Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16825 del 13/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 16825 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
BUDA ORAZIO nato il 30/10/1963 a CATANIA
PATANE’ ROSA nato il 18/05/1962 a CATANIA
BUDA ALBERTO nato il 23/07/1988 a CATANIA
BUDA ALESSIO SANTO nato il 14/11/1989 a CATANIA
BUDA CARMELO nato il 17/08/1985 a CATANIA

avverso il decreto del 07/11/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
lette le conclusioni del PG Simone Perelli che concludeva per l’inammissibilità dei
ricorsi.

Data Udienza: 13/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1„ Il Tribunale di Catania, sezione per le misure di prevenzione confermava il
decreto che applicava al Buda Orazio la misura di prevenzione della sorveglianza
speciale con divieto di soggiorno e che confiscava altresì i beni intestati ai figli
(Buda Alessio Santo, Buda Alberto e Buda Carmelo), ed alla moglie Patanè Rosa,
ritenuti intestatari fittizi. Veniva confiscata anche una impresa individuale intestata

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione l’avv. Di Stefano
procuratore speciale dei familiari del Buda Orazio, terzi interessati nonché
difensore del proposto; con due diversi motivi veniva dedotta la «manifesta
illogicità della motivazione» posta a sostegno del provvedimento, mentre con altra
censura si deduceva che sarebbe errata la valutazione di inammissibilità
dell’impugnazione proposta dal Buda Orazio nei confronti

della misura

patrimoniale che aveva colpito i beni intestati ai familiari tenuto conto che con
l’impugnazione il proposto contestava il requisito della proporzione alla cui
valutazione lo stesso vantava un interesse diretto.

3. Ricorreva per cassazione anche il difensore del proposto Buda Orazio, avv.
Indelicato che deduceva:
3.1. vizio di legge per omessa motivazione in ordine al riconoscimento della
pericolosità qualificata: la Corte di appello aveva ritenuto la pericolosità del Buda
nonostante la misura cautelare che gli era stata applicata per la partecipazione
al clan “Cappello” fosse stata annullata dal Tribunale per riesame; contrariamente
a quanto ritenuto dal collegio di merito, dal provvedimento cautelare annullato
non emergerebbero elementi indicativi della partecipazione del Buda al ki diverso
clan “Sciuto-Tigna”, sicché non vi sarebbe prova della pericolosità qualificata dello
stesso;
:3.2. vizio di legge per omessa motivazione in relazione alla attualità della
pericolosità;
:3.2. vizio di legge per omessa motivazione: il Tribunale non avrebbe tenuto in
considerazione le allegazioni difensive orientate a dimostrare la legittima
provenienza delle somme oggetto del vincolo di prevenzione patrimoniale.

4. Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per la inammissibilità
dei ricorsi, rilevando con riguardo alla posizione dei terzi interessati che gli stessi
avevano impugnato il Provvedimento del Tribunale senza avere proposto appello
nei confronti del decreto che disponeva la confisca di prevenzione.
2

allo stesso Buda Orazio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso proposto nell’interesse dei terzi interessati Patanè Rosa, Buda Alessio
Santo, Buda Alberto, Buda Carmelo è inammissibile.
I ricorrenti infatti hanno impugnato l’ordinanza del Tribunale per il riesame, che,
tuttavia, era stato adito dal solo Buda Orazio; pertanto con i ricorsi in esame
sono state proposte per la prima volta, ed in sede di legittimità, doglianze di

Si registra, dunque, una insanabile frattura della catena devolutiva, che rende
inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 603 comma 3 cod. proc. pen.

2. Il ricorso proposto dall’avv. Di Stefano nei confronti del provvedimento di
inammissibilità dell’appello avanzato nell’interesse del Buda Orazio, e diretto a
censurare la legittimità dei vincoli imposti ai beni intestati ai familiari è, invece,
manifestamente infondato.
In materia il collegio ribadisce che, in linea generale, è inammissibile, per difetto
di interesse, l’impugnazione del proposto avverso il decreto di confisca di un bene

ritenuto fittiziamente intestato a terzi, quando lo stesso abbia assunto una
posizione processuale meramente adesiva a quella di chi è stato giudicato
formalmente interposto, dovendosi in tal caso riconoscersi la legittimazione al solo
apparente intestatario che è l’unico soggetto avente diritto all’eventuale
restituzione del bene (Cass. sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015 – dep. 04/12/2015,
Vicario e altro, Rv. 265767). Tale approdo ermeneutico è stato precisato dalla
giurisprudenza, condivisa dal collegio, secondo cui il proposto ha interesse a
negare l’interposizione fittizia e a dimostrare l’esclusiva appartenenza dei beni ai
terzi presunti intestatari laddove intende evidenziare soltanto che i cespiti sono
estranei alla sua sfera patrimoniale e che, quindi, di essi non deve tenersi conto
ai fini del giudizio di sproporzione e, conseguentemente, della legittimità del
provvedimento di confisca (Cass. Sez. 2, n. 30935 del 07/05/2015 – dep.
:1.6/07/2015, Ciotta e altri, Rv. 264295).
Il riconoscimento di tale legittimazione presuppone tuttavia che esista un interesse

diretto a contestare il giudizio di proporzione, dunque che il provvedimento reale
abbia colpito anche beni intestati direttamente al proposto che ricorre.
2.2. Nel caso di specie il Buda Orazio veniva attinto direttamente dalla misura
patrimoniale in quanto veniva confiscata una impresa individuale a lui intestata
sebbene inattiva, sicché in astratto l’interesse del Buda Orazio a contestare la
proporzione può essere riconosciuto. In concreto, tuttavia, il collegio rileva che il
provvedimento impugnato ha effettuato una analitica e dettagliata analisi della
3

merito, senza che le stesse siano state vagliate dal giudice di secondo grado.

genesi degli acquisti dei beni vincolati, offrendo una motivazione approfondita e
resistente alle doglianze avanzata dal ricorrente. Le censure avanzate peraltro non
denunciano un vizio di legge, ovvero una motivazione assente od apparente, ma
si risolvono nella invocazione del riconoscimento di un difetto di logicità della
motivazione, ovvero di un vizio non proponibile in cessazione quando si verte nella
materia delle misure di prevenzione.

3. Il ricorso proposto dall’avv. Indelicato nell’interesse del Buda Orazio è

3.1. Segnatamente: il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto deduce
un vizio di motivazione non proponibile in cessazione avverso i provvedimenti
emessi in materia di misure di prevenzione, ricorribili solo per violazione di legge.
In materia il collegio ribadisce la assimilazione alla violazione di legge della
motivazione assente o apparente (Cass. Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 – dep.
13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710; Cass. Sez. 6, n. 15107
del 17/12/2003 – dep. 30/03/2004, Criaco ed altro, Rv. 229305); nel caso di
specie, tuttavia, non si verte né in un caso di motivazione omessa, né in caso di
motivazione apparente dato che il collegio di merito, confermando la valutazione
del primo giudice ha rilevato, con motivazione ineccepibile, che il proposto era
inquadrabile nella categoria prevista dall’art. 4 del d.lgs n. 159 del 2011 in
considerazione del fatto che gli indizi raccolti indicavano la appartenenza del Buda
al clan “Sciuto-Tigna” (piuttosto che al Clan Cappello, come contestato nella
richiesta di misura cautelare: pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato); peraltro
l’inquadramento del Buda nella categoria dei pericolosi ex art. 4 d.lgs n. 159 del
2011 risulta confermata anche dagli elementi di prova indicati nella allegata
ordinanza cautelare che, tra l’altro, confermava l’esistenza a carico del proposto
di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla consumazione del reato previsto
dall’art. 12 quinquies risalenti al maggio 2011.
La Corte territoriale effettuava tale inquadramento in coerenza con le condivise
indicazioni fornite dalla Corte di legittimità secondo cui l’assoluzione del proposto
dal reato associativo non comporta l’automatica esclusione della pericolosità
sociale dello stesso, in quanto, in ragione dell’autonomia del procedimento di
prevenzione rispetto a quello penale, il giudice chiamato ad applicare la misura
può avvalersi di un complesso quadro di elementi indiziari, anche attinti dallo
stesso processo penale conclusosi con l’assoluzione (Cass. Sez. 6, n. 50946 del
18/09/2014 – dep. 04/12/2014, Catalano, Rv. 261591; Cass. Sez. 2, n. 2542 del
09/05/2000 – dep. 18/09/2000, Coraglia, Rv. 217801).
Si tratta di un approdo interpretativo sicuramente estensibile anche alle
valutazioni endoprocedimentali di natura cautelare, sicché deve ritenersi che la
4

infondato.

