Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16830 del 22/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16830 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
MIGLIACCIO ELENA, nata il 03/05/1972, contro l’ordinanza del 13/11/2017 del
Tribunale del riesame di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto;

FATTO e DIRITTO

1. Migliaccio Elena – indagata per il reato di truffa aggravata – ha proposto
ricorso per cassazione contro l’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del
riesame di Salerno aveva rigettato la richiesta di riesame contro l’ordinanza con
la quale il giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale le aveva
applicato la misura degli arresti domiciliari – deducendo:
1.1. la violazione dell’art. 309/9 cod. proc. pen. avendo il tribunale deciso
sulla richiesta di riesame in data 13/11/2017 nonostante gli atti fossero
pervenuti il giorno 2/11/2017 e per essere stato «il deposito della motivazione
comunicato al difensore oltre i 30 giorni previsti, il 14/12/2017»;

Data Udienza: 22/03/2018

1.2. la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. per avere il tribunale motivato
sul pericolo di recidiva in modo tralaticio e sulla base di mere supposizioni e,
comunque, per non avere concesso altre misure meno afflittive.

2. Il ricorso è inammissibile essendo entrambe le censure manifestamente
infondate posto che:
Ad 1.1.: i termini sono stati rispettati in quanto la decisione risulta essere
stata deliberata il 13/11/2017, essendo il 12/11/2017 un giorno festivo
(domenica) con conseguente applicazione dell’alt 172/3 cod. proc. pen. (Cass.

17434/2015 Rv. 263471); la motivazione risulta, poi, essere stata depositata
entro i successivi trenta giorni e cioè il 11 dicembre 2017 (e non il 14/12/2017
che, secondo quanto afferma lo stesso difensore, corrisponde alla data di
comunicazione dell’ordinanza e, quindi, come tale irrilevante ex art. 309/9 cod.
proc. pen.) come attestato dal timbro in calce apposto dalla cancelleria;
Ad 1.2.: il tribunale ha desunto il pericolo di recidiva dalle modalità e
circostanze di compimento del reato le quali «attestano l’inserimento della
Migliaccio in un gruppo organizzato dedito in modo professionale e continuativo
all’esecuzione di truffe del tipo di quelle oggi in contestazione». Tale
affermazione è stata effettuata dal tribunale sulla base di precisi dati fattuali:
non è vero, quindi, che il pericolo di recidiva è stato fondato su mere
supposizioni.
Di conseguenza, la suddetta motivazione fondata, lo si ripete, su dati
oggettivi, non è censurabile in questa sede in quanto risulta congrua, logica e
coerente con gli evidenziati dati fattuali.
Ugualmente incensurabile deve ritenersi la motivazione nella parte in cui il
tribunale ha ritenuto adeguata la sola misura custodiale, seppure nella forma
attenuta degli arresti domiciliari (pag. 5).

3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
2.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
duemila a favore della Cassa delle Ammende.

2

(7

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso il 22/03/2018

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