Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16832 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16832 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SANGINESI KATIA N. IL 30/06/1967
2) DI MODICA FABIO N. IL 21/05/1971
3) APOSTOL CALIN N. IL 06/08/1974
4) ALEXANDRU VIRGIL N. IL 22/10/1970
avverso la sentenza n. 4698/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 04/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.
IN primo luogo il ricorrente non fornisce alcuna indicazione in ordine alla
formulazione delle richieste del riconoscimento dei benefici della
sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna,
con la conseguenza che non è desumibile dal testo del provvedimento
impugnato una ipotesi di carenza di motivazione. Va infine, comunque
osservato, che la descrizione del fatto e la valutazione espressa dalla Corte
territoriale in termini di gravità desunta dal fatto che gli imputati hanno
costituito un “gruppo organizzato”‘ di cui facevano parte soggetti
“pregiudicati” anche per reati specifici la cui pericolosità appare del tutto
evidente”. A fronte di siffatta motivazione, denotativa di un giudizio
prognostico sfavorevole, la difesa non ha posto in evidenza alcun elemento
di fatto in base al quale possa ritenersi erronea, contraddittoria o
manifestamente illogica la motivazione del provvedimento impugnato.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di E
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso Roma il 4.12.2012

Gli imputati ricorrendo per Cassazione avverso il provvedimento in
epigrafe riportato, lamentano:
1) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 163 e 175 c.p., perchè la
Corte territoriale ha omesso di motivare in merito alla concessione dei
benefici della sospensione condizionale della pena e della non
menzione della condanna nel certificato penale

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