Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16831 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16831 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BURRASCANO CRISTIAN ALESSANDRO N. IL 30/12/1973
2) D’ANTONI ILIANA N. IL 19/02/1968
3) BURRASCANO MASSIMO N. IL 30/12/1973
4) BURRASCANO GIUSEPPE N. IL 14/10/1970
5) MANTINEO BARTOLO N. IL 04/12/1972
avverso la sentenza n. 684/2012 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del
13/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 04/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi sono manifestamente infondati.
Nessuno dei ricorrenti indica la causa di proscioglimento prevista dall’art.
129 cpp, che erroneamente, non segnalata neppure dai difensori in sede di
accordo ex art. 444 c.p.p, non sarebbe stata considerata dal giudice nella
decisione impugnata. Conseguentemente gli atti di gravame difettano dei
requisiti previsti dall’art. 581 IA comma lett. c) c.p.p.
A ciò deve aggiungersi che:
1) “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta
delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di
controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. [Cass.
pen., sez. I, 10.1.2007 in Ced Cass. Rv 236622].
Per le suddette ragioni i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti devono
essere condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno della
somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende ravvisandosi nella
condotta del ricorrente estremi di responsabilità ex art. 616 c.p.p. [Corte
Cost. 13.6.2000 n. 186]

P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle
ammende.
Così decisi
Il Giudic
Dr.UgoD

oma il 4.12.2012
ore
sien

PO !TATA.
IN CANCELLERIA

12 APR 2013
Il Funzionerio G3udizicri0

Gli imputati BURRASCANO Giuseppe, BURRASCANO Massimo, D’ANTONI
Liliana, MANTINEO Bartolo, BURRASCANO Cristian Alessandro, con separati
atti, fra loro peraltro pienamente sovrapponibili per il contenuto delle
censure, ricorrendo per Cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe
lamentano:
– il vizio di carenza di motivazione perché il giudice non avrebbe
esplicitato in modo completo le ragioni per le quali non ricorre una causa
di applicazione dell’art. 129 cpp.

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