Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16826 del 24/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16826 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CRISTALLO GIUSEPPE N. IL 12/08/1982
CRISTALLO EUSTACHIO N. IL 28/12/1985
avverso la sentenza n. 83/2013 CORTE APPELLO di POTENZA, del
14/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 24/03/2016

Cristallo Giuseppe e Cristallo Eustachio ricorrono avverso la sentenza 14.3.14 della Corte di
appello di Potenza che ha confermato quella in data 24.9.12 del Tribunale di Matera con la quale
sono stati condannati, per il reato di lesioni personali, alla pena di mesi sei di reclusione.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con due distinti atti di
identico contenuto violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere i giudici affermato

presso la Casa circondariale di Matera, da cui però non era emerso un comportamento attivo di
Cristallo Giuseppe, il quale non si era avvicinato al fratello Eustachio e all’altro contendente
Casamia Nicola, mentre in ogni caso si era trattato di una legittima difesa, atteso che il Casamia
stava per sopraffare Cristallo Eustachio, per cui il di lui fratello Giuseppe era dovuto intervenire per
evitare ulteriori conseguenze, riportando anch’esso lesioni.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché con esso la difesa
intende sottoporre al giudice di legittimità aspetti attinenti al merito, che risultano preclusi in questa
sede, proponendo una diversa ricostruzione dei fatti e una differente valutazione del materiale
probatorio acquisito, sia perché manifestamente infondato, dal momento che il giudice di appello ha
evidenziato, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità, come la responsabilità
degli odierni ricorrenti riposi principalmente sulle dichiarazioni degli agenti di polizia penitenziaria,
intervenuti all’interno della cella nella quale si trovavano tutti i ‘protagonisti’ della vicenda a
seguito dell’aggressione portata dai fratelli Cristallo, unitamente al coimputato (non impugnante)
Carnevale Luca, nei confronti di Casamia Nicola, in configurabile dovendo quindi ritenersi
l’invocata esimente della legittima difesa atteso che anche l’intervento del Carnevale era stato non
certo ‘pacifista’, bensì di supporto all’aggressione posta in essere dai Cristallo in danno del loro
compagno di cella.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

la responsabilità degli imputati sulla base delle dichiarazioni del teste Oliva Pasquale, in servizio

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di

e 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 24 marzo 2016

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