Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16821 del 24/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16821 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALO’ GIOVANNI N. IL 05/02/1977
avverso la sentenza n. 5090/2015 TRIBUNALE di TARANTO, del
02/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 24/03/2016

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Taranto applicava a ALÒ Giovanni, a norma degli
artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine ai reati di furto aggravato, detenzione abusiva di strumenti atti a forzare serrature e violazione delle condizioni della sorveglianza speciale di p.s., commessi il 8 luglio 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce difetto di motivazione per non esser stato
applicato il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha
escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli
atti delle indagini preliminari ed in particolare alla comunicazione di notizia di reato.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,00#.
P . Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 marzo 2016.

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