Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1683 del 05/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 1683 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SACCO PAOLO N. IL 23/06/1954
avverso la sentenza n. 1219/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
julrz.
che ha concluso per
my tfb

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 05/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Palermo con sentenza 17.1.2012 ha confermato quella
del Tribunale di Trapani, che aveva riconosciuto Sacco Paolo colpevole del reato di cui

mesi sei di reclusione, con le pene accessorie di legge.
Ha motivato la decisione ritenendo che dalle risultanze sui controlli alle fatture
effettuati dalla Guardia di Finanza – confermati in dibattimento dal teste escusso – era
emerso che la società ACSA sas, di cui l’imputato era legale rappresentante, aveva
ricevuto una fattura da parte della Superpagine srl relativa ad una operazione
inesistente, poi regolarmente annotata nel registro degli acquisti IVA dell’anno 2007,
inserendo in tal modo una fittizia posta passiva nella dichiarazione annuale.
2. L’imputato censura il giudizio di responsabilità deducendo con cinque motivi di
ricorso sia vizi motivazionali (in ordine all’elemento oggettivo e soggettivo del reato)
che plurime violazioni di legge, con riferimento alla pretesa da parte della Corte di
merito di una prova liberatoria da parte sua, al diniego delle attenuanti generiche e al
rigetto dell’istanza di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Col primo motivo il Sacco lamenta in particolare che la Corte di merito non ha
spiegato il procedimento logico seguito per dichiarare inesistente l’operazione a cui si
riferiva la fattura.
Il motivo è infondato.
Nell’ipotesi di ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il
sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola verifica della sussistenza
2

all’art. 2, commi 1,2, e 3 del D. L.vo n. 74 del 2000 e lo aveva condannato alla pena di

dell’esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzarne la rilevanza
giuridica nonché della congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del
provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive. Ne consegue che resta

ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di
affermazioni apodittiche o illogiche (cfr. cass. sez. terza 12.10.2007 n.40542).
L’illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile,
deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il
sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza,
restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni
difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili
con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni
del convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep.
24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).
Nel caso di specie, all’imputato era stato contestato di avere annotato nel
prescritto registro iva degli acquisti una fattura emessa per una operazione inesistente
della Superpagine srl per un imponibile di C. 1.000,00 ed iva al 20% di C. 200,00
computando illegittimamente nella dichiarazione periodica iva l’importo di C. 200,00
quale iva detraibile e riportando in sede di dichiarazione annuale con Mod. Unico 2008
iva indetraibile per pari importo nonché indicando tra i componenti negativi di reddito
un costo indetraibile di C. 1.000,00.
Ebbene, la Corte siciliana ha considerato, per ritenere l’operazione inesistente,
non solo l’impossibilità per la società di fornire la prestazione richiesta, ma anche e

3

esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza

soprattutto, l’inesistenza della prova del pagamento della stessa (sulla scorta delle
dichiarazioni del verbalizzante) e quindi il percorso argomentativo seguito appare
logicamente coerente e come tale insindacabile.

dell’elemento soggettivo del reato – è anch’esso infondato.
Nei reati finanziari e tributari il dolo specifico è rappresentato dal fine di sottrarsi
al proprio debito tributario (cfr. cass. Sez. 3, Sentenza n. 14720 del 06/03/2008 Ud.
dep. 09/04/2008 Rv. 239970; cass. Sez. 3, Sentenza n. 39359 del 24/09/2008 Ud. dep.
21/10/2008 Rv. 241040; Sez. 3, Sentenza n. 14720 del 06/03/2008 Ud. dep.
09/04/2008 Rv. 239971; cass. Sez. U, Sentenza n. 27 del 25/10/2000 Ud. dep.
07/11/2000 Rv. 217032).
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la Corte di merito ha ravvisato
tale elemento soggettivo nella piena consapevolezza dell’imputato dell’operazione
inesistente e nel chiaro vantaggio derivante all’imputato dall’annotazione.
Trattasi anche in tal caso di accertamento in fatto congruamente motivato, e
come tale insindacabile.
3 Con la terza censura il Sacco lamenta la violazione dell’art. 606 comma 1 lett.

c in relazione alla richiesta di prova liberatoria a carico dell’imputato, spettando invece
al pubblico ministro di provare l’elemento oggettivo e soggettivo del reato.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ai sensi degli artt. 581 lett. c) e
591 lett. c) cpp., giacché non viene indicato quale sia la norma processuale stabilita a
pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza: del resto, la giurisprudenza
di legittimità è costante nel ritenere che la mancata osservanza di una norma
4

2. Il secondo motivo – con cui si deduce l’assenza di motivazione sull’esistenza

processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità,
inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall’art. 606, comma primo,
lett. c) c.p.p.

dell’art. 62 n. 4 cp, criticando il ragionamento della Corte di merito che ha negato
l’attenuante della speciale tenuità del danno e del lucro sol perché già considerata per
l’avvenuta applicazione dell’art. 2 comma 3 del D. L.vo n. 74/2000.
Il ricorrente si è limitato ad osservare che l’attenuante di cui all’art. 2 comma 3
cit. riguarda fattispecie non proprio tenui mentre nel caso di specie si discute di una
fattura di C. 1.000,00, sicchè risultano equiparate due fattispecie attenuanti che invece
sono del tutto diverse. Una siffatta articolazione contrasta col disposto dell’art. 581 lett.
c) secondo cui invece i motivi devono contenere, non solo l’indicazione degli elementi di
fatto, ma anche l’indicazione specifica delle questioni di diritto da sottoporre al giudice
del gravame, al fine di consentirgli di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 5020 del 17/12/2009 Cc. dep. 09/02/2010 Rv.
245907).
5. Il quinto motivo è infondato.
Il Sacco denunzia la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b in relazione alla
mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e rileva che il suo
fallimento – utilizzato dalla Corte di merito per negare la conversione sotto il profilo
della probabilità di inadempimento – fu dichiarato nel 1992 e non già nel 1999, e non è
mai stato di ostacolo alla concessione del beneficio, di cui ha potuto usufruire in passato
per ben due volte.
5

4. E’ invece inammissibile il quarto motivo, con cui si lamenta la violazione

Il motivo è infondato.
Per il “principio di resistenza”, appare irrilevante l’errore di data in cui è incorsa
la Corte di merito, perché, come risulta dalla sentenza, il rigetto dell’istanza di

precedenti penali dell’imputato, del tutto correttamente.
Ed infatti, poiché la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione
di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri già previsti dall’art. 133 c.p. per la
determinazione della pena, dai quali va tratto il giudizio prognostico cui la legge
subordina la possibilità della sostituzione, ben può il giudice di merito negarla perché già
solo i precedenti penali dell’imputato lo rendono immeritevole del beneficio senza
bisogno di addurre ulteriori più analitiche ragioni (cass. Sez. 2, Sentenza n. 25085 del
18/06/2010 Ud. dep. 02/07/2010 Rv. 247853; Sez. 2, Sentenza n. 4564 del
09/02/1993 Ud. dep. 05/05/1993 Rv. 194152).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5.12.2012

conversione è stato motivato principalmente in considerazione dell’esistenza dei

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA