Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16822 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16822 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

SEMPLIFICATA
SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VINCI FABRIZIO nato il 11/08/1957 a CASTELVETRANO

avverso la sentenza del 23/03/2017 della CORTE DI APPELLO DI GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Elisabetta CENICCOLA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 23/03/2017 la Corte di appello di Genova
confermava la sentenza emessa il 10/6/2016 con la quale il G.u.p. del Tribunale
di Genova aveva condannato Fabrizio Vinci alla pena ritenuta di giustizia per il
reato di estorsione aggravata.

Data Udienza: 06/04/2018

2. Propone ricorso Fabrizio Vinci, a mezzo del proprio difensore di fiducia,
chiedendo l’annullamento” della sentenza sulla” base di due motivi,. con i quali
censura la contraddittorietà e la carenza della motivazione: in primo luogo la
stessa Corte riconosce che non vi è prova che la persona offesa continuò a
versare somme di denaro dopo le frasi minacciose; poiché le precedenti dazioni
non erano state frutto di costrizione, ne discende che il reato contestato si
sarebbe arrestato alla soglia del tentativo.
In secondo luogo il ricorrente sostiene che l’aggravante del fatto

terzo comma dell’art. 628 cod. pen., non è applicabile al reato di estorsione ma
solo a quello di rapina.

3.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi

proposti.
3.1. Nella sentenza impugnata, infatti, si legge che non è stato precisato
se “l’ennesimo versamento” da parte della persona offesa “fosse conseguito
specificamente a questa intimidazione”, con riferimento alla frase minacciosa
“vengo lì e chissà cosa succede, spacco tutto”.
Tuttavia nella motivazione della Corte – così come nella sentenza del
G.u.p., “richiamata integralmente” e confermata – sono anche sintetizzate le
dichiarazioni della stessa persona offesa, la quale, sentita due volte a s.i.t.,
ribadì il contenuto della denuncia, riferendo che Vinci la tempestava con assillanti
richieste di denaro, minacciandola con frasi del tipo: “vengo lì e chissà cosa
succede, spacco tutto”.
Correttamente, dunque, è stata contestata e ritenuta l’ipotesi consumata.
3.2. Il ricorrente non contesta l’esattezza del principio richiamato nella
sentenza impugnata, secondo il quale il rinvio operato dal secondo comma
dell’art. 629 cod. pen. all’ultimo comma dell’art. 628 cod. pen., quanto alle
circostanze aggravanti applicabili al delitto di estorsione, deve qualificarsi di
natura formale o dinamica, e deve intendersi riferito, dopo le modifiche
apportate dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, all’attuale terzo comma della
disposizione normativa prevista per il delitto di rapina (Sez. 2, n. 13239 del
23/03/2016, Ciancimino, Rv. 266662; Sez. 2, n. 18742 del 17/01/2014, Zubcic,
Rv. 259651; Sez. 5, n. 2907 del 23/10/2013, dep. 2014, Cammarota, Rv.
258463).
Da questo stesso principio, però, consegue la manifesta infondatezza
della tesi sostenuta dal ricorrente.
Proprio in ragione della “natura dinamica del rinvio” e della ratio legis,
che consiste nell’esigenza di creare nuove ipotesi aggravate, ferme restando le

2

commesso in danno di persona ultrassessantacinquenne, introdotta nel 2013 al

aggravanti già codificate in precedenza, si deve ritenere che le nuove aggravanti,
compresa quella di cui si . tratta (art. 628, terzo comma n. 3 quir;quies, cod.
pen.), introdotte a partire dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, e quelle che saranno
eventualmente in futuro aggiunte allo stesso comma, sono e saranno applicabili
anche al delitto di estorsione.

4. All’inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento nonché,

al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 2.000
ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 6/4/2018.
Sentenza a motivazione semplificata.
Il Consigliere estensore

p.

Messini D’Agostini
si dente
iotallevi

ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,

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