Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16828 del 04/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16828 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FLANDINA MELCHIORRE N. IL 28/05/1953
avverso la sentenza n. 2288/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 26/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
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Data Udienza: 04/12/2012
MOTM DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente ripropone in questa sede le ragioni che già avevano costituito
oggetto di gravame in sede di appello, senza peraltro introdurre censure
specifiche alla motivazione della decisione impugnata.
Va qui ribadito il principio per il quale, “E inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione
di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di
merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto
apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. [Cass. pen., sez. VI,
11-03-2009, n. 20377 Ced Cass., rv. 243838] .
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di E
1.000,00 alla Cassa delle ammende ravvisandosi nella condotta del
ricorrente estremi di responsabilità ex art. 616 c.p.p. [Corte Cost.
13.6.2000 n. 1861
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
L’imputato FLANDINA Melchiorre, tramite il difensore ricorrendo per
Cassazione avverso il provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) violazione di norme penali e processuali e vizio della motivazione
perché non è stato assolto dal delitto di cui all’art. 648 c.p., il fatto non è
stato derubricato nell’ipotesi di cui all’art. 712 c.p., e non è stata ridotta la
pena.