Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16827 del 22/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16827 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1.

PALMA ANTONIO, nato il 16/07/1975;

2.

PANARIELLO PASQUALE, nato il 24/09/1992;

contro l’ordinanza del 06/11/2017 del Tribunale del riesame di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità;
udito il difensore, avv. Pasquale Morra per entrambi i ricorrenti, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 22/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Palma Antonio e Panariello Pasquale – indagati per il delitto di cui all’art.
56-629/1-2 e 7 L. 203/1991 – a mezzo del comune difensore, hanno proposto
un unico ricorso per cassazione contro l’ordinanza con la quale il Tribunale del
riesame di Salerno aveva rigettato l’istanza di riesame contro l’ordinanza con la
quale il giudice delle indagini preliminari aveva loro applicato la misura della
custodia cautelare in carcere – deducendo:
1.1. la violazione dell’art. 56/3 cod. pen. in quanto, secondo l’assunto
difensivo, entrambi i ricorrenti, in realtà, desistettero dalla condotta criminosa

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come dimostrato dal fatto che vennero sottoposti a fermo allorchè erano
trascorsi oltre dieci giorni dalla richiesta estorsiva alla quale non avevano dato
seguito nonostante avessero intimato alla persona offesa di pagare entro 48 ore;
1.2. la violazione dell’art. 275/3 cod. proc. pen. per non avere il tribunale
sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti
domiciliari nonostante ne sussistessero i presupposti (incensuratezza di entrambi
i ricorrenti; episodio privo di allarmante pericolosità)

censure posto che:
Ad 1.1.: la desistenza non è ipotizzabile, come correttamente rilevato dal
tribunale, alla stregua del seguente principio di diritto: «nei reati di danno a
forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto
e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il
meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali può, al più,
operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una
condotta attiva che valga a scongiurare l’evento. Ne consegue che, nel caso di
esecuzione monosoggettiva del reato, in tanto può sussistere la desistenza, in
quanto l’agente abbandoni l’azione criminosa prima che questa sia
completamente realizzata»: Cass. 24551/2015 rv 264226;
Ad 1.2.: ampia, congrua e coerente con i puntuali elementi di fatto
evidenziati dal tribunale (fra cui il rinvenimento nell’abitazione del Panariello di
numeroso materiale per il confezionamento di ordigni esplosivi), è la motivazione
in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e, quindi, incensurabile in
questa sede anche tenuto conto che la doppia presunzione di cui all’art. 275/3
cod. proc. pen. non risulta vinta da alcunché come rilevato dal Tribunale e come
si desume dalla stessa generica ed aspecifica censura dedotta sul punto in
questa sede.

3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma
dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00 ciascuno.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibili i ricorsi e
CONDANNA
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2. Il ricorso è inammissibile essendo manifestamente infondate entrambe le

i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94/1 ter disp. att. cod.
proc. pen.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 22/03/2018

Geppino Rago

Il Presidente
Adriano Iasillo

Il Consigliere es nsore

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