Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16825 del 04/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16825 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GABRIELI ROBERTO N. IL 26/04/1969
avverso la sentenza n. 970/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
29/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 04/12/2012

L’imputato GABRIEL’ Roberto,
ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento di cui in epigrafe, lamenta:
§1) vizio di manifesta illogicità nella decisione in relazione alle prove
acquisite. La difesa sostiene che la individuazione fotografica e la
ricognizione in senso tecnico, non dovrebbero trovare ingresso nel nostro
sistema processuale “secondo quelli che sono i dettami della più recente
giurisprudenza del sistema americano, che aveva per decenni affermato la
perfetta rilevanza di tale mezzo acquisitivo della prova”, ponendo in
evidenza che “…la De Cataldo Neiburger, nel suo tratto proprio in materia,
aveva evidenziato, dandone riscontri oggettivi, come la identificazione
fotografica o la ricognizione di persone fossero mezzi probatori inadeguati
la
alla luce proprio della psiche del soggetto che procedeva a tale atto
difesa sostiene altresì che “…i criteri connessi alle impronte papillari ormai
pacifici in giurisprudenza non possono essere rapportati all’impronta
palmare diversa per la sua impostazione ed anche per la sua grandezza…”;
La difesa quindi procedendo ad una nuova esposizione del fatto afferma
che nessuno dei testimoni ha riconosciuto senza ombra di dubbio il
GABRIEL’, nè maggiore certezza probatoria può essere desunta dalle
Impronte papillari”. La difesa censura quindi la scelta della Corte
d’Appello di non procedere all’espletamento di una perizia sulle impronte
e la circostanza che siano state negate le attenuanti generiche.
“•

Il ricorso è manifestamente infondato perché non formula specifica critica
a punti essenziali della motivazione della decisione della Corte Bolognese;
inoltre il ricorso attiene a valutazioni di merito e tende ad una rilettura, in
fatto del materiale probatorio, attività quest’ultima che è preclusa al
giudice di legittimità.
In punto circostanze attenuanti va osservato che la Corte territoriale ha
reso motivazione adeguata, spiegando le ragioni per le quali ha ritenuto
con giudizio non sindacabile nel merito riconoscere le attenuanti in misura
equivalente alle circostanze aggravanti.
Va infine osservato come anche in punto relativo alla negazione della
perizia (quale elemento di prova alla cui ammissione era condizionata la
richiesta di rito abbreviato) la Corte territoriale ha dato motivazione
adeguata censurata in questa sede esclusivamente con valutazioni di
merito.
La decisione impugnata supera in tal senso ogni vaglio critico.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di E
1.000,00 alla Cassa delle ammende

MOTIVI DELLA DECISIONE

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in orna il 4.12.2012

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA