Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16826 del 13/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16826 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RECCHIONE SANDRA

plZDINANZA

1

sul ricorso proposto da:
MASSAFRA ARCANGELO nato il 22/05/1970 a MASSAFRA

avverso l’ordinanza del 28/11/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
tJ
lette/sgatite le conclusioni del PG
vuu,

Data Udienza: 13/03/2018

4

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Genova

trasmetteva in Cassazione una istanza a

firma del Massafra con il quale questi chiedeva la restituzione nel termine per
proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di
Genova del 6 febbraio 2016.

2.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, instava per la inammissibilità

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.L’istanza è inammissibile in quanto generica.
Il Massafra non indica con precisione gli elementi che dovrebbero legittimare la
restituzione nel termine per impugnare; l’istante rimarcava infatti che un ricorso
per cassazione era stato già proposto dal difensore d’ufficio ed insisteva
genericamente per essere restituito nel termine per la proposizione di un ricorso
personale.
Gli argomenti proposti appaiono peraltro diretti a rilevare la mancata conoscenza
del processo assumendo la configurazione sostanziale di una istanza di
rescissione.
Il ricorrente deduceva infatti di essere venuto a conoscenza della condanna solo
con la notifica dell’ordine di esecuzione (nonostante, come evidenziato dallo
stesso ricorrente,

l’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. fosse stato

pacificamente notificato a mani proprie), e rimarcava la

assoluta

inconsapevolezza della progressione processuale e financo della proposizione del
ricorso per cassazione da parte del difensore d’ufficio.
Si tratta di doglianze dirette a dimostrare la mancata conoscenza del processo
sebbene, nel caso di specie si risolvano nella richiesta di essere restituito nel
termine per proporre ricorso personale per cassazione. Invero come risulta dalla
nota di trasmissione del 28 novembre 2011 la richiesta di rescissione del
giudicato risulta essere stata proposta alla competente Corte di appello ed il
relativo procedimento risulta sospeso in attesa della definizione del pregiudiziale
procedimento aperto con la istanza di restituzione nel termine.
Rescissione del giudicato e restituzione nel termine sono strumenti radicalmente
diversi quanto al petitum (cass. sez. U, n. 36848 del 17/07/2014 – dep.
03/09/2014, Burba, Rv. 2599900); il rimedio della rescissione del giudicato si
presenta infatti diretto a ottenere la ripetizione del processo svoltosi in assenza
dell’imputato, laddove lo strumento previsto dall’art., 175 cod. proc. pen.,

dell’ istanza.

invocato dal ricorrente, è orientato (più limitatamente) a restituire all’istante la
possibilità di avvalersi di un termine per impugnare, ma non di consentire la
integrale ripetizione del processo.
Come si è rilevato, nel caso di specie, l’istanza di restituzione risulta non
supportata da argomenti specifici essendo la stessa diretta a sostenere la
mancata consapevolezza dello svolgimento dell’intero processo, fin dalla fase
della chiusura delle indagini preliminari (malgrado la consapevolezza risulti

per

tabulas dalla notifica dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.).

rescissione (il cui procedimento è stato sospeso in attesa della presente
decisione) la presente istanza non può che essere dichiarata inammissibile, sia
in ragione della genericità rispetto al petitum, sia in ragione del fatto che espone
ragioni funzionali a sostenere la rescissione del giudicato laddove tale istanza
risulta essere stata già avanzata al giudice competente.

2.Alla dichiarata inammissibilità dell’istanza consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in € 2000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende Così deciso in Roma, il giorno 13 marzo 2018

L’estensore

I

esidente

Tenuto conto del fatto che il Massafra risulta avere proposto anche istanza di

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