Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16829 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16829 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MULATTIERI ALBERTO N. IL 17/12/1953
avverso la sentenza n. 4855/2011 GIP TRIBUNALE di SANREMO, del
22/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 04/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente non indica la causa di proscioglimento prevista dall’art. 129
cpp, che erroneamente non sarebbe stata considerata dal giudice nella
decisione impugnata. Conseguentemente l’atto di gravame difetta dei
requisiti previsti dall’art. 581 IA comma lett. c) c.p.p.
A ciò deve aggiungersi che:
1) “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta
delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di
controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. [Cass.
pen, sez. I, 10.1.2007 in Ced Cass. Rv 236622].
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di E
1.500,00 alla Cassa delle ammende ravvisandosi nella condotta del
ricorrente estremi di responsabilità ex art. 616 c.p.p. [Corte Cost.
13.6.2000 n. 186]

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di 1.500,00 alla Cassa delle
ammende.
Così decis

ma il 4.12.2012

Il Giudic eytisore
Dr. Ugq1 Dejcscienzo

IN CANCELLERIA
1 2 APR
2013
ti Funzionerío Gtudizirio

L’imputato MULATTIERI Alberto, ricorrendo per Cassazione avverso la
sentenza di cui in epigrafe lamenta:
– il vizio di carenza di motivazione perché il giudice non avrebbe
esplicitato in modo completo le ragioni per le quali non ricorre una causa
di applicazione dell’art. 129 cpp.

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