Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16823 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16823 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ENNACER SLIM nato il 06/04/1979 in TUNISIA

avverso la sentenza del 02/05/2017 della CORTE DI APPELLO DI MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Elisabetta CENICCOLA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Gabriele FERABECOLI, in sostituzione dell’avv. Marcello
IANTORNO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2/5/2017 la Corte di appello di Milano confermava la
sentenza emessa il 16/11/2016 con la quale il Tribunale di Milano aveva
condannato Slim Ennacer (e Maher Soltani, coimputato non ricorrente) per
concorso in estorsione consumata e tentata e – il solo Ennacer – per porto di un
coltello senza giustificato motivo.
1

Data Udienza: 06/04/2018

I giudici di merito ritenevano dimostrato che Ennacer e Soltani, mediante
‘minacce, avevano cosiretto due ragazzi a Consegnare loro la somma di 200 euro
quale prezzo per la restituzione di uno dei due telefoni cellulari che Soltani aveva
loro sottratto poco prima ed avevano tentato con analoghe modalità di ottenere
il pagamento di altri 400 euro per la restituzione del secondo cellulare.

2. Propone ricorso Slim Ennacer, a mezzo del proprio difensore di fiducia,
chiedendo l’annullamento della sentenza sulla base di quattro motivi.

contraddittorietà della motivazione, nella quale si è fatta una valutazione
atomistica dei singoli elementi probatori, e la violazione di legge in relazione al
principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, le due persone
offese avrebbero reso dichiarazioni contraddittorie, dalle quali, in ogni caso, non
emerge che la loro libertà personale sia mai stata coartata.
2.2. In relazione al porto del coltello da cucina, i giudici di merito hanno
erroneamente escluso la configurabilità della ipotesi attenuata ex art. 4, comma
3, della legge 18 aprile 1975, n.110 sulla base delle sole caratteristiche
dell’oggetto, senza valutare la circostanze del fatto: il coltello era custodito
nell’autovettura senza finalità illecite.
2.3. La Corte territoriale ha sostanzialmente omesso di motivare sul
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, richiamando solo i
precedenti penali dell’imputato.
2.4. Vi è vizio di violazione di legge anche in ordine alla confisca della
somma di 1.950 euro, in assenza dei presupposti previsti dall’art. 240 cod. pen.,
anche in ragione dell’entità della somma (200 euro) profitto del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi
proposti.
2. Il primo motivo si pone in contrasto con alcuni principi costantemente
affermati dalla Suprema Corte.
2.1. Innanzitutto esula dai poteri della Corte di legittimità quello di una
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa
integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa – e per il
ricorrente più adeguata – valutazione delle risultanze processuali.

2

2.1. In primo luogo il ricorrente censura la manifesta illogicità e

La sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine
alla ricostruzione – dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno
manifeste) e di contraddittorietà.
Nel caso di specie, poi, la Corte ha anche specificamente affrontato le
doglianze difensive, disattendendole sulla base di argomentazioni espresse in
senso adesivo a quelle, assai ampie ed articolate, del primo giudice.
2.2. In secondo luogo, con riferimento alle dichiarazioni delle persone
offese, richiamate nel ricorso, va ribadito che è inammissibile il ricorso per

richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale
trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con
riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo,
Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3,
n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013,
Natale, Rv. 256723).
2.3. Infine va evidenziato che contenuto essenziale dell’atto di
impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con
specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il
dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta,
come da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U., n.
8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
Il ricorso, invece, ha riproposto in buona parte le doglianze svolte con
l’appello, motivatamente disattese dalla Corte, sulla scorta delle argomentazioni
assai approfondite e logiche svolte dal Tribunale, con le quali solo in minima
parte si confrontò l’appellante.
2.4. Esclusa la presenza di contraddittorietà nelle dichiarazioni delle due
persone offese, che non risultano affatto nella ricostruzione della vicenda fatta
nella sentenza impugnata e in quella di primo grado (“…in sede di denuncia
descrivevano in termini nettamente identici i fatti…”), va evidenziato che i giudici
di merito hanno valorizzato anche gli accertamenti svolti nell’immediatezza dai
Carabinieri, che pure notarono che il ricorrente ed il suo complice (condannato
con sentenza divenuta irrevocabile) cercarono di allontanarsi, fingendo di non
conoscere i due giovani dai quali si erano fatti consegnare la somma di 200 euro.
Le sentenze si sono attenute al principio enunciato in materia dalla
costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale si ha estorsione
consumata nel caso del «ladro che chiede ed ottiene dal derubato il pagamento
di una somma di denaro come corrispettivo della restituzione della refurtiva, a
nulla rilevando che il pagamento sia successivo alla restituzione; e ciò in quanto
la vittima subisce gli effetti della minaccia originaria che ne contiene una

