Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16823 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16823 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FORLIZZI MASSIMILIANO N. IL 03/07/1976
avverso la sentenza n. 30256/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROMA, del 03/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 04/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato, per i seguenti condivisi principi già
affermati in sede di legittimità
1) “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cpp, l’accordo
intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporto che
la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti, sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(deducibile dal capo di imputazione) con l’affermazione della
correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo
all’art. 129 cpp per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi
previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini
e nei limiti dell’art. 27 Cost” [Cass. Pen. Sez. IV 13.7.2006 n. 34494
in Ced. Cass. Rv. 234824].
2) La richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un
negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a
conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato
unilateralmente né revocato, e, una volta che il giudice abbia
ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti – e, quindi, anche
al p.m. – prospettare questioni e sollevare censure con riferimento
alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua
soggettiva attribuzione, all’applicazione e comparazione delle
circostanze, all’entità e modalità di applicazione della pena; in tale
ambito, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la
semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione
dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti. [Cass. perì., sez. VI,
3.11.1998. Gasparini]
Si deve infine aggiungere che il ricorrente, in concreto, non ha neppure
posto in evidenza quale sia la causa di non punibilità che, presente in atti e
non dedotta in sede di accordo fra le parti nella determinazione della pena,
non sia stata presa in considerazione dal giudicante. Sotto questo punto di
vista il ricorso si appalesa generico
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di E
1.500,00 alla Cassa delle ammende ravvisandosi nella condotta del
ricorrente estremi di responsabilità ex art. 616 c.p.p. [Corte Cost.
13.6.2000 n. 186]

L’imputato FORLIZZI Massimiliano ricorrendo per Cassazione avverso la
sentenza di cui in epigrafe lamenta:
– il vizio di carenza di motivazione perchè il giudice non ha reso una
motivazione adeguata in relazione alla sussistenza di elementi dì prova del
fatto ed in ordine alla assenza di cause di non punibilità

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in fÀ1i il 4.12.2012

P. Q. M.

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