandosi che, al di là
dell’intervenuta riduzione di pena, il percorso motivazionale sviluppato dalla
Corte territoriale non fornisce adeguata risposta ad una serie di domande che ne
inficiano irrimedibilmente la linearità logica: dall’assenza di riferimenti certi alla
persona dello SCHIAVELLI, al mancato sequestro di denaro di sorta nella sua
disponibilità; dall’estraneità dell’odierno ricorrente a tutte le intercettazioni
antecedenti alla commissione del furto, all’ignoto contenuto della conversazione
intercorsa tra lo SCHIAVELLI ed il correo Vincenzo Pio GINESE la sera del delitto.
5.

Anche detto ricorso è destinato alla declaratoria d’inammissibilità.

5.1

Per ciò che concerne i due episodi di concorso in offerta e cessione di

sostanza stupefacente, di cui ai capi 7) e 8) della rubrica, essi si fondano su due
conversazioni che palesano, la prima, l’accertamento (con esito positivo) della
disponibilità di sostanza stupefacente – tale intesa – in capo a Pierpaolo MANZI,
in funzione del successivo acquisto da parte di un imprecisato terzo di cui lo
SCHIAVELLI si propone come intermediario; la seconda, successiva di circa 40
minuti, la comunicazione, da parte del ricorrente al MANZI, che il terzo

,c-

4.1

anzidetto, non intendendo attendere oltre, ha provveduto diversamente, sempre
con il concorso del prevenuto (“siamo andati a prenderlo qua”).
A fronte di tanto, del tutto irrilevante è la sottolineatura, ad opera della
difesa, dell’assenza di elementi di riscontro, non richiesti dal contenuto delle due
conversazioni, decifrabile senza sforzo, a maggior ragione alla luce della
sistematica dedizione all’attività di spaccio da parte del MANZI, che – come si
avrà modo di meglio dire in prosieguo – ha riportato condanna, nel presente
processo, per ben 12 capi d’accusa, tutti inerenti a spaccio di stupefacente di

nella conversazione che qui rileva (“tutto a posto, può venire”), ovvero altra
equivalente, a significare la disponibilità, rappresentata all’interlocutore, di
sostanza stupefacente, pronta ad essere ceduta. Mentre, alla stregua di quanto
precede, erronea si palesa la contestazione difensiva circa la valorizzazione,
quale criterio interpretativo di ordine logico, del ricorso a modalità ripetitive nella
condotta illecita, pur se qui il discorso è incentrato sul comportamento di colui
che ricopre le vesti di spacciatore.
In definitiva, si è in presenza di censure manifestamente irrilevanti, che
tradiscono il mancato confronto con il costrutto motivazionale concordemente
sviluppato da entrambi i giudici di merito.
5.2

Quanto, poi, al concorso nel reato di furto sub 49), le doglianze di cui

sopra sono anch’esse espressione della sostanziale elusione del discorso
giustificativo svolto dalla sentenza impugnata: invero, al cospetto della
ricostruzione della vicenda di cui si è sopra detto, al paragrafo 3.1, il ricorso in
esame consta unicamente dell’acritica formulazione di interrogativi, estrapolati
da singoli segmenti del materiale in atti, prescindendo dal doveroso
apprezzamento d’insieme del complesso probatorio acquisito, risolvendosi in una
serie di enunciazioni di segno negativo, ancor più sterili ove si consideri che non
si contesta – né potrebbe essere diversamente – che, a ridosso del furto e poco
dopo la sua consumazione, vi siano stati contatti telefonici, significativamente
assai rapidi ancorché di imprecisato contenuto, fra il GINESE e lo SCHIAVELLI; il
che offre un solidissimo sostrato logico alla deduzione, in chiave avvusatoria, che
il “Loris” di cui alle conversazioni intercettate s’identifichi esattamente nel
ricorrente, a maggior ragione alla luce della indubitale originalità del nome di
battesimo, contraddistinto da scarsa diffusione, e dell’assenza di qualsivoglia
spiegazione alternativa dei contatti – si ripete – oggettivamente comprovati, in
seno al descritto e sintomatico contesto.

BROGNERI Anthony [capi 20), 23), 24), 26), 27), 28) + imputazioni di cui ai
p.p. riuniti n. 3115/11 e 3390/11 R.G.N.R.: a. 1, m. 6 di reclusione ed

,e

seconda tabella, nell’ambito dei quali ricorrente è la medesima frase presente

C 2.600,00 di multa, previa derubricazione nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73
co. 5 D.P.R 309/90 dei fatti, ricondotti dal primo giudice al comma 4 del detto
articolo, doppi benefici di legge]
6.

Anthony BROGNERI – che già si è ricordato essere stato definito dalla

Corte catanzarese una delle figure centrali dell’attività di spaccio di sostanze
stupefacenti nel territorio di Rossano Calabro e di cui è stata confermata la
colpevolezza per i molteplici fatti di detenzione e spaccio continuati descritti negli
anzidetti capi d’accusa, pur diversamente qualificati – ha affidato al proprio

della Corte distrettuale, incentrato su di un unico ed articolato motivo, con cui si
deducono in particolare le seguenti doglianze, ai sensi dell’art. 606 lett. b), c) ed
e) cod. proc. pen.:
6.1

violazione dell’art. 546, co. 1, cod. proc. pen., a tal fine riproponendosi il

medesimo motivo con cui si rappresentava alla Corte distrettuale l’insufficienza
dell’apparato motivo della pronuncia di primo grado, definita un mero “copia ed
incolla dell’ordinanza cautelare”, priva di una propria ed autonoma valutazione e
connotata altresì dall’apodittico rigetto delle argomentazioni difensive che, ove
adeguatamente considerate, avrebbero condotto a ben altre statuizioni;
6.2

violazione degli artt. 270 e 268 co. 3 del codice di rito, stante, per un

verso, la diversità dei procedimenti penali in cui è stata compiuta l’attività
investigativa valorizzata a carico del prevenuto e, per altro verso, il mancato
rispetto dell’obbligo di utilizzo degli impianti esistenti presso le Procure delle
Repubblica per l’effettuazione delle operazioni di captazione, salva adeguata
motivazione, la cui mancanza comporta l’inutilizzabilità delle relative risultanze;
6.3

vizio di motivazione, quanto alla ribadita colpevolezza del BROGNERI, cui

il giudice d’appello sarebbe pervenuto sulla scorta di argomentazioni “inadeguate
e prive di coerenza logica” e perciò in spregio al criterio di giudizio dettato
dall’art. 192 cod. proc. pen., in quanto basate sulla mera adesione acritica alla
prospettazione accusatoria, relativamente all’interpretazione delle intercettazioni
telefoniche, che costituiscono il solo dato di prova a carico dell’imputato;
interpretazione, sulla cui denunciata illogicità si sofferma il ricorrente, in
relazione a ciascuno degli episodi delittuosi posti a carico del proprio assistito,
così pervenendo alla conclusione dell’avvenuta violazione del “canone di garanzia
in dubio pro reo”, oltre che dello stesso principio di offensività, in assenza di
qualsivoglia dato certo circa la pretesa sostanza stupefacente e la sua reale
capacità di produrre un effetto drogante;
6.4

illegittimità del trattamento sanzionatorio, da ricondursi al minimo

edittale, “previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti”,
alla stregua della corretta applicazione dei criteri dettati dall’art. 133 cod. pen.

/C
9

difensore, Avv. Ettore F. Zagarese, la redazione del ricorso avverso la sentenza

7.

Essendo quello testé illustrato il primo dei numerosi ricorsi a firma

dell’avv. Ettore F. Zagarese, tutti accomunati da identità di struttura e,
soprattutto, da identità delle questioni di rito ivi sollevate, è opportuno dedicare
da subito a queste ultime alcune brevi considerazioni, che saranno in prosieguo
semplicemente richiamate, allo scopo di evitare superflui appesantimenti della
presente motivazione.
Balza evidente all’attenzione del lettore la radicale genericità di siffatte
doglianze, atteso che la denunciata violazione degli artt. 546, 270 e 268 co. 3

mancato rispetto del dettato dell’art. 267 cod. proc. pen. – si risolve nella mera
riproduzione del dettato delle norme e nel richiamo a condivisibili principi, frutto
della consolidata elaborazione giurisprudenziale in materia, ben lontani, però,
dall’essere “calati” nella specificità del contesto proprio della presente vicenda
processuale.
Di più, per quanto attiene segnatamente alla pretesa inosservanza del
disposto del succitato art. 270, le argomentazioni difensive – così tradendone
anche la manifesta infondatezza – ignorano del tutto la compiuta risposta offerta
dalla Corte distrettuale, nella parte in cui la sentenza impugnata chiarisce
correttamente che il concetto di “diverso procedimento”, cui ha riguardo
l’anzidetta norma codicistica, “non equivale a quello di ‘diverso reato’ e in esso
non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo
oggettivo, probatorio e finalistico al reato in relazione al quale il mezzo di ricerca
della prova viene predisposto, sicché la diversità del procedimento assume un
carattere soltanto sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del
numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato” e pertanto non ravvisabile
nella presente fattispecie, in cui “legittimamente … il g.u.p. ha utilizzato le
intercettazioni acquisite durante le indagini preliminari, nel corso dei
procedimenti che sono stati poi, atteso il collegamento oggettivo, correttamente
riuniti”. Mentre, per ciò che concerne la pure dedotta violazione dell’art. 268 co.
3 cod. proc. pen., non è inutile, a maggior supporto della già rilevata genericità
assoluta della doglianza, la constatazione che, a fronte della mole cospicua di
intercettazioni confluite nel presente processo, il difensore ricorrente si limita alla
formulazione dell’eccezione in esame, senza in alcun modo indicare quali
sarebbero le captazioni inficiate da tale non meglio precisata violazione e quale il
rilievo determinante dalle stesse avuto nella costruzione del giudizio di
colpevolezza – ed in ordine a quali reati – da parte della sentenza impugnata.
8.