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cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur

implicita, e cioè quella della rappresaglia in mancanza di adempimento
dell’obbligazione . contratta in adesione alla richiesta di denro rivoltale dal ladro>>
(così Sez. 2, n. 25657 del 23/05/2014, Guidotti, Rv. 259565; in senso conforme
cfr., ad es., Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013, Piazza, Rv. 254501, nonché Sez. 2,
n. 12326 del 11/10/2000, Delle Lenti, Rv. 217425).
Nel caso di specie, peraltro, la consegna della somma di denaro avvenne
prima della restituzione del telefono sottratto, mentre l’ulteriore somma richiesta
non venne corrisposta solo perché le due persone offese decisero di fermare una

pattuglia dei Carabinieri per riferire l’accaduto, essendo stato correttamente
contestato e ritenuto, per questa seconda fase della vicenda, solo un tentativo di
estorsione: in proposito va ribadito che l’idoneità degli atti deve essere valutata
con giudizio operato ex ante, essendo priva di rilievo la capacità di resistenza
dimostrata, dopo la formulazione della minaccia, dalla vittima (Sez. 2, n. 3934
del 12/01/2017, Liotta, Rv. 269309; Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013,
Tanrinriaro, Rv. 256728; Sez. 2, n. 12568 del 05/02/2013, Aiello, Rv. 255538).

3. La doglianza in ordine all’omesso riconoscimento dell’attenuante ex
art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n.110 è manifestamente infondata.
Anche se la prevalente e più recente giurisprudenza ritiene che detta
circostanza si applica a tutte le armi improprie indicate nel secondo comma
dell’articolo 4 e non ai soli oggetti atti ad offendere strettamente intesi, è
indubbio che occorra avere riguardo ai connotati soggettivi ed oggettivi che
caratterizzano la condotta illecita, essendo poi sufficienti, per negare detta
attenuante, i precedenti penali dell’imputato ed il conseguente giudizio negativo
sulla sua personalità oppure le modalità del fatto tali da far assegnare un
particolare significato alla materialità del porto ingiustificato (Sez. 1, n. 40207
del 08/06/2016, Pashkaj, Rv. 268102; Sez. 1, n. 12915 del 01/03/2012, Corso,
Rv. 252272; Sez. 1, n. 46264 del 08/11/2012, Visendi, Rv. 253968; Sez. 1, n.
37080 del 11/10/2011, Scarcella, Rv. 250817; Sez. 1, n. 27546 del 17/06/2010,
Rabbia, Rv. 247716).
Alla luce della valutazione delle modalità del fatto e della personalità
dell’imputato, quale risulta dalle sentenze di merito, correttamente non è stata
riconosciuta detta attenuante.

4.

Manifestamente infondata è la doglianza in tema di attenuanti

generiche, negate dai giudici di merito in ragione dei precedenti penali del
ricorrente, con una motivazione non censurabile, atteso che, secondo costante
giurisprudenza, dette attenuanti legittimamente possono essere negate anche
solo alla luce dei precedenti penali dell’imputato (cfr., ex plurimis,

Sez. 2, n.

4
(

52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411, in motivazione; Sez. 2, n. 3896 del
20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 5, n. 4817 del 10/11/2015, dep. 2016,
Tufi, n.m).
Peraltro, secondo il diritto vivente, le attenuanti generiche non possono
essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del
giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente,
non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen.:
«posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di

sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili
connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso
responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai
essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il
giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni
possibile profilo, l’affermata insussistenza» (così Sez. 1, n. 46568 del
18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; in senso conforme v., ex plurimis, Sez. 2, n.
35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694; Sez. 1, n. 37550 del 06/07/2016,
Cacace, n.m.).
La difesa, pur richiamando questo principio, né in appello né con il ricorso
ha indicato un solo elemento positivo che i giudici di merito avrebbero potuto
considerare ai fini del riconoscimento di dette attenuanti.

5. Il tema della confisca della somma di denaro, introdotto con l’ultimo
motivo, è inammissibile in quanto non proposto in appello: non possono essere
dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello
abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua
cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del
giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez.
2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del
17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni,
Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n.
6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202).
In ogni caso la censura è manifestamente infondata, atteso che la
confisca è stata disposta ai sensi dell’art. 12 sexies del decreto legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
(ora trasfuso nell’art. 240 bis cod. pen., a seguito dell’entrata in vigore del d.
Igs. 1 marzo 2018, n. 21); il ricorrente, invece, ha fatto riferimento all’art. 240
cod. pen. e non si è confrontato con le argomentazioni del primo giudice.

5

consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della

6. All’inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna al padamento delle spese ‘del procedimento nonché,
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,
al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 2.000
ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 6/4/2018.

Il Consigliere estensore

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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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