Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16837 del 06/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 16837 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: AGLIASTRO MIRELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO IGNAZIO FRANCESCO, nato il 16/01/1969 a CORIGLIANO CALABRO

avverso la sentenza del 17/10/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA AGLIASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
SIMONE PERELLI, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 06/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 17/10/2016, in
riforma della sentenza del 23/11/2015 del Tribunale di Castrovillari riqualificava
le condotte nei confronti di Russo Ignazio Francesco, sussumendole nella
fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 e rideterminava la pena
inflitta in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00; riqualificava la

pen. ed assolveva la stessa ricorrendo la causa di non punibilità di cui all’art. 384
comma 2 cod. pen.
L’imputato rispondeva del reato di illecita detenzione di stupefacenti perché
deteneva occultata in un barattolo di vetro contenente anche chicchi di riso, una
pietra di sostanza stupefacente di colore bianco del tipo cocaina per un peso
totale di grammi 28,5 racchiusa in un pezzo di busta di cellophane unitamente
ad un bilancino di precisione regolarmente funzionante, intriso di sostanza
stupefacente; ancora altre parti di buste di cellophane di forma circolare per il
confezionamento di dosi che apparivano destinate ad uso non esclusivamente
personale.
Si addebitava al ricorrente la condotta di detenzione a fini di spaccio dello
stupefacente rinvenuto nell’abitazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo,
al dato ponderale della sostanza drogante, alla quantità superiore lecitamente
detenibile, al possesso del bilancino, ai ritagli di cellophane rinvenuti: tutti
elementi sintomatici della finalizzazione alla cessione a terzi della sostanza
stupefacente rinvenuta.
Veniva inoltre confermata la confisca della somma di euro 740,00 di cui euro
570,00 rinvenuti nella tasca dei pantaloni al momento del controllo ed euro
170,00 nel cassetto del comodino dove erano custoditi la sostanza stupefacente,
il bilancino ed i ritagli di cellophane.
L’esclusione delle circostanze attenuanti generiche non era stata oggetto di
gravame. La misura della pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro
3.000,00 veniva spiegata in ragione della natura della sostanza qualificata come
droga pesante, della non occasionalità della condotta desumibile dai precedenti
specifici, sintomatici della personalità dell’imputato impermeabile alle precedenti
condanne e dell’inserimento nel mercato clandestino della droga, sebbene di non
elevata consistenza.
2. Ricorre per cassazione Russo Ignazio Francesco per i seguenti motivi:
1) art. 606 lett. b) cod. proc. pen. – inosservanza dell’art. 603 comma 2 cod.
proc. pen.: si lamenta la mancata riapertura dell’istruzione dibattimentale per

2

condotta contestata a Bianco Graziella nella fattispecie di cui all’art. 378 cod.

prova sopravvenuta: due giorni dopo l’emissione della sentenza di primo grado
erano pervenuti gli esiti degli accertamenti chimici dei Carabinieri di Vibo
Valentia da cui risultava il peso netto della sostanza in sequestro pari a 10,7
grammi di cocaina da cui erano ricavabili 71,7 dosi medie singole.
2) art. 606 lett. e) cod. proc. pen. – vizio di motivazione in relazione a
specifici rilievi dedotti nell’atto di appello e nei motivi aggiunti. Si argomenta che
non necessariamente il possesso di bilancino e ritagli di cellophane sono
indicativi della intenzione di confezionare plurime dosi da cedere a terzi, in uno

dall’attività di pescheria;
3) art. 606 lett. e) cod. proc. pen. – omessa motivazione in relazione allo
specifico motivo di appello riguardante le circostanze attenuanti generiche, per
non essere state accertate particolari modalità insidiose di attività di spaccio.
4) art. 606 lett. e) cod. proc. pen. – omessa motivazione del motivo di
appello riguardante la diminuzione di pena per il giudizio abbreviato
erroneamente negata, rito che era stato chiesto subordinatamente
all’accertamento dello stato di tossicodipendenza del ricorrente.
5) art. 606 lett. e) cod. proc. pen. – carenza e manifesta illogicità della
motivazione con riferimento alla confisca delle somme di euro 570,00 rinvenute
nella tasca dei pantaloni e di euro 170,00 nel cassetto del comodino. L’imputato
aveva acquistato il pezzo di cocaina del peso di 10,7 grammi netti da destinare
ad accumulo scorta per esclusivo consumo personale.
6) art. 606 lett. e) cod. proc. pen. – manifesta illogicità della motivazione e
travisamento della prova in ordine alla ritenuta confiscabilità di parte del denaro
avuto riguardo ai redditi familiari derivanti dall’attività di pescheria ed alle
dichiarazioni rese dalla figlia del ricorrente, all’udienza del 27/10/2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
2. Il primo motivo appare inconducente, poiché gli esiti degli accertamenti
chimico-tossicologici svolti dai Carabinieri si rivelavano superflui nel contesto
probatorio acquisito, in quanto non avrebbero apportato alcuna modifica in tema
di responsabilità dell’imputato) avendo la Corte di Appello riconosciuto la
ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5. d.P.R. n.309/90.
3. Il secondo motivo è del pari infondato non essendosi verificato alcun
travisamento del dato indiziario costituito dai ritagli di cellophan, asseritamente
utilizzati per portare con sé le dosi necessarie per uso quotidiano: tali involucri
per il confezionamento della droga erano conservati assieme al bilancino

3

allo stato di tossicodipendenza del Russo, alla capacità di produrre redditi leciti

elettronico intriso di cocaina, alle somme di denaro ed alla droga contenuta nel
barattolo, all’interno del cassetto del comodino, modalità sintomatiche di
detenzione finalizzata alla cessione, anche, considerazione della non credibile
giustificazione del possesso del bilancino

“per evitare di essere frodato

nell’effettuare l’acquisto di quantitativi superiori alla singola dose giornaliera”.
Le censure prospettate devono respingersi in quanto sostanzialmente
orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello
– e finanche dinanzi al Giudice di prime cure – che tuttavia risultano ampiamente

sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali.
4. Il terzo motivo è infondato poiché l’esclusione delle circostanze attenuanti
generiche, contrariamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non erano state
oggetto di gravame e ciò esclude che tale motivo possa essere preso in
considerazione in sede di legittimità.
5. Il quarto motivo è infondato poiché correttamente non era stato ammesso
il rito abbreviato, avuto riguardo alla intuitiva superfluità dell’accertamento dello
stato di tossicodipendenza del ricorrente, cui era condizionato l’accesso al rito
speciale, circostanza non necessaria ed indispensabile ai fini della decisione ai
sensi dell’articolo 438 comma 5 cod. proc. pen., anche tenuto conto della
applicazione della fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90.
6. Con il quinto motivo si contesta la confisca delle somme rinvenute
addosso all’imputato e nel cassetto del comodino. A nulla rileva la allegazione di
un reddito lecito conseguito dall’imputato derivante dall’attività di pescheria,
ancorchè intestata alla figlia convivente. Secondo l’assunto difensivo, il denaro
rinvenuto doveva servire per acquistare dall’azienda

“Ittica Schiavonea”

il

prodotto ittico da rivendere nel proprio esercizio; in ogni caso, i redditi del nucleo
familiare scaturenti dalla fiorente attività di rivendita del pesce erano sufficienti a
giustificarne il possesso nella entità rinvenuta, come dimostrato dalle fatture
prodotte. La Corte di merito ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione
prospettata dalla difesa, dando conto delle univoche risultanze probatorie: il
denaro contante, rinvenuto il giorno dell’arresto deve considerarsi provento
del’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti, non essendo emerso che la
figlia avesse versato al padre il proprio contributo settimanale per l’attività di
ausilio al commercio del pesce, mentre parte del denaro era conservata nel
cassetto insieme alla droga ed agli altri oggetti custoditi. In questa sede, a fronte
di una corretta ricostruzione del compendio storico-fattuale, non può ritenersi
ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse
ipotesi ricostruttive dei fatti oggetto della regiudicanda.

4

vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero tese a

7. Anche il sesto motivo è infondato, trattandosi di un corollario rispetto alle
argomentazioni svolte nel precedente motivo, sebbene prospettato sotto le
sembianze del “travisamento della prova in ordine alla confiscabilità di parte del
denaro”. Il ricorrente ribadisce la circostanza che il denaro doveva servire per
acquisti periodici di prodotti ittici in giorni stabiliti della settimana. Egli ritiene di
avere comprovato la riferita circostanza alla stregua delle fatture prodotte;
tuttavia, si rileva che esse sono dimostrative di esborsi già effettuati e non
giustificano certamente l’ammontare di denaro contante rinvenuto in suo

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 06/02/2018

possesso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA