Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16832 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16832 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

SEMPLIFICATA
SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
COLUCCIA MICHELE nato il 10/03/1959 a GALATINA
COLUCCIA ANTONIO nato il 23/02/1957 a GALATINA
FIORITO GIUSEPPE SALVATORE nato il 01/11/1965 a CUTROFIANO

avverso l’ordinanza del 03/10/2017 del TRIBUNALE DI LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Elisabetta CENNICOLA, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza con
trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce, sezione per il riesame;
uditi i difensori avv. Pantaleo CANNOLETTA e avv. Francesco VERGINE per
Michele Coluccia, avv. Giovanni ARICO’ e avv. Luigi GRECO per Antonio Coluccia,
avv. Donato SABETTA per Giuseppe Salvatore Fiorito, che hanno concluso per
l’accoglimento dei ricorsi.

1

Data Udienza: 06/04/2018

RITENUTO IN FATTO . E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 3/10/2017, il Tribunale del riesame di Lecce,
accogliendo l’appello del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del G.i.p. dello
stesso Tribunale in data 13/1/2017, applicava ex art. 310 cod. proc. pen. la
misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Antonio Coluccia,
Michele Coluccia e Giuseppe Salvatore Fiorito per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R.

152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (capo C), e
416 bis c.p. (capo G).

2. Propongono tre distinti ricorsi Antonio Coluccia, Michele Coluccia e
Giuseppe Salvatore Fiorito, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza sulla base di
vari motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come
disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
I tre ricorrenti, con analoghe argomentazioni, deducono in via
preliminare la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in
relazione all’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., che prevede il principio di
immutabilità del giudice, applicabile anche in sede cautelare, la cui inosservanza
comporta la nullità del provvedimento impugnato: l’udienza camerale del
26/9/2017 fu celebrata davanti ad un Collegio in composizione parzialmente
diversa da quello che poi emise l’ordinanza impugnata, con deposito del
dispositivo avvenuto il 3/10/2017 e della motivazione in data 5/12/2017.

3. La circostanza dedotta dai ricorrenti risulta per tabulas dal verbale
dell’udienza camerale, dal dispositivo dell’ordinanza depositato il 3/10/2017 e
dalla motivazione depositata il 5/12/2017.
La composizione del collegio del Tribunale del riesame che ha assistito
alla discussione il 26/9/2017 ed ha assunto la riserva è diversa per una unità
dalla composizione del Collegio che ha deciso, come risultante dal dispositivo e
dalla motivazione dell’ordinanza: il secondo giudice che presenziò all’udienza fu
la dott.ssa Pia Verderosa, mentre quello che compose il Collegio deliberante fu la
dott.ssa Anna Paola Capano.
L’ordinanza, dunque, deve essere annullata in quanto emessa
(dispositivo e motivazione) da un Collegio diverso da quello avanti il quale fu
svolta l’udienza, in violazione del principio di immutabilità del giudice, sancito a
pena di nullità assoluta, dall’art. 525, comma 2, del codice di rito.

2

9 ottobre 1990, n. 309, aggravato ex art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n.

Detta disposizione – secondo la costante e condivisibile giurisprudenza di
legittimità – si estende anche alle decisioni assunte nei giudizi di impugnazione •
cautelare (Sez. 1, n. 13599 del 22/11/2016, dep. 2017, Sarr, Rv. 270057; Sez.
4, n. 38122 del 13/05/2014, Valenti, Rv. 261405; Sez. 1, n. 25806 del
12/06/2007, Labroca, Rv. 237369; Sez. 3, n. 43803 del 29/10/2008, Marcucci,
Rv. 241501; Sez. 3, n. 14755 del 02/03/2004, Di Fusco, Rv. 228529).
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del
ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter delle norme di

al direttore dell’istituto penitenziario in cui gli indagati si trovano ristretti, perché
provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di Coluccia Michele, Coluccia
Antonio, Fiorito Giuseppe Salvatore e rinvia per nuovo esame con integrale
trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame delle misure
coercitive.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co.
disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 6/4/2018.
Sentenza a motivazione semplificata.
Il Consigliere estensore
, Piero Messini D’Agostini
—411:0_

Ir

vt.

1-ter

attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa

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