Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16833 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16833 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIRIVI’ FLORIANO nato il 25/01/1981 a MESAGNE

avverso l’ordinanza del 13/10/2017 del TRIBUNALE DI LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Elisabetta CENNICOLA, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza con
rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13/10/2017, il Tribunale di Lecce, in sede di
riesame, confermava l’ordinanza in data 13/9/2017 con la quale il G.i.p. dello
stesso Tribunale aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a
Floriano Chirivì per i reati di partecipazione all’associazione di tipo mafioso
denominata “Sacra Corona Unita” (capo 6) ed a quella finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti (capo 7).
1

Data Udienza: 06/04/2018

2. Propone . ricorso Floriano Chirivì, a mezzo del pr loprio difensore di
fiducia, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen. in relazione agli artt. 292 e 125 del
codice di rito.
2.1. Il ricorrente deduce che il Tribunale del riesame ha omesso di
esaminare l’eccezione proposta dalla difesa con i motivi nuovi, depositati
all’udienza camerale, inerente alla mancanza di autonoma valutazione da parte

condotte delittuose contestate.
2.2. In secondo luogo la difesa denuncia l’errore in cui, dopo il G.i.p.,
sarebbe caduto anche il Tribunale, ritenendo sussistenti le esigenze cautelari
sulla base di precedenti condanne per reati associativi, invero insussistenti, come
già rilevato in sede di riesame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato per infondatezza dei motivi proposti.

2.

Il primo motivo è enunciato in termini generici, non avendo il

ricorrente riproposto le specifiche doglianze sulla mancanza di una autonoma
valutazione da parte del G.i.p. dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze
cautelari, doglianza implicitamente disattesa dal Tribunale del riesame.
La mancanza di una esplicita risposta all’eccezione di nullità sollevata
dalla difesa non comporta la nullità del provvedimento impugnato.
Anche in sede cautelare (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari,
Rv. 264938) è stato ritenuto applicabile il principio, pur se riferito al giudizio di
merito, secondo il quale «l’inammissibilità originaria della doglianza, così come
dedotta con l’atto di appello, rende del tutto irrilevante il fatto che la Corte
territoriale non abbia preso in considerazione il relativo motivo, in quanto
l’originaria inammissibilità della censura formulata con l’atto di appello (non
esaminata in sede di gravame) non cagiona alcun pregiudizio concreto e
renderebbe del tutto superfluo l’accoglimento della censura dedotta nella
presente sede, sotto il profilo della carenza di motivazione; infatti l’eventuale
accoglimento della doglianza non avrebbe alcun esito favorevole della
valutazione del motivo di impugnazione in sede di giudizio di rinvio, sicché in
concreto si deve registrare una sostanziale carenza di interesse da parte del
ricorrente» (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157; in senso

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del G.i.p. delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza per le

esattamente conforme v. Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv.
265878).
Dall’esame dell’ordinanza genetica l’eccezione risulta manifestamente
infondata.
Va ricordato che, secondo il diritto vivente, il requisito introdotto all’art.
292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 impone
al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al
compendio indiziario un significato coerente all’integrazione dei presupposti

riscrittura “originale” degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze
cautelari (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648; Sez. 3, n. 2257
del 18/10/2016, dep. 2017, Burani, Rv. 268800; Sez. 3, n. 28979 del
11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350; Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep.
2016, Belsito, Rv. 266428; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, Calandrino, Rv.
265984).
Detto obbligo non è violato per il solo fatto che il giudice riporti – pure in
maniera pedissequa – atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta
del pubblico ministero, riguardando tali elementi esclusivamente i profili
espositivi del fatto (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507; Sez.
2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970).
In proposito è stato efficacemente osservato che il concetto di autonoma
valutazione espresso dal legislatore «non può che essere inteso come
valutazione “non condizionata” che è cosa ben diversa da una valutazione “non
conforme” in quanto, se così non fosse, si dovrebbe giungere al paradosso di
sostenere che il Giudice potrebbe dimostrare la propria “autonomia” (così da
evitare vizi dell’emittendo provvedimento cautelare) solo non accogliendo (in
tutto od in parte) la richiesta del Pubblico Ministero o ricorrendo, pur in presenza
di fatti di palese evidenza e di univoca interpretazione, a motivazioni distoniche
rispetto a quelle del Pubblico Ministero che però portino comunque al medesimo
condiviso risultato» (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Pellegrino, Rv. 266336).
Nel caso di specie, il G.i.p. del Tribunale di Lecce, dopo avere riportato le
risultanze delle attività di indagine, in larga parte costituite dagli esiti delle
intercettazioni, ha dato dimostrazione di avere compiuto un’autonoma
valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, facendo seguire alla
sostanziale trascrizione della richiesta del P.M. le proprie valutazioni, con
contenuto grafico volutamente diverso, che danno anche il segno di un tale
giudizio.
Una conferma che il G.i.p. ha compiuto detta valutazione è data anche
dal fatto che la richiesta del Pubblico Ministero sia stata respinta integralmente

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normativi per l’adozione della misura, ma non implica la necessità di una

per due indagati e, quanto ad altri due indagati, per un capo d’imputazione. In
proposito, si è” affermato che l’obbligo dell’autonoma valutazione deve ritenersi
assolto «quando l’ordinanza, benché redatta con la tecnica del cd. copia-incolla,
accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per
alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice costituisce di per
sé indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta
cautelare, nell’intero complesso delle sue articolazioni interne» (Sez. 2, n. 25750
del 04/05/2017, Persano, Rv. 270662; Sez. 6, n. 51936 del 17/11/2016, Aliperti,

3. Quanto al secondo motivo, preso atto che il ricorrente ha omesso di
allegare il certificato del casellario giudiziale, a dimostrazione dell’esattezza della
propria deduzione, va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che
deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti
specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione,
così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze
(Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del
10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti,
Rv. 260994; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723).
Nella sentenza più recente fra quelle citate la Corte Suprema ha
esaminato una fattispecie analoga a quella di cui ora si tratta, avendo il
ricorrente lamentato l’assenza di precedenti condanne per estorsione ma omesso
di allegare il certificato del casellario giudiziale e di indicare per quali altri fatti
era già stato condannato.
In ogni caso il motivo è infondato.
Il G.i.p., infatti, ha evidenziato che il ricorrente è stato condannato alla
pena detentiva di tre anni e otto mesi di reclusione per il reato ex art. 73 d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309 (pag. 431) e che lo stesso era stato in passato controllato
“unitamente a Clemente Benito [….] pregiudicato per reati associativi” (pag.
458).
Appare evidente, dunque, che la pregressa condanna fosse riferibile a
Clemente e non a Chirivì.
Inoltre – ed è questo l’aspetto dirimente – per i reati associativi dei quali
il ricorrente è accusato, vi è tuttora la presunzione (in entrambi i casi relativa) di
sussistenza delle esigenze cautelari, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc.
pen. (da ultimo v. Sez. 2, n. 18161 del 06/03/2018, Ciervo, n.m.; Sez. 5, n.
47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017,
Cocciolo, Rv. 270062), per superare la quale la difesa non ha svolto alcuna
deduzione.

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Rv. 268523; Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807).

4. Al «rigetto dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 Cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del
ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter delle norme di
attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al
direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co. 1-ter disp.
att. cod. proc. pen.
Così deciso il 6/4/2018.

Il Consigliere estensore
Pero Messini D’Agostini
si dente
ni D’otallevi

provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

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