Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16835 del 24/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16835 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BETTERO ALESSANDRO N. IL 19/11/1967 parte offesa nel
procedimento c/
avverso l’ordinanza n. 1440/2014 PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE di PADOVA, del 26/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Data Udienza: 24/03/2016

RITENUTO IN FATTO
1. L’avvocato Lamonica impugna per cassazione, in qualità di difensore
della persona offesa Bettero Alessandro, il provvedimento con cui il Pubblico

in archivio una denuncia in merito ad un preteso reato di sostituzione di persona
a carico di Sartorio Ugo ed altri.
2. Il ricorrente lamenta l’abnormità dell’atto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il provvedimento con cui il Pubblico Ministero ha disposto inviarsi in
archivio la denuncia, non ravvisando nella stessa alcuna compiuta notizia di
reato, non è impugnabile.
La denuncia dell’odierno ricorrente, infatti, è stata iscritta, in base a
valutazione rimessa all’esclusivo apprezzamento del RM., nel registro dei fatti
non costituenti reato denominato modello 45 (e non già nel registro delle notizie
di reato previsto dall’art. 335 cod.proc.pen.).
Di tal che il provvedimento di diretta trasmissione in archivio
(“cestinazione”) può essere adottato dallo stesso procedente P.M. e, non
possedendo natura giurisdizionale, è inoppugnabile quantunque eventualmente
illegittimo (v. Cass. Sez.Un. 22 novembre 2000 n. 34, Sez.Un. 11 luglio 2001 n.
34536, Cass. Sez. III 19 settembre 2003 n. 37346 e Sez. VII 15 novembre 2012
n. 48888).
3. L’atto impugnato neppure può essere definito abnorme.
Sulla scorta dell’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (v.
sentenza 26 marzo 2009 n. 25952) si è affermato che è affetto da vizio di
abnormità, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singolarità e
stranezza del suo contenuto risulti avulso dall’intero ordinamento processuale,
ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si
esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni
ragionevole limite; sotto altro profilo, si è detto che l’abnormità può discendere
da ragioni di struttura allorché l’atto si ponga al di fuori del sistema organico
della legge processuale, ovvero può riguardare l’aspetto funzionale nel senso che
1

Ministero presso il Tribunale di Padova ha disposto il 26 marzo 2015 trasmettersi

l’atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi
del processo e l’impossibilità di proseguirlo.
Dal suddetto orientamento, che fa riferimento ad una concezione
limitativa di atto abnorme, incentrata essenzialmente sul profilo dell’abnormità
strutturale, derivano gli effetti che seguono: il provvedimento con cui il P.M.
archivi autonomamente una denuncia non è abnorme; la conclusione si giustifica

l’atto o il provvedimento che si vuole rimuovere rientri nei poteri del Giudice che
lo ha adottato, e cioè discenda da un potere riconosciuto o attribuito dalla legge,
dato che in tal caso nessuna estraneità al sistema può evidenziarsi.
Così è nell’ipotesi in cui si faccia valere l’inosservanza di norme che
prevedono l’adozione di un determinato atto a date condizioni di fatto, e
l’eventuale insussistenza delle stesse ne determina l’illegittimità ma non
l’abnormità e, quindi, si tratterà di un provvedimento “contro norma” ma non
“extra norma”; si aggiunge che la configurazione di un atto abnorme non
richiede verifica ulteriore rispetto a quella concernente l’assenza di potere del
Giudice di provvedere, con la conseguenza che il ricorso per cassazione con
denuncia di abnormità non può autorizzare la verifica, in sede di legittimità, di un
vizio di legge del provvedimento, ex articolo 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.,
salvo eludere lo stesso fondamento del concetto di abnormità e porre nel nulla il
principio di tassatività delle impugnazioni.
Orbene, per quanto dianzi evidenziato, ne deriva che nella specie
l’impugnato provvedimento non si appalesa affatto caratterizzato dall’assoluta
estraneità al sistema processuale e che, in definitiva, non possa essere tacciato
della chiesta abnormità tale da determinarne l’annullamento ad opera di questa
Corte.
4. Per concludere, dalla ritenuta inammissibilità deriva la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in
favore della Cassa delle Ammende.
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24 marzo 2016.

con l’affermazione che non si può ricorrere alla categoria dell’abnormità quando

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA