Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16834 del 06/04/2018
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16834 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TRAMACERE PIERO nato il 12/01/1966 a GALATINA
avverso l’ordinanza del 13/10/2017 del TRIBUNALE DI LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Elisabetta CENNICOLA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Francesco VERGINE, che ha concluso riportandosi alla
dichiarazione di rinuncia al ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 13/10/2017, il Tribunale di Lecce, in sede di
appello, confermava l’ordinanza in data 13/9/2017 con la quale il G.i.p. dello
stesso Tribunale aveva applicato a Piero Tramacere la misura cautelare
interdittiva della sospensione dai pubblici uffici per la durata di sei mesi
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Data Udienza: 06/04/2018
limitatamente al reato di concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso
denominata “Sacra ‘Corona Unita” (capo 6).
Il Tribunale, invece, annullava l’ordinanza in ordine ai reati ex art. 479
cod. pen. (capo G7) e 326 cod. pen. (capo G8) per mancanza della gravità
indiziaria.
2.
Ha proposto ricorso Piero Tramacere, chiedendo l’annullamento
dell’ordinanza.
hanno rinunziato al ricorso, avendo il G.i.p. revocato la misura cautelare in data
16/2/2018, successivamente alla presentazione dell’impugnazione.
3.
La rinuncia al ricorso in ragione della sopravvenuta carenza di
interesse comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.
In considerazione dei motivi della rinuncia, non si ravvisa colpa in capo
al ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13 giugno 2000), cosicché lo stesso viene condannato solo al
pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 592, comma 1, del codice di
rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso il 6/4/2018.
Il Consigliere estensore
Preto Messini D’Agostini
esidente
lotallevi
Con atto depositato il 27/3/2018 il ricorrente ed i suoi difensori di fiducia