Per il resto, osserva il Collegio che astratta – e, quindi, parimenti

generica – è la doglianza, sempre di ordine generale, in ordine alla violazione del

del codice di rito – ma tanto vale anche per i ricorsi in cui si lamenta altresì il

canone dettato dall’art. 192 cod. proc. pen., che non tiene conto in alcun modo
della ritenuta decrittazione delle conversazioni, sulla scorta dei lineari parametri
logici di cui subito

infra,

non senza richiamare quanto opportunamente

evidenziato dal g.u.p., a proposito dell’esistenza di una “complessiva attività
d’indagine”, non costituita perciò unicamente dalle risultanze delle captazioni,
ma anche da “acquisizione di tabulati telefonici, servizi di o.p.c., sequestri,
narcotest, analisi dell’A.R.P.A. Calabria, s.i.t. di persone informate sui fatti”.
8.1 La genericità, del resto, è il tratto caratterizzante il ricorso anche nel suo

singoli capi d’imputazione: ciò in quanto l’atto d’impugnazione sviluppa il proprio
discorso sulla base dell’estrapolazione di singoli passaggi delle conversazioni
intercettate ed omette di confrontarsi con il costrutto motivazionale della pur
censurata sentenza, che evidenzia opportunamente la palese incongruenza delle
espressioni utilizzate rispetto al tema apparente del discorso; il ricorrente esito
di brevi conversazioni con interlocutori sempre diversi, che sfociano nella
fissazione di un incontro in luogo noto; il sintomatico sequestro, in due distinte
occasioni, di pur modesti quantitativi di hashish a carico del BROGNERI (solo per
il secondo episodio il legale ricorrente parla di apoditticamente di non provata
finalità illecita della detenzione, mentre ignora del tutto il primo, in cui il
sequestro colpisce anche un coltello con la lama sporca di sostanza e pezzi di
cellophane, da alcuni dei quali erano stati ricavati ritagli di forma circolare).
Circostanza, quest’ultima, che – al di là della pur sintomatica acquiescenza
palesata dal correo FRAGALE, in relazione all’addebito di cui al capo 20) della
rubrica – vale, in particolare, a legittimare definitivamente la chiave di lettura
logicamente e convergentemente proposta dai giudici di merito, peraltro in
assenza di qualsivoglia spiegazione alternativa circa attività concretamente
svolta dall’imputato, non senza richiamare il principio, reiteratamente affermato
dalla giurisprudenza di legittimità, per cui,

“In tema di intercettazioni di

conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai
soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di
fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in
relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di
legittimità” (così, di recente, Sez. Un., sent. n. 22471 del 26.02.2015, ric.
Sebbar, Rv. 263715), salva, dunque, solo l’ipotesi della dimostrazione della

“manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione” (cfr., da ultimo, Sez.
1, sent. n. 54805 del 15.11.2017, Rv. 271640).
8.2

Non consentito, infine, è il motivo residuale, in punto di pena, strutturato

alla stregua di una tipica censura di merito e non di legittimità.

sviluppo ulteriore, ossia riguardo alle contestazioni mosse con riferimento ai

FRAGALE Giovanbattista [capi 1) e 20) – art. 73 co. 5 D.P.R. n. 309/90: a. 1
di reclusione ed C 1.400,00 di multa, doppi benefici di legge]
9.

Unica è la censura che l’Avv. Rosetta Rago, difensore di fiducia di

Giovanbattista FRAGALE, muove in relazione alla posizione del proprio assistito,
nell’interesse del quale non viene contestata la declaratoria di colpevolezza per i
fatti oggetto delle imputazioni sub 1) e 20), bensì solo l’assenza di motivazione
in ordine all’entità della pena inflitta, malgrado la specifica censura formalizzata
in proposito con l’atto di appello.
Dato atto che la critica svolta dalla difesa dell’imputato si appunta sul solo

profilo formale, posto che non viene allegata l’esistenza di alcun elemento
concreto che la Corte distrettuale abbia colpevolmente omesso di apprezzare
nell’esercizio della potestà discrezionale in punto di determinazione del
trattamento sanzionatorio, rileva il Collegio come le circostanze emergenti dalla
non contestata ricostruzione dei fatti valgano implicitamente a dar conto
dell’entità della pena inflitta, sol che si tenga conto che il profilo dell’imputato
che da esse emerge è quello di un soggetto che non esita a coadiuvare due
personaggi di assoluto spicco nella realtà del traffico di stupefacenti di Rossano,
quali i già citati BROGNERI e Pierpaolo MANZI, in un contesto che delinea tale
condotte come niente affatto occasionali, deponendo in tal senso sia la
conversazione valorizzata a carico del ricorrente con riferimento al reato sub 1)
– da cui emerge il coinvolgimento del FRAGALE in una pluralità di episodi illeciti sia la captazione alla base della condanna per il capo 20), che dà conto del
rapporto illecito intrattenuto con un minorenne, posto in posizione sovraordinata
nella catena dello spaccio.
Di tutto ciò il ricorso non si occupa affatto, da ciò discendendo, ad un
tempo, la congruità del trattamento sanzionatorio – frutto di una pena base
determinata in termini non particolarmente accentuati, a maggior ragione se
considerato nella sua dimensione complessiva e finale – e la manifesta
infondatezza della sterile censura difensiva.

CALAROTA Antonio [capo 65 bis) – art. 73 co. 5 D.P.R. n. 309/90: a. 1 di
reclusione ed C 3.000,00 di multa, doppi benefici di legge]
11.

Il difensore di fiducia di Antonio CALAROTA, dichiarato colpevole del solo

residuo reato di cui sopra, lamenta che la sentenza d’appello si sia risolta nella
mera ripetizione dei medesimi argomenti già sviluppati dal primo giudice, in
assenza della necessaria valutazione autonoma dei fatti ed in spregio al principio
che subordina la statuizione di condanna all’accertamento della colpevolezza
dell’imputato “oltre ogni ragionevole dubbio”, tale da precludere la possibilità
dell’affermazione della sua penale responsabilità alla stregua di una ricostruzione

4-

10.

del fatto ritenuta semplicemente preferibile rispetto ad altre emerse nel corso del
procedimento.
12.

Il fatto per cui è processo si basa unicamente sulle dichiarazioni de relato

di Vincenzo PACE, su cui, pertanto, la Corte distrettuale appunta doverosamente
la propria attenzione, ribadendo il giudizio di piena credibilità già formulato dal
g.u.p. (e confermato anche con riferimento ad ulteriori propalazioni), in ragione
della costanza della sua narrazione, della sicura assenza di intenti calunniatori a
danno dell’accusato – nemmeno personalmente conosciuto – e della non

(e dalla di lui compagna), il quale ultimo, del resto – così come opportunamente
sottolineato dal g.u.p. – avrebbe dovuto diversamente confessare la
commissione di un fatto penalmente rilevante: ossia l’aver appunto acquistato
dal CALAROTA l’eroina che poi consumò iniettandosela, laddove l’assunsero
“sniffandola” la compagna, lo stesso PACE ed il di lui amico, Ferruccio, da cui
proveniva il denaro utilizzato per l’acquisto, quale corrispettivo del tatuaggio che
nell’occasione il predetto si fece fare dalla convivente del CAMPANA, di nome
Anya e di nazionalità russa.
A fronte di tali dichiarazioni, senza meno particolarmente dettagliate, e
della congrua valutazione compiuta in ordine alla loro piena affidabilità, fine a sé
stessa si palesa la trascrizione dell’appello a suo tempo proposto (oltre che della
motivazione della Corte distrettuale), che non vale in alcun modo ad inficiare la
ricostruzione concordemente compiuta dai giudici di merito, per certo non
illogica, tanto meno in termini manifesti, con conseguente declaratoria
d’inammissibilità anche di tale impugnazione.

CARUSO Antonella [capi 51), 52) e 53): a. 1 di reclusione ed C 1.600,00 di
multa, previa derubricazione nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R
309/90 dei fatti, relativi a sostanza stupefacente del tipo eroina]
13.

Antonella CARUSO – di cui, al di là della qualificazione giuridica, è stata

ribadita la colpevolezza per i fatti oggetto delle indicate imputazioni – contesta la
legittimità della sentenza della Corte distrettuale per il tramite del proprio
difensore, Avv. Salcina, il quale deduce:
13.1 violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per essere stata
confermata la sua penale responsabilità in spregio al canone di giudizio
consacrato nell’art. 533 del codice di rito, sulla scorta di una motivazione
asseritamente “del tutto apodittica ed illogica”, in violazione altresì della regola
cristallizzata nell’art. 192 dello stesso codice, tenuto conto che, in conformità
all’insegnamento della giurisprudenza, ove la prova debba essere tratta da
conversazioni improntate ad un linguaggio criptico, le stesse abbisognano di
13

decisività delle difformi indicazioni provenienti dalla sua fonte, Gianni CAMPANA

elementi ulteriori di supporto, onde il criterio di valutazione è analogo a quello
della prova indiziaria. Affermazioni – quelle testé riportate – cui segue la
disamina della conversazione posta a base della condanna per il fatto reato sub
51), che si assume oggetto di un’esegesi condizionata dal pre-giudizio da cui
muove apoditticamente la Corte territoriale; mentre “meramente apparente”
viene definita la motivazione a supporto dei residui fatti di reato, per quello di cui
al capo 52) ricorrendo altresì “inosservanza o erronea applicazione della norma
sostanziale in tema di concorso nel reato”;
ulteriore violazione dell’art. 606

lett. b), c)

ed e) cod. proc. pen.,

relativamente alla radicale assenza motivazione in ordine all’omesso
riconoscimento delle attenuanti generiche, pure espressamente sollecitato con
l’appello a suo tempo proposto;
13.3 altrettanto con riferimento alla mancata pronuncia sulla concedibilità del
beneficio della sospensione condizionale della pena, allo stesso modo oggetto di
specifica doglianza;
13.4 ennesima violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) del codice di rito quanto
al trattamento sanzionatorio, stabilito senza il supporto della necessaria
motivazione, “con ciò violando le norme di cui agli artt. 132 e 133 c.p., circa la
dosimetria della pena inflitta”.
14.

Le censure inerenti ai fatti di reato sub 52) e 53), al di là dell’astratta

enunciazione circa la necessità di riscontri in presenza di risultanze di
intercettazioni criptiche, si risolvono – come detto – nella sola apodittica
affermazione del carattere meramente apparente delle argomentazioni svolte in
proposito dalla Corte distrettuale, nonché – per il solo addebito relativo al capo
52) – nell’altrettanto immotivata affermazione circa la pretesa inosservanza della
normativa in tema di concorso nel reato: evidente, pertanto, è la genericità di
tali doglianze, che le consegna ad un necessitato giudizio di inammissibilità.
14.1 Non diversa, peraltro, è la valutazione che s’impone in ordine ai profili di
critica che investono la statuizione di colpevolezza per il fatto di reato di cui al
capo 51), avente ad oggetto la cessione di un quantitativo imprecisato di eroina
– ritenuto correttamente modesto e perciò rientrante nella sfera di operatività
della fattispecie attenuata – a favore di tale Olga SHKVAROK, alla stessa
materialmente consegnato dal marito della prevenuta, Serafino GUIDO.
Invero, anche in proposito il ricorso si palesa generico e, comunque,
manifestamente infondato, poiché qualifica malamente come congetturale il
discorso giustificativo svolto dalla Corte, senza in realtà confrontarsi con esso:
del che costituisce puntuale riprova sia l’asciutta negativa opposta al significato
attribuito alla particolare insistenza della SHKVAROK – impossibilitata a muoversi

14

13.2

in prima persona, in quanto impegnata nella sua attività di badante di una coppia
di anziani residenti in località Lungomare di Rossano – perché la CARUSO le
fornisca, insieme a ciò di cui ha urgente bisogno, anche un accendino, necessario
per poter sciogliere l’eroina, così come opportunamente evidenziato dalla
sentenza impugnata; sia, e soprattutto, il sintomatico silenzio serbato dall’atto
d’impugnazione sul logico collegamento – del pari sottolineato dalla Corte
calabrese – instaurato con il fatto di reato oggetto del successivo capo 52), in cui
la CARUSO, dopo le eloquenti conversazioni intercettate, è stata bloccata mentre

volta la SHKVAROK, a soli tre giorni di distanza dal precedente episodio – avendo
con sé una dose di eroina, sequestrata nell’occasione. Ciò che costituisce prova
tangibile della sicura correttezza della chiave di lettura delle conversazioni
prospettata dalla tesi accusatoria e fatta convergentemente propria dai giudici di
merito.
14.2 Quanto all’assenza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione
delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della
pena, rileva il Collegio come nessun obbligo di motivazione facesse carico al
giudice di secondo grado, alla luce della originaria inammissibilità, discendente
dalla non contestabile genericità di tali richieste, non assistite dall’indicazione di
qualsivoglia motivo a supporto – in palese spregio del chiaro disposto dell’art.
581 del codice di rito – attesa la loro rilevata estraneità alla parte motiva
dell’atto d’appello a suo tempo formalizzato, essendo state ivi confinate nelle
sole conclusioni rassegnate in calce allo stesso, al relativo punto 3 (cfr., in
termini e da ultimo, Sez. 3, sent. n. 38683 del 26.04.2017, Rv. 270799, secondo
cui, appunto, “L’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi

rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione
impugnata è rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a norma dell’art. 591,
comma 4, cod. proc. pen.”). Il che riveste carattere preliminare ed assorbente
rispetto alle pur rilevanti considerazioni che seguono.
14.3

Non consentita e, in ogni caso, generica è, infine, la doglianza in tema di

trattamento sanzionatorio: la compiuta descrizione dei fatti posti in essere dalla
prevenuta è indice eloquente del carattere non certo episodico dell’attività di
spaccio cui la stessa è dedita, in unione con il marito ed in regolare collegamento
con il “fornitore” di fiducia – vale a dire, Gaetano MORELLO, della cui posizione ci
si occuperà in prosieguo – risultando per l’effetto incensurabile nella presente
sede la determinazione discrezionale della pena base a carico dell’imputata – per
di più gravata da precedenti, stante la contestazione della recidiva reiterata, pur
non applicata in concreto dal g.u.p. – in misura di anni uno, mesi quattro di
reclusione ed C 2.000,00 di multa, come indirettamente comprovato dalla

15

si accingeva a suonare al campanello dell’abitazione dell’acquirente – ancora una

mancata allegazione di qualsivoglia elemento concreto, che valga a dar conto
della incongruità (tanto meno, palese) dell’opzione esercitata dalla Corte
territoriale.
GUIDO Serafino [capi 51), 52, 54) – limitatamente agli episodi del 20 e 22.12
2011 – e 55): a. 1, m. 4 di reclusione ed C 1.800,00 di multa, previa
derubricazione nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R 309/90 dei fatti,
relativi a sostanza stupefacente del tipo eroina]
15.

L’Avv. Andrea Salcina è del pari estensore del ricorso nell’interesse di

la difforme qualificazione giuridica, con le connesse implicazioni in tema di
trattamento sanzionatorio – per i capi d’imputazione sopra indicati.
15.1 Anche qui il difensore ricorrente, dopo aver richiamato in primo luogo i
principi cardine in tema di affermazione della penale responsabilità e di
valutazione della prova indiziaria – di cui, rispettivamente, agli artt. 533 e 192
del codice di rito – ne lamenta il mancato rispetto in relazione a tutti gli episodi
oggetti di condanna, relativamente ai quali la motivazione della Corte
distrettuale, di volta in volta ripercorsa, non fornirebbe risposte logiche ed
adeguate alle “perplessità difensive sollevate anche con l’atto di gravame”.
15.2 La violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) del codice di rito – già oggetto
della censura appena illustrata – è altresì dedotta con riguardo al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche, rimasto del tutto privo di risposta
nella motivazione della sentenza impugnata, malgrado la formale doglianza
mossa in proposito.
15.3

Eguale violazione è infine denunciata in punto di dosimetria della pena,

relativamente alla quale il giudice distrettuale non avrebbe offerto giustificazioni
di sorta, pur avendo preso le mosse da una pena base pari a “più del doppio” del
minimo edittale, “con ciò violando le norme di cui agli artt. 132 e 133 c.p.”.
16.

Anche il ricorso in esame non sfugge ad una doverosa valutazione

d’inammissibilità.
16.1

Per ciò che concerne le censurate statuizioni di colpevolezza è, in realtà, il

ricorso di cui trattasi a sottrarsi nella sostanza al confronto critico con la
sentenza impugnata, che, attraverso la disamina delle conversazioni intercettate,
dipana un iter argomentativo coerente e tutt’altro che illogico, avvalorato dal
riscontro di comportamenti ricorrenti – il riferimento deve intendersi alle
modalità seguite per stabilire il “contatto” con il già citato fornitore, MORELLO e dal ricordato sequestro della dose di eroina a carico della CARUSO, di cui al
capo 52). Non senza aggiungere il richiamo ai fatti di cui al capo 57), per i quali
il prevenuto è stato assolto per insussistenza del fatto, in ragione dell’avvenuto

Serafino GUIDO, di cui è stata confermato la declaratoria di colpevolezza – ferma

uso personale della sostanza stupefacente, ma che valgono a comprovare una
volta di più – così come opportunamente evidenziato dal primo giudice: v. pagg.
123/124 della relativa pronuncia – che i contatti telefonici con il menzionato
MORELLO, non a caso cessati dopo tale episodio (che è l’ultimo in ordine di
tempo fra quelli oggetto di contestazione all’imputato ed alla di lui moglie), erano
esclusivamente finalizzati alla fornitura di eroina, nell’occasione repentinamente
ingoiata dal GUIDO una volta fermato dai Carabinieri, che ne seguivano le mosse
grazie alle captazioni in atto da parte dei colleghi, come riconosciuto dallo stesso

dove l’imputato fu immediatamente condotto per tema di gravi conseguenze alla
sua salute, connesse alla ingestione della droga.
Alla stregua di quanto precede, si comprende, dunque, come la
motivazione delle due sentenze di merito – che fra loro si compenetrano,
costituendo un unico corpo argomentativo – è tutt’altro che congetturale, come
si sostiene ex adverso, là dove afferma il concorso del GUIDO nei fatti ascritti
alla moglie, sub 51) e 52), già precedentemente descritti – nel primo, anzi,
risultando il ricorrente l’esecutore materiale della consegna di eroina alla
SHKVAROK, nel secondo colui che avverte il MORELLO, mediante un rituale
concordato (molteplici chiamate telefoniche senza risposta), della necessità di un
nuovo rifornimento, essendo peraltro ad attendere in macchina, mentre la
moglie si accinge ad effettuare la consegna, impedita dall’intervento degli agenti
operanti – nonché la sua diretta ed escusiva responsabilità nelle due cessioni di
cui al capo 54), entrambe a favore di tale Luciano COSENTINO, ed in quella
oggetto del capo 55), a beneficio di un consumatore di nome “Antonio”, grazie a
conversazioni telefoniche che seguono un canovaccio di fondo comune,
contraddistinto dall’esplicitazione della disponibilità di un quid che non si può
nominare e dalla fissazione dell’incontro per la consegna. Essendo anzi
sintomatico che i fatti sub 54) siano preceduti da altro episodio, in cui il GUIDO
verrà alla fine rimproverato dal COSENTINO per averlo fatto attendere
inutilmente per lungo tempo “in mezzo alla strada”, prima di comunicargli di
aver appreso dalla moglie “che pensava che c’era invece non c’è” (v. pag. 118
della sentenza d’appello); e che, per il fatto sub 55), sia addirittura il GUIDO a
prendere l’iniziativa ed a stabilire il contatto con l’acquirente (“Ho detto chissà
avevi bisogno di …”: ivi, pag. 121).
Si è, dunque, in presenza di una motivazione solidamente ancorata alle
risultanze istruttorie, interpretate secondo logica, supportata da precisi dati
fattuali, e perciò incensurabile in questa sede. Donde il già anticipato giudizio di
genericità del ricorso, in parte qua, atteso che lo stesso si limita a porre l’accento
su singoli elementi di prova, avulsi dal contesto in cui vanno doverosamente

prevenuto e riscontrato dalle analisi eseguite presso l’ospedale civile di Rossano,

collocati ed apprezzati, come nel caso della sottolineatura, quanto al reato di cui
al capo 51), del riferimento all’accendino ovvero all’avviso della CARUSO che la
SHKVAROK dovrà consegnargli qualcosa (già inteso dal primo giudice come il
corrispettivo in denaro); della negazione, quanto a quello di cui al capo 52), del
significato degli “squilli telefonici” e della pretesa estraneità alla condotta della
moglie, per via dell’esito negativo dei controlli nei propri confronti; della totale
pretermissione dell’antefatto degli episodi di cui al capo 54), esplicitamente
ricordato nei successivi contatti fra il GUIDO ed il COSENTINO; dell’asciutto

16.2 Relativamente alla denunciata assenza di motivazione circa la richiesta di
concessione delle attenuanti generiche, non possono che essere ripetute le
considerazioni già svolte a proposito dell’eguale doglianza mossa nell’interesse
della CARUSO: ossia che a nessun obbligo di motivazione era tenuto il giudice di
secondo grado, stante la totale genericità della censura, che compare solo nelle
conclusioni dell’atto di appello, dunque senza l’indicazione di alcun motivo a
supporto, in violazione del dettato dell’art. 581 del codice di rito, con
conseguente inammissibilità, a monte.
16.3 Allo stesso modo, valgono anche qui le osservazioni compiute nella
disamina del ricorso della CARUSO, quanto alla doglianza in punto di pena: cioè
che i molteplici fatti di spaccio di cui il prevenuto si è reso responsabile, quali
descritti dai giudici di merito, valgono a comprovare il carattere tutt’altro che
episodico dell’attività illecita cui lo stesso è dedito, sovente di concerto con la
moglie, risultando perciò non certo ingiustificata la determinazione discrezionale
della pena base di anni uno, mesi sei di reclusione ed C 2.400,00 di multa nei
confronti dell’imputato, a carico del quale – così come per la CARUSO – vi sono
anche precedenti, alla base della contestazione della recidiva reiterata, pur non
applicata in concreto dal primo giudice. Il che vale, ad un tempo, a dare ulteriore
supporto – fermo l’assorbente rilievo di ordine formale sopra enunciato – alla
mancata concessione delle attenuanti generiche.
MORELLO Gaetano [capi 50), 52, 54) – limitatamente agli episodi del 20 e
22.12 2011 – 55) e 57): a. 1, m. 6 di reclusione ed C 2.000,00 di multa, previa
derubricazione nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R 309/90 dei fatti,
relativi a sostanza stupefacente del tipo eroina]
17.

Il ricorso predisposto dall’Avv. Ettore F. Zagarese per Gaetano MORELLO

ripercorre quello redatto dal medesimo legale nell’interesse del coimputato
Anthony BROGNERI, cui pertanto può farsi senz’altro rinvio, sia per ciò che
concerne la denunciata violazione dell’art. 546 cod. proc. pen., quanto
all’assenza di una compiuta esposizione critica delle ragioni della decisione,

riferimento solo a talune frasi captate, in ordine al fatto sub 55).

corredata da adeguata confutazione delle tesi difensive, sia per ciò che attiene al
preteso, mancato rispetto delle prescrizioni degli artt. 270 e 268 co. 3 dello
stesso codice di rito, in tema di inutilizzabilità delle captazioni in seno a
procedimento diverso, nonché per effetto dell’arbitrario ricorso ad impianti
diversi da quelli allocati presso la competente Procura della Repubblica.
17.1 Per il resto, l’impugnazione si sviluppa principalmente attraverso la
contestazione della logicità della lettura delle conversazioni poste a fondamento
delle statuizioni di condanna, frutto di un’esegesi ritenuta “aleatoria” e

alternativo logico a quello prospettato dall’organo d’accusa”, essendosi in
presenza – a seconda dei casi – della fissazione d’incontri con un soggetto legato
all’imputato da risalente e solida amicizia, ovvero di captazioni cui il prevenuto è
estraneo e nelle quali “non si fa riferimento a situazioni illecite”, ovvero ancora di
“squilli” rimasti senza risposta, gratuitamente intesi come espressione di un
significato convenzionale, precedentemente concordato dagli interessati: il che
fonda la conclusione della violazione dei principi fissati dagli artt. 533 e 530 cpv.
cod. proc. pen., nonché dall’art. 192 e dall’art. 49 dello stesso codice di rito.
17.2 Esaurisce il contenuto del ricorso il richiamo ai criteri di cui all’art. 133
cod. pen., la cui corretta applicazione avrebbe dovuto condurre al contenimento
della pena in misura pari al minimo edittale, previo riconoscimento del beneficio
previsto dall’art. 62 bis del codice sostanziale.
18.

Per ciò che attiene alle questioni inerenti alla pretesa violazione degli artt.

546, 270 e 268 co. 3 cod. proc. pen. vale quanto osservato in precedenza, nel
paragrafo 7. del presente CONSIDERATO IN DIRITTO – da intendersi
integralmente richiamato – a proposito della genericità e della manifesta
infondatezza delle questioni medesime, non essendovi nel ricorso in esame
elemento alcuno di differenziazione rispetto all’impostazione seguita dal ricorso
relativo al BROGNERI, di cui sono qui riprodotti testualmente i singoli passaggi.
18.1 Relativamente alle statuizioni di condanna, si è semplicemente in
presenza di un’interpretazione alternativa delle conversazioni in atti – come tale,
non consentita nella presente sede di legittimità – per di più basata non già su di
un discorso organico, sintomatico della irragionevolezza o manifesta illogicità
della linea interpretativa patrocinata dai giudici di merito, secondo la
giurisprudenza (anche delle Sezioni Unite) già in precedenza richiamata (v. il
paragrafo 8.1, nell’ambito della disamina del ricorso BROGNERI), bensì ponendo
l’accento su singole frasi espunte dal contesto loro proprio, ignorando le
circostanze già rappresentate nel trattare delle posizioni relative alla CARUSO ed
al GUIDO che, valendo ad offrire prova certa della provenienza della droga dal

19

OC—-

comunque “fortemente opinabile” per la possibilità di assegnarvi “un significato

MORELLO – il riferimento è, principalmente, al fatto di reato

sub 57), ma

rilevante in tal senso è anche quello sub 52) – comprovano su base oggettiva la
congruenza della chiave interpretativa concordemente seguita dai giudici di
merito succedutisi nella disamina delle carte processuali.
18.2 Quanto, poi, alla censura residua, essa non ha alcuna ragion d’essere,
nella parte concernente il riferimento alle attenuanti generiche, già concesse dal
g.u.p. di Castrovillari. Mentre, per la parte afferente direttamente al quantum di
pena, essa si segnala per la sua genericità, risultando ancorata a mere formule

della irragionevolezza dell’esercizio della ptestà discrezionale propria del giudice
in materia.

CATALANO Aqostino [capo 61) – art. 73 co. 5 D.P.R. n. 309/90: m. 8, gg. 10
di reclusione ed C 1.380,00 di multa, doppi benefici di legge]
19.

L’Avv. G. Fulvio Campolo, nell’interesse dell’imputato de quo, deduce i

seguenti motivi, a sostegno dell’impugnazione avverso la sua condanna,

ex art.

73 co. 5 D.P.R 309/90, per il fatto di illecita detenzione di cui all’indicato capo
d’accusa:
19.1

violazione dell’art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., in ragione carattere

“smisuratamente vago ed insufficiente” del materiale probatorio in atti, tale da
aver comportato l’assoluzione del prevenuto, proprio ad opera della Corte
distrettuale, dall’addebito di cui al capo 62) della rubrica, risultando perciò
incomprensibile la ribadita valutazione di penale responsabilità per il fatto sub
61);
19.2

violazione dell’art. 606 lett. b) del codice di rito, stante la sostanziale

assenza di prova di sorta “della materiale cessione di sostanza stupefacente dal
CATALANO al CRUCELI Vito” – in realtà, le parti sono invertite e quello indicato
è, ragionevolmente, un mero refuso – non avendo asseritamente alcun rilievo né
la soggettiva interpretazione del dato intercettato, relativo alla “stretta di mano”
fra i due, né le espressioni allusive che compaiono in ulteriori captazioni, tutte
connotate dall’impiego di un linguaggio criptico e/o vago da parte degli
interlocutori, per di più nel contesto di conversazioni generiche, come tali
inidonee “a sostenere un giudizio di gravità indiziaria”;
19.3

violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., stante il difetto di lesione

del bene giuridico tutelato, quale discendente dalla mancata partecipazione del
prevenuto “ad alcuna operazione destinata allo spaccio di sostanza stupefacente,
della quale non è mai stato trovato in possesso …”.
20.

Anche l’illustrato ricorso è connotato da conclamata genericità, posto che,

limitandosi alle enunciazioni astratte sopra richiamate, prescinde dalla reale
?40
2t.■

di stile, in assenza dell’indicazione di concreti elementi che valgano a dar prova

disamina del contenuto delle captazioni che precedono e seguono l’incontro,
contraddistinto dalla “stretta di mano” con il CRUCELI, subito seguita
dall’apertura della portiera dell’auto da parte dell’odierno ricorrente e dalla
sistemazione di un quid nel vano porta-oggetti: ciò che costituisce, per contro, il
quadro di riferimento in cui la sentenza impugnata colloca la condotta contestata
ed alla stregua del quale ne effettua la logica “lettura”, di fatto ignorata dall’atto
d’impugnazione.
DE FRANCO Cosimo Damiano [capo 32): a. 1 di reclusione ed C 1.400,00 di

n. 309/90 del fatto, relativo alla detenzione e cessione di gr. 115 di sostanza
stupefacente del tipo marijuana all’originario coimputato Marco GAVIANO]
21.

L’imputato in questione, a mezzo del ricorso a firma del proprio difensore

di fiducia, Avv. Giovanni Zagarese, formula le seguenti censure, in relazione alla
propria condanna per il fatto, pur più favorevolmente qualificato, di cui al citato
capo 32) della rubrica:
21.1

vizio di logicità della motivazione, atteso che la ritenuta “finalizzazione

dell’incontro organizzato dagli interlocutori DE FRANCO e GAVIANO alla vendita
di stupefacente dal primo al secondo” si pone in insanabile contrasto con il fatto
che il medesimo quantitativo imprecisato di sostanza non meglio nota, nel
medesimo contesto temporale, “avrebbe formato oggetto, nella contraddittoria
consecuzione accadimentale, di cessione da DE FRANCO a GAVIANO e coniuge
(capo 32), da AIELLO Simone a GAVIANO (capo 33) e, parimenti, da GAVIANO
ad AIELLO Simone (capo 34)”; non senza aggiungere gli ulteriori elementi ivi
rappresentati e tratti da “inequivoche acquisizioni in atti”, significativi della
insussistenza dell’ipotizzato fatto di reato;
21.2 omessa motivazione in ordine alla eventuale concessione delle attenuanti
generiche, che pure la stessa Corte distrettuale attesta essere stata oggetto di
apposita doglianza con il gravame a suo tempo interposto.
22.

Palese è la manifesta infondatezza del primo e principale motivo del

ricorso in questione: la stessa intrinseca coerenza logica del discorso sviluppato
dalla difesa è irrimediabilmente incrinata dalla semplice constatazione che, per il
capo 33), che funge da “cerniera” del ragionamento difensivo, l’AIELLO è stato
assolto con la formula “perché il fatto non sussiste”, onde la contraddittoria
concatenazione dei fatti denunciata dal ricorrente non sussiste affatto (al di là
del rilievo che il primo giudice, che pure aveva reputato sussistente detta ipotesi
di reato, nel dichiarare la colpevolezza dell’AIELLO, aveva avuto cura di
esplicitare come la stessa andasse riferita ad un fatto pregresso, avvenuto in un

multa, previa derubricazione nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R.

momento imprecisato, a fronte del generico riferimento ad “epoca antecedente al

12 dicembre 2011” contenuto nel capo d’imputazione).
Di più: i capi 32) e 34) – per il quale ultimo non è stata proposta
impugnazione da parte del GAVIANO, con conseguente definitività della relativa
condanna – si saldano compiutamente tra loro, poiché l’offerta di droga dal
predetto GAVIANO ad AIELLO (quest’ultimo, consumatore accanito di droghe
leggere), nella stessa giornata del 12.12.2011, all’esito dell’accordo raggiunto
con il DE FRANCO, riscontrato dal sequestro dello stupefacente dopo l’incontro

22.1 Quanto alla contestata assenza di motivazione in punto di attenuanti
generiche, assorbente è il rilievo della sicura genericità del relativo motivo di
appello, consistito unicamente nella enunciazione della “ingiusta negazione” del
beneficio di cui all’art. 62 bis cod. pen., di cui “poteva il DE FRANCO beneficiare,
nell’accertato contesto oggettivo e soggettivo”, senza alcuna specificazione
ulteriore: donde l’inammissibilità originaria della censura, poi riproposta con
l’odierno ricorso, ma rilevabile anche in questa sede, in conformità al già
richiamato insegnamento giurisprudenziale.
IAPICHINO Giuseppe [capo 2) – art. 73 co. 5 D.P.R. n. 309/90: m. 4 di
reclusione ed C 1.000,00 di multa, doppi benefici di legge]
23.

Due i ricorsi formalizzati dai suoi difensori nell’interesse di Giuseppe

IAPICHINO, di cui è stata integralmente confermata la condanna per il fatto di
spaccio di cui alla ricordata imputazione.
23.1

Con il primo di essi, a firma dell’Avv. Giovanni Bruno, si censura la

ritenuta “insufficenza” ed “inadeguatezza” della motivazione sviluppata dal
giudice distrettuale onde dar conto della colpevolezza dell’imputato, a fronte del
generico tenore della conversazione a tal fine valorizzata, asseritamente tale da
non consentire di affermare con certezza neppure “che lo scambio notato (ma
anche videofilmato) abbia concretizzato uno scambio di danaro con una quantità
di sostanza stupefacente poi rinvenuta nella autovettura” e comunque
potenzialmente

riconducibile

agli

occupanti

del

mezzo,

per averne

precedentemente acquisito la disponibilità, in presenza altresì di elementi che
smentiscono la veste di intermediario assegnata all’odierno imputato.
23.2 II secondo atto d’impugnazione, redatto dall’Avv. Francesco NICOLETTI,
s’incentra sulla dedotta inutilizzabilità (patologica) delle dichiarazioni di Daniele
CALVELLO, perché assunte in spregio al disposto degli artt. 350 e 64 cod. proc.
pen., nonché sulla violazione della norma incriminatrice e sui contestuale vizio di
motivazione, discendenti dall’aver affermato la penale responsabilità del
prevenuto in assenza “di prova certa che la sostanza rinvenuta nell’autovettura

fra i due, comprova la destinazione allo spaccio della droga.

fosse stata effettivamente (al di là di ogni ragionevole dubbio) acquistata in quel
momento da IAPICHINO da tale MANZI Pierpaolo”, per essere poi a sua volta
ceduta dal prevenuto.
24.

Manifestamente infondata è l’eccezione d’inutilizzabilità delle dichiarazioni

accusatorie provenienti dal minorenne Daniele CALVELLO (1° motivo ricorso Avv.
Nicoletti), stante la sua veste di

destinatario finale dello hashish oggetto

dell’imputazione in esame, in tal senso essendo significativo che lo stesso atto
d’impugnazione dia conto dell’avvenuta segnalazione del predetto, ai sensi

Per il resto, non consentiti sono i restanti motivi (2° del ricorso Avv.
Nicoletti – ricorso Avv. Bruno), che, attraverso il fragile paravento della
(presunta) illogicità della motivazione, intendono in realtà accreditare una
difforme ricostruzione della vicenda, che le due sentenze di merito
convergentemente prospettano in termini lineari, pienamente rispondenti alle
descritte risultanze probatorie, indicative del contatto telefonico attuato dallo
IAPICHINO con il noto spacciatore Pierpaolo MANZI, all’epoca in regime di arresti
domiciliari presso l’abitazione paterna; dell’incontro di lì a poco svoltosi fra i due,
in orario serale (oltre le 22.00); dello scambio fra essi di un qualcosa imprecisato
e della successiva ripartenza dell’odierno ricorrente a bordo dell’auto dallo stesso
guidata, dopo aver previamente aperto lo sportello posteriore sinistro della
vettura ed essersi affacciato al suo interno; dell’immediato inseguimento del
mezzo, su cui viaggiavano tre ulteriori persone, fra cui il succitato CALVELLO,
che occupava il lato posteriore sinistro, sotto il cui tappetino veniva rinvenuto un
piccolo pezzo di hashish (gr. 1,2), che il predetto ammetteva essere nella sua
disponibilità, avendolo acquistato per il corrispettivo di C 15,00 in località
Donnanna, là dove trovasi la ricordata abitazione del padre del MANZI.
S’impone, quindi, anche in questo caso, la già anticipata declaratoria
d’inammissibilità.

LA BANCA Antonio [capi 35), 40) e 41): a. 1, m. 2 di reclusione ed C 1.800,00
di multa, previa derubricazione nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R
309/90 dei fatti, relativi a sostanza stupefacente “leggera”; doppi benefici di
legge]
25.

Tre sono i profili di censura che l’Avv. Francesco Paolo Oranges formalizza

per conto del proprio assistito, Antonio LA BANCA, a carico del quale la Corte
territoriale ha proceduto alla derubricazione degli illeciti a suo carico, così
confermandone la colpevolezza per i fatti di detenzione e spaccio oggetto delle
imputazioni di cui sopra:

dell’art. 75 D.P.R 309/90.

25.1

violazione di legge penale, sostanziale e processuale, e vizio di

motivazione, per essere stata dichiarata e tenuta ferma la penale responsabilità
del prevenuto senza alcuna disamina della documentazione a cui pure era stata
subordinata la richiesta di celebrazione del processo con le forme del rito
abbreviato, ai sensi dell’art. 438 co. 5 cod. proc. pen., cui il LA BANCA è stato
effettivamente ammesso, con conseguente violazione anche dell’art. 546 lett. e)
dello stesso codice di rito;
25.2 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, atteso che “il

TOCCI e il LA BANCA, non dimostra in termini di certezza che la sostanza
rinvenuta sia proprio quella offerta in vendita o ceduta dal LA BANCA”,
circostanza apprezzata da entrambi i giudici di merito e però valorizzata in danno
dell’imputato;
25.3 carattere meramente congetturale dell’interpretazione delle conversazioni
poste a base delle statuizioni di condanna, tale da non consentire affatto – giusta
la tesi sostenuta – di affermare essere inerente ad attività di spaccio, tanto
meno alla luce di qualsivoglia ulteriore elemento probatorio di supporto.
26.

Generico e, ad un tempo, manifestamente infondato è il primo motivo del

ricorso, atteso che non viene in alcun modo esplicitata la portata decisiva che
dovrebbe essere propria della documentazione di cui si lamenta il mancato
apprezzamento; non senza rilevare, su un piano di astratta logicità, che la prova
dello stato di tossicodipendenza di un soggetto – che l’anzidetta documentazione
intende appunto fornire – non si pone affatto in termini d’incompatibilità con
l’effettuazione di attività di spaccio da parte del medesimo, ipotesi anzi molto
frequentemente confermata dalla casistica giudiziaria.
26.1

E’, per contro, condivisibile la censura su cui s’incentra il secondo motivo

del ricorso.
Premesso che la circostanza dedotta dalla difesa inerisce al solo reato di
cui al capo 40) della rubrica – che concerne l’avvenuta cessione o offerta di
sostanza stupefacente, da parte del ricorrente, ad Andrea TOCCI – la
motivazione della Corte, come già quella del primo giudice, non si sottrae ad un
evidente rilievo di illogicità manifesta e di contraddittorietà: quanto al primo
profilo, perché non è in alcun modo chiarito perché la droga (gr. 0,1 di hashsih e
0,2 di marijuana) sequestrata il giorno successivo alle conversazioni sospette,
oggetto di captazione ed intercorse fra il prevenuto ed il predetto TOCCI,
dovrebbe essere ascritta giusto a quest’ultimo, anziché ad uno degli altri
occupanti della vettura con cui il predetto si trovava, tenuto conto che si tratta di
quantitativi davvero minimali e che dalle sentenze di merito emerge solo il

rinvenimento della sostanza, benché a distanza di molte ore dall’incontro tra il

generico reperimento delle sostanze all’interno della vettura, senza alcuna
specificazione ulteriore, che possa legittimare un preciso rapporto con uno dei
trasportati; quanto al secondo profilo, perché entrambi i giudici di merito
riconoscono che lo iato temporale non dà certezza della ricostruzione e però
“comunque corrobora l’assunto”, in palese spregio al fondamentale canone dello
“al di là di ogni ragionevole dubbio”.
26.2 Anche la restante censura, con cui si pone in discussione la motivazione a
fondamento delle statuizioni di condanna, sulla scorta di una sbrigativa

approfondita, coglie nel segno.
Ferme le assorbente considerazioni sopra svolte in ordine all’imputazione
sub 40), quanto all’addebito di cui al capo 35), la sentenza impugnata si limita a
riportare una conversazione di tipo “neutro”, senza peraltro che possa supplire il
più articolato discorso sviluppato dal primo giudice, atteso che lo stesso conclude
la sua disamina dando conto delle “difficoltà di comprensione” delle captazioni in
atti, ritenute tuttavia superabili alla stregua dell’affermata colpevolezza del LA
BANCA per i capi 37), 38) e 39), dai quali tuttavia il prevenuto è stato assolto in
appello, onde vi è necessità di una nuova e complessiva valutazione del
materiale probatorio, che dovrà essere compiuta dal giudice del rinvio.
Altrettanto dicasi per il reato sub 41), per il quale la sentenza impugnata
si limita ad ascitti ed insufficienti cenni, al limite della inesistenza fisica
dell’apparato motivazionale.

MANZI Alessandro [capi 18) e 19) – rapina aggravata e detenzione e porto di
arma conune: a. 3 di reclusione ed C 1.000,00 di multa, interdizione dai pubblici
uffici per anni 5]
27.

Quelle predisposto nell’interesse del detto imputato è il terzo ricorso in

esame a firma dell’Avv. Ettore F. Zagarese, che riproduce, almeno in parte,
l’impostazione dei precedenti.
In particolare, come negli altri già illustrati, esso reitera la denuncia sia
della violazione dell’art. 546 cod. proc. pen., stante l’assenza di una compiuta
esposizione critica delle ragioni della decisione, corredata da adeguata
confutazione delle tesi difensive, sia del preteso, mancato rispetto delle
prescrizioni dell’art. 270 dello stesso codice di rito, in tema di inutilizzabilità delle
captazioni in seno a procedimento diverso.
27.1

Per il resto, il ricorso medesimo si articola in ulteriori due doglianze, la

prima delle quali censura “la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla teste
FORCINITI Gilda”, il cui esatto apprezzamento avrebbe dovuto condurre

2r

interpretazione delle conversazioni intercettate, ancorché non particolarmente

all’assoluzione dell’imputato, atteso che le circostanze riferite valgono ad
escludere la compartecipazione del MANZI all’episodio delittuoso ascrittogli, non
avendo peraltro portata decisiva gli elementi che il ricorso assume essere stati
malamente valorizzati dalla Corte calabrese. Mentre l’ultimo profilo di critica
investe il trattamento sanzionatorio, in proposito sostenendosi che “una corretta
applicazione dell’art. 133 cp e dell’art. 62 bis cp avrebbe contenuto la pena
inflitta e concesso le circostanze attenuanti generiche prevalenti secondo una
valutazione complessiva della dinamica fattuale …”.
Come anticipato, per ciò che attiene alle questioni inerenti alla pretesa

violazione degli artt. 546 e 270 cod. proc. pen., vale quanto osservato nel
paragrafo 7. del presente CONSIDERATO IN DIRITTO – da intendersi
integralmente richiamato – a proposito della genericità e della manifesta
infondatezza delle questioni medesime, non essendovi nel ricorso in esame
elemento alcuno di differenziazione rispetto all’impostazione seguita dal ricorso
relativo al BROGNERI, di cui sono qui riprodotti testualmente i singoli passaggi
(con eccezione di quelli concernenti la doglianza elevata ai sensi dell’art. 268 co.
3 del codice di rito).
28.1

Relativamente alla contestazione delle statuizioni di condanna per i due

reati sub 18) e 19) – da affrontarsi congiuntamente, per via della stretta
interdipendenza esistenza fra gli addebiti – la censura difensiva è, insieme, non
consentita e generica: essa ripropone, infatti, la propria soggettiva lettura
dell’episodio incriminato, di per sé non ammissibile in sede di legittimità, senza
confrontarsi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata.
A quest’ultimo riguardo, risulta in larga misura totalmente ignorata e,
comunque, di fatto elusa, la parte di essa in cui la Corte territoriale dà conto
adeguatamente, ancor più se letta di concerto con la pronuncia del g.u.p.,
dell’esistenza di un solido corredo probatorio a carico dell’odierno ricorrente,
dalle dichiarazioni accusatorie, ancorché de relato, genuinamente provenienti da
Pierpaolo MANZO (in quanto captate in carcere, a sua insaputa), alle risultanze
dei tabulati telefonici e delle conversazioni intercettate, che offrono la
dimostrazione sia dell’accordo del prevenuto con uno degli originari coimputati,
Nicolas FOGGETTI, di recarsi nel paese (Mirto) limitrofo al luogo teatro della
rapina, sia dell’interruzione dei contatti giusto nell’arco temporale in cui il fatto
criminoso fu consumato, intorno alle 19.20 del 21.12.2011, contatti
sintomaticamente ripresi subito dopo, quando entrambe le apparecchiature
cellulari “agganciavano” la cella di Mandatoriccio, dove la rapina fu
effettivamente posta in essere. E, ancora, non vi è alcuna comparazione critica
neppure nella parte in cui la sentenza d’appello tratta del preteso alibi del

28.

MANZI, costituito dalle dichiarazioni della teste FORCINITI, sulla veridicità delle
quali poggia acriticamente il motivo in esame, che non si sofferma affatto sulla
dimostrazione, da parte dei giudici di merito, della sicura falsità di detta
deposizione – per la quale gli atti sono stati trasmessi, su sua richiesta, al p.m.
competente: cfr. pag. 44 sentenza g.u.p. – nascente dalla constatazione che, al
di là della pur rilevata intrinseca inverosimiglianza del racconto della ragazza, la
stessa colloca accanto a sé il MANZI, in quel di Mirto, nel corso di tutta la serata
del 21 dicembre, laddove – come detto – è stato rilevato che il suo telefono

28.2 Inammissibile, infine, è anche l’apodittico motivo residuo, in punto di
trattamento sanzionatorio, ancor più ove si consideri che la pena a carico del
prevenuto è stata determinata muovendo dal minimo edittale (limitatamente alla
componente detentiva, essendo di poco superiore la pena base pecuniaria)
previsto per il più grave reato di cui all’art. 628 cpv. cod. pen., poi
inopinatamente decurtato sulla scorta di attenuanti generiche pur dichiarate
equivalenti, in misura pari al disposto aumento per il reato satellite.
MANZI Pierpaolo [capi 1), 2), 3), 4), 5), 7), 9) – articolato in ben 20 episodi 13), 14) e 16) – tutti per violazione dell’art. 73 co. 4 D.P.R 309/90 – capo 10)
– ex art. 648 cod. pen. – e capo 11) – ex art. 75 D. L.vo 159/2011 – : a. 4 di
reclusione ed € 6.000,00 di multa, interdizione temporanea dai pubblici uffici per
anni 5]
29.

Anche il ricorso inerente alla posizione di Pierpalo MANZI è a firma del

succitato Avv. Ettore F. Zagarese ed esordisce formulando le già ricordate
deduzioni, relativamente al mancato rispetto del disposto degli artt. 546 e 270
cod. proc. pen., come pure dell’art. 268 co. 3 dello stesso codice.
29.1

Prosegue, quindi, l’atto d’impugnazione, denunciando l’illogica e sbrigativa

motivazione con cui il giudice d’appello avrebbe ritenuto gli elementi acquisiti in
atti idonei a legittimare la declaratoria di colpevolezza del prevenuto per tutti i
fatti di cessione di sostanza stupefacente a lui ascritti, ad onta del generalizzato
ricorso da parte dei protagonisti delle conversazioni – su cui si fondano le
denegate statuizioni di condanna – a “locuzioni criptiche e sintetiche”, sì da
legittimare gli ampi dubbi sul loro esatto significato, quale esplicitato per i singoli
episodi delittuosi, e da richiedere necessariamente elementi di conferma, di
converso del tutto assenti nella presente vicenda processuale: donde l’eccepita
violazione del disposto dell’art. 192 cod. proc. pen., come pure del principio di
offensività, posto che l’assenza di dati certi circa “la quantità (dello stupefacente)
che sarebbe stata oggetto di cessione” comporta la “impossibilità di valutare e
poi dimostrare l’entità della sostanza e la idoneità della stessa a produrre un

cellulare ha impegnato la cella di Mandatoriccio dalle 19.38 alle 22.40.

effetto drogante rilevante, e quindi la concreta lesione o messa in pericolo del
bene tutelato”.
29.2 II residuo profilo di doglianza attiene al trattamento sanzionatorio,
assumendosi a tale riguardo che, “previa concessione delle circostanze
attenuanti, denegate senza motivazione sul punto, la pena inflitta doveva essere
oltremodo contenuta nei minimi limiti edittali, alla stregua degli indici previsti
dalla legge”.
30.

Anche qui deve ritenersi operante l’integrale rinvio al precedente

questioni aventi ad oggetto la denunciata – ma inesistente – violazione degli
artt. 546, 270 e 268 co. 3 del codice di rito, inficiate da genericità e manifesta
infondatezza, stante la loro piena sovrapponibilità (anche testuale) alle
medesime questioni sollevate nell’ambito del ricorso relativo al BROGNERI.
30.1 Il medesimo rilievo di radicale genericità connota anche il profilo di
censura concernente le statuizioni di condanna per i fatti di droga.
Qui, per vero, risulta superfluo ripercorrere il discorso giustificativo svolto
dalla Corte distrettuale – e in precedenza, più ampiamente ancora, dal g.u.p. per ciascuno dei molteplici episodi ascritti al MANZI, definito come “l’imputato
principale del presente procedimento e punto di riferimento per il gruppo di

pusher a lui collegati”: ciò in quanto il ricorso – che affastella nell’ambito del
medesimo paragrafo le doglianze relative alle anzidette statuizioni, neppure tutte
oggetto di disamina – non svolge affatto una critica argomentata alle ragioni a
base delle singole declaratorie di colpevolezza, ma, al di là di enunciazioni
astratte di principi giurisprudenziali, si limita a dedurre una inesistente violazione
del canone di giudizio dettato dall’art. 192 cod. proc. pen. sulla scorta
dell’estrapolazione di selezionati passaggi delle conversazioni intercettate, in
assenza di alcuna doverosa visione d’insieme delle conversazioni medesime e,
più ancora, del complessivo materiale probatorio raccolto: vale a dire – a mo’ di
esempio e senza alcuna pretesa di completezza – omettendo di tenere in
considerazione i ricorrenti termini utilizzati in molteplici conversazioni; le pure
ricorrenti modalità dei fatti, talora contraddistinti da incontri in luoghi noti agli
interlocutori, sovente all’esito di rapidissimi contatti telefonici con soggetti noti
come tossicodipendenti – con i quali non sono emersi, né sono stati allegati,
rapporti di altro genere con il MANZI – talora da improbabili inviti a “prendere il
caffé” in piena notte presso l’abitazione ove il prevenuto trovasi [v. l’episodio n.
20 del capo d’imputazione 9)], o da altrettanto improbabili passaggi dalla casa
del medesimo per dargli gli auguri alle ore 03.30 (cfr. l’episodio n. 8 del
medesimo capo d’accusa); le esplicitate preoccupazioni di poter essere arrestato

28

paragrafo 7. del presente CONSIDERATO IN DIRITTO, per ciò che attiene alle

[v. l’episodio n. 17, sempre relativo al capo d’imputazione 9)]; il parimenti
esplicito riferimento al “fumo” che compare nella conversazione con il cognato,
Alfonso RUFFO, valorizzata in relazione al capo d’imputazione 16), ovvero il
riferimento implicito alla medesima droga di cui all’addebito sub 13), allorché il
MANZI, facendo il gesto di fumare, chiede alla moglie, Natasha RIZZO, recatasi
in carcere a visitarlo, se ha “cacciato” (= tolto via) “quella cosa di là”;

il

sequestro della dose di hashish a carico del CALVELLO, dopo lo scambio
intervenuto fra il MANZI ed il mediatore IAPICHINO, di cui si è già detto

E’ appena il caso di osservare, conclusivamente, che nessun pregio può
essere riconosciuto alle apodittiche obiezioni difensive in ordine alla tipologia
della droga “trattata” dal prevenuto – che, al di là del ricorso al principio del

favor rei, risulta positivamente identificarsi nello hashsih – ovvero ancora alla
capacità drogante della stessa, logicamente attestata dalla sistematicità dei fatti
di cessione, in assenza di elementi di sorta che possano deporre per il carattere
truffaldino delle condotte del MANZI, sistematicità che, per il numero di soggetti
riforniti e per il quantitativo di stupefacente ragionevolmente movimentato, è
espressione di sicura offensività dei fatti per cui è processo, da ritenersi anzi
tutt’altro che lieve.
30.2 Congrua è la motivazione a supporto della denegata applicazione del
beneficio di cui all’art. 62 bis cod. pen., come tale incensurabile in questa sede, a

fortiori alla luce delle generiche espressioni di stile del ricorso.
Del tutto apodittica, infine, è la doglianza in punto di pena, come tale
essa pure inammissibile, al pari, per quanto fin qui detto, del ricorso nella sua
globalità.
31.

Vi è, tuttavia, un ulteriore profilo, che merita di essere approfondito.
Come anticipato, le statuizioni di condanna per i fatti di reato sub 10) e

11) sono rimaste estranee alle specifiche doglianze formalizzate con il ricorso del
difensore dell’imputato. Nondimeno, occorre soffermarsi sull’addebito di cui al
capo 11), relativo alla contestata violazione dell’art. 75 d. I.vo 159/2011, poiché
in relazione ad esso il P.G. ha chiesto la pronuncia di una sentenza di
annullamento.
Ritiene in proposito il Collegio di dover dissentire dalla impostazione della
pubblica accusa.
Alla base della richiesta avanzata dal P.G. – come del resto esplicitato nel
corso della discussione orale – vi è la recente sentenza delle Sezioni Unite di
questa Corte, che il Collegio pienamente condivide, secondo cui “L’inosservanza

delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, da

nell’affrontare la posizione di quest’ultimo, in relazione all’addebito sub 2).

parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di
soggiorno, non configura il reato previsto dall’art. 75, comma secondo, D. Lgs. n.
159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle
prescrizioni c. d. specifiche; la predetta inosservanza può, tuttavia, rilevare ai fini
dell’eventuale aggravamento della misura di prevenzione” (così sent. n. 40076
del 27.04.2017, ric. Paternò, Rv. 270496).
Ciò posto, riveste valenza assorbente la constatazione che il capo
d’accusa di cui trattasi non contesta al MANZI unicamente l’inottemperanza alle

specifiche di “non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito
condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza” e, ancora, di
“non rincasare la sera più tardi delle ore 20.00”. Con la doverosa
puntualizzazione che proprio a dette ultime violazioni altresì fanno espresso
riferimento entrambe le motivazioni delle due concordi sentenze di merito.
Alla stregua di quanto precede, risulta dunque superfluo far luogo qui alle
ulteriori considerazioni che saranno svolte di seguito, nella disamina della
posizione concernente il coimputato SOLFERINO.

POMETTI Mauro Salvatore [capo 69): a. 1 di reclusione ed C 1.800,00 di
multa, previa derubricazione nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R
309/90 del fatto, relativo a sostanza stupefacente del tipo eroina]
32.

Mauro Salvatore POMETTI, tramite il ricorso presentato dal difensore di

fiducia Avv. Giovanni Bruno, eccepisce essenzialmente l’omesso apprezzamento,
ad opera della Corte d’appello, della dedotta questione d’inutilizzabilità delle
dichiarazioni provenienti da Vincenzo PACE, asseritamente sottoposto a fermo
sulla scorta delle risultanze di captazioni analogamente inutilizzabili, perché
eseguite sulla scorta di decreti adottati in assenza dei requisiti di legge;
dichiarazioni prese in esame dal giudice distrettuale unicamente sotto il profilo
dell’attendibilità e credibilità del propalante, peraltro malamente affermata, onde
“la Corte ha valorizzato aspetti e circostanze neutre ovvero poco credibili per
giungere all’immotivato giudizio di responsabilità” in ordine al capo 69) della
rubrica, pur più favorevolmente qualificato. Deduce, infine, che la giusta
valutazione dei criteri complessivamente stabiliti dall’art. 133 cod. pen. dovrà
condurre alla rideterminazione della pena, da mantenersi nel minimo edittale,
“ben potendo poi il giudice dell’appello nel rinvio applicare la normativa più
favorevole al reo”.
33.

Manifestamente infondato è il primo profilo di doglianza.
Il 26.07.2012 il POMETTI fu sottoposto a perquisizione personale ad opera

dei Carabinieri e trovato in possesso di gr. 0,2 di eroina, che riferiva ai militari di

prescrizioni di cui sopra, di carattere generico, bensì anche la violazione di quelle

aver acquistato dall’odierno ricorrente per il corrispettivo di C 20,00, fornendo
altresì precise indicazioni in ordine all’esatta ubicazione dell’abitazione del
proprio dante causa: ne discende che la pretesa inutilizzabilità dei decreti di
intercettazione che si assumono essere alla base del “fermo del PACE” – ciò che
non emerge in alcun modo dalle sentenze di merito, risultando altresì del tutto
apodittica la denuncia di inutilizzabilità di tali non meglio precisati decreti, per
“difetto di motivazione autonoma del giudice procedente”, nonché per
l’effettuazione delle operazioni di captazione mediante “impianti posti al di fuori

insegnamento del tutto consolidato,

“L’illegittimità della perquisizione non

invalida il conseguente sequestro, qualora vengano acquisite cose costituenti
corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di
sequestro non dipende dalle modalità con le quali le cose, oggettivamente
sequestrabili, sono state reperite, ma è condizionato unicamente all’acquisibilità
del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente
enucleabili dal sistema” (così, da ultimo, Sez. 2, sent. n. 15784 del 23.12.2016 dep. 29.03.2017, Rv. 269856; conf. Sez. 3, ord. n. 19000 del 13.01.2015, Rv.
263556).
Il discorso deve quindi spostarsi sull’ulteriore profilo di censura, attinente
alla valutazione di credibilità ed affidabilità del dichiarante, che il ricorrente
contesta senza un reale confronto con la compiuta argomentazione che la Corte
distrettuale – e, prima ancora, il g,u.p. – dedica al tema in questione, limitandosi
a cercare di accreditare la propria diversa valutazione, ignorando per di più
precisi e significativi dati rappresentati dal PACE e riscontrati dalle indagini (il
riferimento deve intendersi alle modalità di spaccio del POMETTI, nei pressi della
prorpia abitazione, riscontrate dagli agenti operanti il 25.11.2011, in occasione
del suo arresto per la cessione di una dose a tal Claudio CAVARRETTA, che
ammetteva la circostanza; fatto per il quale il prevenuto ha poi patteggiato la
pena relativa).
Egualmente inammissibile – perché del tutto generica – è la doglianza
finale, in tema di trattamento sanzionatorio, che consta della mera affermazione
della doverosità della irrogazione di una pena pari al minimo edittale, “valutati
tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p.” e la non meglio precisata “condotta
processuale” dell’imputato (non avendo ovviamente rilievo la pur richiamata
opzione esercitata per il rito abbreviato, con conseguente fruizione dello sconto
di pena di in terzo).

RIZZO Natasha [capo 13) – art. 73 co. 5 D.P.R. n. 309/90: m. 6 di reclusione
ed C 1.400,00 di multa; doppi benefici di legge]

della locale Autorità Giudiziaria” – è in ogni caso non conferente, posto che, per

34.

Natasha RIZZO contesta l’integrale conferma, da parte della Corte

catanzarese, della statuizione di condanna a suo carico, in relazione al fatto
oggetto dell’indicato capo 13) della rubrica, affidando al proprio difensore, Avv.
Ettore F. Zagarese, la redazione dei motivi d’impugnazione, che si snodano lungo
il medesimo canovaccio in precedenza descritto. Ossia attraverso la reiterazione
delle questioni già sollevate in sede di giudizio di secondo grado, ai sensi degli
artt. 546 e 270 cod. proc. pen., oltre che 268 dello stesso codice, nonché
attraverso la denuncia della “inadeguatezza” e dell’assenza di “coerenza logica”

dell’odierna ricorrente, basata sull’incongrua interpretazione della captazione del
colloquio intrattenuto in carcere dalla donna, nel corso della visita al marito
detenuto, a fronte di una conversazione da parte di interlocutori “avvezzi
all’utilizzo di locuzioni criptiche”, come tali abbisognevoli di ulteriori elementi di
supporto, nel caso di specie assenti in radice, con conseguente violazione del più
volte richiamato art. 192 del codice di rito, oltre che dei principi elaborati in tema
di concorso nel reato, ex art. 110 cod. pen.
Completa l’atto d’impugnazione la censura in tema di trattamento
sanzionatorio, assumendosi al riguardo che, “previa concessione delle
circostanze attenuanti, la pena inflitta doveva essere oltremodo contenuta nei
minimi limiti edittali, alla stregua degli indici previsti dalla legge .,.”.

35.

Per le questioni di rito non v’è che da ripetere il richiamo al precedente

paragrafo 7., che dà conto della sicura inammissibilità delle stesse, essendo solo
il caso di puntualizzare – per mero scrupolo di completezza – che il richiamo
all’art. 267 cod. proc. pen., che pure compare nel ricorso in esame, al di là della
genericità, non ha comunque una propria autonoma valenza, assumendosi
discendere l’insussistenza del requisito indiziario dall’indebita valorizzazione di
elementi acquisiti per effetto della (inesistente) violazione dell’art. 270 dello
stesso codice.
35.1 Quanto, poi, alla statuizione di colpevolezza, le due sentenze di merito
danno conto del tranquillizzante compendio probatorio acquisito a carico della
prevenuta (e del di lei marito, Pierpaolo MANZI: v. retro, paragrafo 30.1),
ponendo l’accento sul chiaro significato della domanda rivoltale – se, cioè, abbia
levato dal posto ove si trovava “quella cosa là” – che viene esplicitato dal gesto
del fumo con cui viene accompagnata, ad alludere palesemente – come leggesi
nella sentenza impugnata – alla identica parola, che identifica la “droga di tipo
leggero, comunemente detta

fumo”.

Ciò che – prosegue ancora la Corte

territoriale – trova conferma nella constatazione che la prevenuta, di fronte
all’interrogativo formulatole, “risponde positivamente, senza avere alcuna

che connoterebbe la motivazione posta a sostegno della ritenuta colpevolezza

esitazione o dubbio circa la natura della cosa da ‘cacciare’, ovvero da occultare,
dimostrando in tal modo di conoscere a cosa si riferisse il marito”, ossia a “droga
di tipo leggero”, al cui sistematico spaccio è stato già dimostrato essere dedito il
MANZI.
Con siffatto lineare costrutto argonnentativo il ricorso non si confronta
affatto, cercando d’introdurre elementi di ambiguità e perplessità che non hanno
alcuna ragion d’essere e che nascondono, all’evidenza, il tentativo di accreditare,

sic et simpliciter, una diversa lettura del materiale in atti, ancorché del tutto

comunque non consentita nella presente sede la lettura alternativa del materiale
probatorio, in quanto estranea alla struttura propria del giudizio di legittimità,
senza necessità di soffermarsi oltre sul punto.
35.2

Eguale valutazione d’inammissibilità s’impone anche in relazione alla

doglianza finale: le attenuanti generiche risultano essere state già concesse dal
primo giudice e la pena irrogata è solo lievemente superiore al minimo edittale,
sì da non richiedere il supporto di particolare motivazione, essendo peraltro
sintomatico che il ricorso de quo, al di là di vuote formule di stile, non indichi un
solo elemento concreto che la Corte abbia omesso colpevolmente di prendere in
considerazione, tale da rendere all’evidenza irragionevole l’esercizio della potestà
discrezionale in materia ad opera del giudice d’appello.
RUFFO Alfonso [capi 16) e 17) – art. 73 co. 4 D.P.R. n. 309/90: a. 2 di
reclusione ed C 3.000,00 di multa; doppi benefici di legge]
36.

Non dissimile da quella concernente la posizione della RIZZO, è

l’illustrazione del contenuto del ricorso che sempre l’Avv. Ettore F. Zagarese ha
predisposto per conto di Alfonso RUFFO, di cui è stata confermata

in toto la

condanna per i fatti di detenzione e spaccio a suo spaccio, quale irrogatagli dal
g.u.p. di Castrovillari.
Anche qui si assiste alla ribadita denuncia dell’avvenuta violazione degli
artt. 546, 270 e 268 co. 3 cod. proc. pen. (oltre che dell’art. 267 dello stesso
codice, negli stessi termini di cui sopra), come pure alla contestazione della
logicità dell’interpretazione, in chiave accusatoria, dell’unico elemento d’accusa
valorizzato a carico del prevenuto per entrambi gli addebiti, costituito dalla
conversazione dallo stesso intrattenuta il 17.04.2012 in carcere con il cognato
Pierpaolo MANZI, all’epoca detenuto, asseritamente contraddistinta da
“contenuto generico e non univoco”, in assenza di qualsivoglia “riferimento a
oggetti illeciti”, significativa semmai solo di “disagio economico”. Per finire con la
pure ricorrente censura in tema di trattamento sanzionatorio, negli stessi identici
termini testuali riportati in seno alla posizione della RIZZO.

3,31/41S–

imprecisata: il che non si sottrae ad un chiaro rilievo di genericità, essendo

37.

Per l’inammissibilità delle questioni procedurali vale anche qui il rinvio al

paragrafo 7., più volte richiamato.
37.1

Non dissimili da quelle di cui al precedente paragrafo 36.1 sono le

considerazioni da spendere in ordine alle doglianze che investono le due
statuizioni di colpevolezza: anche qui, infatti, si è in presenza di affermazioni
astratte, funzionali a veicolare inesistenti elementi di ambiguità e perplessità, a
fronte di conversazioni in cui – alla stregua delle emergenze riportate nella
sentenza impugnata ed anche in quella del g.u.p. – dapprima [capo 16)] il

gesto di fumare (“utilizzando il dito indice e medio della mano destra”), mentre il
RUFFO risponde di averla ricevuta, a sua volta “mimando il pagamento di una
somma di denaro con la mano destra” e parlando esplicitamente di “diecimila”,
dopo che già aveva pronunciato la parola “contanti”, per poi ribadire
nuovamente, a seguito delle insistenze del cognato, di averla “presa”; quindi
[capo 17)], nel mentre la discussione fra gli interlocutori si è spostata sul tema
della disponibilità di denaro, il RUFFO rappresenta al MANZI che “di fumo devo
recuperare quattrocento”,

specificando che ne mancano “trecento”.

Conversazioni che costituiscono ovviamente il fulcro a base del convincimento di
condanna e che, in concreto, non vengono affrontate

ex adverso,

così

legittimando il giudizio di inammissibilità.
37.2

Giudizio che va ripetuto anche in relazione alla censura finale: anche qui,

infatti, per un verso, non ha alcuna ragion d’essere il richiamo alle attenuanti
generiche, che sono già state riconosciute nella loro massima estensione dal
g.u.p.; per altro verso, la censura che investe direttamente il quantum di pena è
totalmente generica, risolvendosi nel richiamo a formule di stile – non a caso le
medesime, già ripetute per la RIZZO – pur in presenza di un fatto di reato,
quello sub 16), connotato da indubbia gravità, trattandosi dell’acquisto a fine di
spaccio di hashish per il corrispettivo di C 10.000,00, così palesando il supporto,
non certo episodico, fornito dal prevenuto al MANZI e la pervicacia nella
dedizione all’attività di spaccio pur dopo l’arresto del congiunto.
SOLFERINO Guglielmo [capi 70) e 71) – entrambi per violazione dell’art. 73
co. 1 D.P.R. 309/90 – capo 72) – ex art. 75 D. Lgs. 159/2011 – : a. 4, m. 2 di
reclusione ed C 22.000,00 di multa, interdizione temporanea dai pubblici uffici
per anni 5]
38.

Il ricorso personalmente redatto da Guglielmo SOLFERINO – di cui è stata

tenuta ferma la declaratoria di colpevolezza per i reati di cui sopra, pur con un
ridimensionamento del trattamento sanzionatorio – si articola attraverso due
profili di doglianza.

7,-

MANZI parla apertamente di “fumo”, anche qui mimando contemporaneamente il

38.1

Si deduce, in primo luogo, la violazione dell’art. 192 del codice di rito, ai

sensi dell’art. 606, co. 1

lett. b) ed

e),

cod. proc. pen., essendo stata

asseritamente fondata la contestata condanna sulle sole dichiarazioni rese da un
soggetto tossicodipendente, quale Vincenzo PACE, in assenza di qualsivoglia
ulteriore elemento di riscontro.
38.2 Secondariamente, si lamenta – sempre a mente dell’art. 606, co. 1 lett.

b) ed e), del codice di rito – il mancato inquadramento dei fatti in seno all’ipotesi
attenuata di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, cui avrebbe dovuto condurre

proveniente da ipotetico spaccio, con le conseguenti implicazioni in tema di
trattamento sanzionatorio.
39.

Del tutto generica è la contestazione dell’affidabilità del PACE, affidata

unicamente alla sua qualità di soggetto consumatore di sostanze stupefacenti,
senza l’allegazione di alcun concreto elemento in grado di inficiare il discorso
giustificativo svolto in proposito dai giudici di merito, che, anzi, non viene
neppure preso in considerazione.
Altrettanto dicasi con riferimento all’invocata derubricazione dei fatti sub
70) – spaccio sistematico di piccole quantità – e 71) – detenzione a fine di
spaccio di tre pacchi di eroina – in ordine alla quale è peraltro ancor dirimente, a
monte, la constatazione dell’estraneità della doglianza ai motivi di appello, con
conseguente violazione del disposto dell’art. 606 ult. co . del codice di rito.
40.

Ancorché quanto precede valga a dar conto dell’inammissibilità del

ricorso, occorre considerare che, come per il MANZI P., anche con riferimento
all’imputato di cui trattasi il P.G. ha sollecitato l’annullamento con rinvio,
limitatamente all’addebito di cui al capo 72) – per quanto detto, non contemplato
dai motivi della proposta impugnazione – avente ad oggetto la contestata e
ritenuta violazione dell’art. 75 d. I.vo 159/2011, per avere il prevenuto violato gli
obblighi connessi alla misura della sorveglianza speciale, cui era all’epoca
sottoposto, non avendo rispettato la prescrizione di vivere onestamente e
rispettare le leggi.
41.

Detta sollecitazione non può essere accolta.
La questione posta dalla richiesta del P.G. – che, naturalmente, trae

spunto, anche in questo caso, dalla già richiamata sentenza n. 40076/2017 delle
Sezioni Unite – inerisce alla individuazione e delimitazione dell’ambito in cui può
esercitarsi la cognizione del giudice dell’impugnazione inammissibile: dunque, in
ultima analisi, alla definizione del rapporto che intercorre, in sede di giudizio di

l’omessa apprensione tanto di sostanza stupefacente quanto di denaro

cassazione, fra ricorso inammissibile e cause di non punibilità, ex art. 129 cod.
proc. pen.
Sul punto soccorrono le lucide considerazioni che alla tematica in
questione – in quel caso funzionale alla risoluzione della questione inerente alla
valenza della prescrizione del reato maturata in data anteriore alla pronuncia
della sentenza d’appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure
dedotta con i motivi di ricorso – ha dedicato la sentenza n. 12602 del
17.12.2015 – dep. 2016 delle Sezioni Unite della Corte (ric. Ricci, Rv. 266818).

dell’articolato iter esegetico che ha contraddistinto l’elaborazione delle stesse
Sezioni Unite sul tema dell’inamissibilità del ricorso – a partire dall’iniziale
partizione fra cause di inammissibilità originarie e sopravvenute, mutuata dalla
distinzione fra dichiarazione d’impugnazione e presentazione dei motivi propria
del pregresso codice di procedura penale e nondimeno inizialmente ribadita,
malgrado la profonda differenza della disciplina introdotta dal vigente codice di
rito – che la categoria dell’inammissibilità si configura come unitaria, con l’ovvia
eccezione della rinuncia sopravvenuta (che presuppone l’esistenza di una
impugnazione rituale) e si caratterizza per l’inidoneità a determinare
l’instaurazione di un valido rapporto processuale: donde il coerente corollario,
per cui non è possibile riconoscere alle cause di non punibilità già maturate in
sede di merito “una loro effettività sul piano giuridico, rimanendo le stesse
relegate nella categoria di «fatti storicamente verificatisi ma giuridicamente
indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale»”.
Principio, quello teste enunciato, avente portata generale e tuttavia
suscettibile di deroga in ben precise ipotesi di carattere eccezionale, costituite
dalla aboliti° criminis,

dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della

norma incriminatrice su cui si sorregge l’imputazione e dalla estinzione del reato
per morte dell’imputato, ai sensi dell’art. 150 cod. pen., e sempre che sia stato
rispettato il termine per la proposizione dell’impugnazione, giacché,
diversamente, “il giudicato sostanziale finisce col coincidere con quello formale”.
In tali limitati casi, infatti, “l’inammissibilità dell’impugnazione diventa
recessiva”, per ragioni di agevole individuazione: nei casi di aboliti° criminis e
dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice, infatti, avendo il
giudice dell’esecuzione il potere-dovere, ex art. 673 cod. proc. pen., di far luogo
alla revoca della sentenza, ben si comprende che, per ragioni di economia
processuale, il giudice della cognizione, pur al cospetto di un ricorso
inammissibile, possa anticipare gli esiti obbligati che si produrrebbero
inevitabilmente nella fase esecutiva. Mentre la morte dell’imputato, che si
verifichi prima della condanna, comporta l’immediata risoluzione del rapporto

Ha dunque osservato l’Alto Consesso, all’esito dell’attenta ricostruzione

processuale, tanto che qualunque statuizione adottata successivamente al
decesso è tamquam non esset, stante il sopravvenuto venir meno della parte
processuale necessaria contro cui far valere la pretesa punitiva, ben
comprendendosi, anche in questo caso, che spetti al giudice della cognizione “il
potere-dovere di dichiararne l’inesistenza giuridica e di dare atto dell’intervenuta
estinzione del reato per morte dell’imputato anteriormente alla pronuncia
dell’anzidetto provvedimento …”.
Dunque, poiché nessuna di tali ipotesi derogatorie ricorre nella fattispecie

evoluzione nell’interpretazione della norma incriminatrice – l’accertato carattere
d’inammissibilità del ricorso preclude ogni diverso intervento.
TOCCI Andrea [capi 41), 42), 43), 45), 46), 48): a. 1, m.6 di reclusione ed
€ 2.000,00 di multa, previa derubricazione nell’ipotesi di cui all’art. 73 co. 5
D.P.R 309/90 dei fatti, relativi a sostanza stupefacente imprecisata; doppi
benefici di legge]
42.

L’Avv. Ettore F. Zagarese è l’estensore del ricorso presentato

nell’interesse di Andrea TOCCI, di cui la Corte d’appello – al di là della disposta
riduzione di pena – ha confermato la condanna per le plurime violazioni dell’art.
73 D.P.R. 309/90 di cui alle anzidette imputazioni.
La struttura dell’atto d’impugnazione si conforma sostanzialmente a
quella dei precedenti ricorsi a firma del difensore: esordisce, perciò, con la
rinnovata denuncia dell’inosservanza dei precetti stabiliti dagli artt. 546, 270 e
268 co. 3 cod. proc. pen.; prosegue, quindi, e si conclude con la contestazione
della (asseritamente) incongrua ed acritica valorizzazione del contenuto di
“intercettazioni dal numero esiguo e dal contenuto non univoco, altre invece dal
contenuto perfettamente neutro”, tali cioè da integrare, nella rilevata assenza di
elementi ulteriori di sorta, la dedotta violazione dell’art. 192 del codice di rito, in
tema di valutazione della prova, e dello stesso principio di offensività di cui
all’art. 49 cod. pen.
43.

Del tutto sovrapponibili alle precedenti sono le considerazioni che

l’illustrata impugnazione impone.
Ferma la valutazione d’inammissibilità per ciò che attiene alle questione
dedotte ai sensi dell’art. 546 del codice di rito e della disciplina delle
intercettazioni, giusta le considerazioni sviluppate nel paragrafo 7., per il resto si
assiste, ancora una volta, al tentativo di incrinare la solidità argomentativa del
discorso giustificativo svolto dai giudici di merito attraverso apodittiche negative,
l’introduzione di pretesi elementi di ambiguità, ovvero ancora l’estrapolazione di
singoli passaggi delle conversazioni captate, al di fuori della loro collocazione nel

– in cui si è in presenza non certo di una abolitio criminis, bensì solo di una

contesto di riferimento e della doverosa visione d’insieme delle risultanze
probatorie, semplicemente citando massime giurisprudenziali, relative a principi
condivisibili, avulsi dalla specificità dei fatti ed in spregio ai più volte ricordati
limiti entro cui è ammessa nella presente sede la contestazione
dell’interpretazione delle conversazioni oggetto di captazione, che costituisce
pacificamente

quaestio facti.

Il che, per l’effetto, travolge anche la pretesa

violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., essendo solo il caso di rilevare che del
tutto astratto si palesa l’assunto della mancata prova della reale offensività delle

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LA BANCA Antonio e rinvia per
nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro.
Dichiara inammissibili i ricorsi di tutti gli altri ricorrenti, che condanna al
pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di
C 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2018

Il consigliere estensore

Il presidente

condotte, formulato in totale assenza di elementi di prova in tal senso.

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