pericolosità qualificata possa essere rilevata anche sulla base di elementi di fatto
contenuti in ordinanze reiettive delle misure cautelari.
3.2. Il primo motivo di ricorso è invece infondato nella parte in cui deduce il difetto
dell’attributo della “attualità” della condizione di pericolosità.
La Corte territoriale ha pronunciato il provvedimento impugnato aderendo
all’indirizzo ermeneutico secondo il quale ai fini dell’applicazione di misure di
prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, la
presunzione di attualità della pericolosità sociale, nel caso in cui gli elementi

rispetto al momento del giudizio, è destinata ad attenuarsi solo in relazione agli
affiliati di associazioni non riconducibili alle cd. “mafie storiche”, cioè a quelle
organizzazioni che, pur utilizzando il metodo mafioso, non sono caratterizzate dalla
stabilità del vincolo e solo in relazione a questi è necessaria una puntuale
motivazione in ordine all’attualità della pericolosità (Cass. Sez. 2, n. 3945 del
12/01/2017 – dep. 27/01/2017, Clemente e altri, Rv. 269057; Cass.Sez. 2, n.
23446 del 20/04/2017 – dep. 12/05/2017, Bellocco, Rv. 270319).
A tale indirizzo se ne contrapponeva tuttavia un secondo che, invece, riteneva
rilevante il decorso del tempo rispetto all’accertamento della partecipazione con
conseguente aggravio degli oneri motivazionali del giudice della prevenzione ogni
volta che fosse apprezzabile il tempo intercorrente tra l’emersione della
pericolosità e l’applicazione della misura (Cass. sez. 6, n. 33923 del 15/06/2017 dep. 12/07/2017, Martorana, Rv. 270908).
contrasto interpretativo è stato risolto dalle Sezioni Unite che hanno affermato
che ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di
appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della
“attualità” della pericolosità del proposto; la Corte ha precisato che solo nel caso
in cui sussistano elementi sintomatici di una “partecipazione” del proposto al
sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla
stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli
specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta
quale unico fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità (Cass.
Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 – dep. 04/01/2018, Gattuso, Rv. 271511).
Le Sezioni unite hanno indicato, a titolo esemplificativo, possibili

elementi

utilizzabili per la verifica della persistenza della pericolosità ovvero della validità
della presunzione di stabilità del vincolo individuandoli nella «natura storica del
gruppo illecito a cui tale appartenenza si riconduce», nella «tipologia della
partecipazione, con particolare riferimento all’apporto del singolo proposto, al suo
accertamento con sentenza definitiva, la sua particolare valenza nella vita del
gruppo, per effetto, ad esempio, del ruolo verticistico rivestito dall’interessato»
5

rivelatori dell’inserimento del proposto nel sodalizio siano lontani nel tempo

(Cass. Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 – dep. 04/01/2018, Gattuso, Rv. 271511, §
4).
Si tratta di una indicazione che evidenzia come l’esercizio

legittimo della

discrezionalità in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali
richieda non solo l’inquadramento del proposto in una delle categorie di
pericolosità categorizzate dalla legge, ma anche il successivo vaglio della attualità
della pericolosità, ovvero l’effettuazione di un giudizio prognostico in ordine alla
possibile reiterazione dei comportamenti illeciti che, anche nel caso dei pericolosi

essere ancorata ad “elementi concreti”, capaci di validare la presunzione semplice
di stabilità del vincolo associativo.
Il giudizio di pericolosità si sostanzia infatti nella valutazione prognostica in ordine
al possibile futuro impegno del proposto in attività delittuose, che non può che
essere fondato sulla analisi degli elementi di prova disponibili, i quali devono
essere valutati con specifico riferimento alla loro idoneità ad attualizzare la
condizione di pericolosità qualificata conseguente al previo inquadramento del
proposto in una delle categorie tipiche previste dall’art. 4 del d.lgs n. 159 del 2011.
3.3. Nel caso di specie il provvedimento impugnato evidenzia l’emersione di
alcune circostanze di fatto che, in coerenza con le indicazioni fornite dalle Sezioni
Unite, hanno un elevata capacità di validazione della presunzione di stabilità della
partecipazione del Buda alla associazione mafiosa storica di riferimento (clan
“Sciuto-Tigna”) e, dunque, di dimostrazione della attualità della pericolosità; tali
elementi sono rinvenibili nella costante e non revocata disponibilità del Buda a
svolgere la funzione di prestanome per conto del clan di riferimento, oltre che nella
solidità del suo collegamento con il sodalizio criminale.
Quanto al primo degli elementi indicati, ovvero la costante disponibilità a svolgere
la funzione di prestanome si rileva che, sebbene il reato previsto dall’art. 12
quinquies d.l. 306 del 1992 sia a consumazione istantanea, non può negarsi che
la permanenza dei suoi effetti presuppone la disponibilità dell’intestatario fittizio a
conservare la situazione antigiuridica.
Pertanto fermo restando che il delitto di trasferimento fraudolento di valori
previsto dall’art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 si consuma nel momento
in cui viene realizzata l’attribuzione fittizia (ex plurimis Cass. Sez. 1, n. 14373 del
28/02/2013 – dep. 26/03/2013, Perdichizzi, Rv. 255405), il fatto che il reato si
consumi all’atto della formale intestazione non impedisce di ritenere che la
conservazione della situazione antigiuridica, ovvero la difformità tra intestazione
formale e disponibilità sostanziale del bene, riveli una permanente disponibilità
del prestanome a favorire il reale detentore, rendendo manifesta la attualità del

6

“qualificati”, ovvero degli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, deve

collegamento dell’intestatario fittizio con reale detentore e, dunque, anche la
immanente pericolosità del soggetto che si presta a favorire l’associazione.
A ciò si aggiunge che il provvedimento impugnato evidenziava l’esistenza di una
serie di conversazioni indicative «dell’elevato e diffuso quantitativo di rapporti che
Buda teneva con l’associazione mafiosa» (negli anni 2011 e 2012 pag. 3 del
provvedimento impugnato). L’emersione di tali rapporti continuativi è un ulteriore
“elemento di fatto” che consente di ritenere attuale la condizione di pericolosità
del Buda.

Buda con un gruppo criminale non occasionale, ma stabile e radicato. Tale dato
deve essere valutato unitamente al fatto che nel periodo intercorrente tra la
captazione e l’applicazione della misura non si è registrato né lo scioglimento della
mafia storica cui il Buda fa riferimento, né tantomeno l’emersione di elementi
indicativi di una dissociazione dello stesso, essendo invece emerso come questi
continuasse a svolgere il ruolo di “prestanome” per conto del clan di riferimento,
senza porre in essere nessuna azione indicativa della sua dissociazione.
3.3. Si ritiene pertanto che per le persone inquadrate nella categoria dei pericolosi
qualificati di cui all’art. 4 del d.lgs n. 159 del 2011 la presunzione semplice di
attualità della pericolosità possa essere validata sulla base di elementi capaci di
giustificare una prognosi attuale di pericolosità. Tra gli elementi di fatto valutabili
a tal fine si segnalano: a) la permanente disponibilità del proposto a svolgere la
funzione di prestanome per conto di appartenenti alle mafie storiche; b)
l’emersione di solidi collegamenti del proposto con una mafia “storica”, ovvero
caratterizzata da particolare stabilità e radicamento verificata la persistente
vitalità del sodalizio e la assenza di elementi indicativi della dissociazione.
3.4.Nel caso in esame, in coerenza con tali linee ermeneutiche, dal compendio
motivazionale integrato dei due provvedimenti di merito emergono sia elementi
indicativi della partecipazione del Buda ad un gruppo mafioso di natura storica
(ovvero la mafia siciliana nella dimensione parcellizzata, tipica degli insediamenti
radicati nella Sicilia orientale), sia elementi indicativi della colpevolezza in ordine
alla consumazione di diverse intestazioni fittizie, consumate nel 2011 ed
aggravate ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991.
Il collegio ritiene che tali elementi, chiaramente evidenziati dal provvedimento
impugnato siano indicativi sia del significativo apporto del Buda alla vita del gruppo
criminale, sia della sua permanente, e dunque attuale disponibilità a favorire gli
interessi del clan.
3.5. Infine: è manifestamente infondato il motivo di ricorso che deduce il vizio di
omessa motivazione in relazione alla valutazione della proporzione tra risorse

7

Le conversazioni intercettate denunciano infatti la solidità del collegamento del

lecite e beni acquisiti che, secondo il ricorrente, sarebbe stata effettuata senza
tenere conto delle allegazioni difensive.
Il motivo, ancora una volta, denuncia un vizio non proponibile in sede di legittimità
nella materia della prevenzione in quanto si risolve nella rilevazione di un vizio
della motivazione, che non è inquadrabile nella carenza assoluta o nella apparenza
della stessa, ovvero le uniche patologie dell’apparato argomentativo equiparabili
alla violazione di legge.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello effettuava

facendo riferimento alle risorse lecite disponibili all’epoca dell’acquisito. Tale
analisi si concludeva con la rilevazione di una vistosa sproporzione manifestata
dalla emersione di redditi negativi riferiti all’intero nucleo familiare del Buda, oltre
che sulla insufficienza del provento della vendita del terreno situato in c.da Torre
Allegra a giustificare la provvista per i successivi acquisti.

4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si
determina equitativamente in C 2000,00.

P.Q.M.
Rigetta il ricorsi di Buda Orazio e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali; dichiara inammissibili i ricorsi di Patanè Rosa, Buda Alessio Santo,
Buda Alberto, Buda Carmelo e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2000.00 ciascuno a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 13 marzo 2018

L’estensore

Il

nte

infatti un analitico giudizio di proporzione in relazione a tutti i beni vincolati

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA