Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16821 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16821 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUTO MASSIMILIANO nato il 02/07/1971 a NAPOLI

avverso la sentenza del 25/11/2016 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Elisabetta CENICCOLA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Achille RINFORZI, per l’imputato, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29/10/2014 il G.u.p. del Tribunale di Cremona
condannava Massimiliano Muto alla pena ritenuta di giustizia per il reato di
associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di truffe e falsi materiali
in danno di compagnie assicuratrici, nonché per i delitti ex artt. 485, 642 e 648
cod. pen., commessi dall’aprile 2011 al 24/11/2011.

Data Udienza: 06/04/2018

Con sentenza del 25/11/2016 la Corte di appello di Brescia confermava le
statuizioni della decisionedi primo grado, fatta eccezione perquella inerente ai
falsi in scrittura privata, per i quali assolveva l’imputato, perché il fatto non è più
previsto dalla legge come reato, riducendo conseguentemente la pena.

2. Propone ricorso personalmente Massimiliano Muto, chiedendo
l’annullamento della sentenza di secondo grado sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) si

all’asserita sussistenza, nel lasso di tempo compreso tra l’aprile 2011 ed il
24/11/2011, di un accordo criminoso tra Giuseppe Aruta, Eugenio Guaglione,
Massimiliano Muto e Patrizio Salvatore, finalizzato alla commissione di un
numero indeterminato di delitti di truffa e destinato a permanere anche dopo la
loro realizzazione.
Il ricorrente sostiene che alcune argomentazioni del Tribunale, condivise
dalla Corte, contrastano con l’affermazione di responsabilità in ordine al reato
associativo: il primo giudice, infatti, ha esaminato i delitti di truffa secondo una
sequenza cronologica evidenziando i dati sulla base dei quali individuare le
responsabilità dei quattro imputati in ciascuna vicenda, con la conseguenza che,
fino all’ultima decade del settembre 2011, non vi è alcuna prova della
partecipazione di Aruta e Guaglione alle truffe, precedentemente poste in essere
solo da Muto e Salvatore.
2.2. Con il secondo motivo (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) il
ricorrente denuncia l’erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla
ritenuta sussistenza del delitto

ex art. 416 cod. pen., che richiede una

permanenza del vincolo associativo, nel caso di specie non dimostrato: l’incontro
fra i quattro soggetti citati presso l’abitazione di Salvatore Patrizio deve essere
cronologicamente collocato in prossimità della truffa del 20/9/2011 e non vi è
prova che gli stessi avessero raggiunto un accordo più ampio di quello finalizzato
alla realizzazione di un determinato numero di delitti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi

proposti, che possono essere congiuntamente esaminati.

2. Non sussiste la contraddizione denunciata dal ricorrente, atteso che il
Tribunale, pur ritenendo dimostrata la sussistenza di un’associazione per
delinquere, ha poi correttamente esaminato le responsabilità dei singoli partecipi

2

censura l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione con riferimento

nella commissione dei reati-fine, in conformità al principio, pacifico nella
giurisprudenza – di legittimità, secOndo il quale il reato di partecipazione
all’associazione per delinquere, a forma libera, è del tutto autonomo rispetto alla
consumazione dei reati-fine e può persino prescinderne (Sez. 3, n. 9459 del
06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710; Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015,
Sabella, Rv. 264826; Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Bilancia, Rv. 247660).
Il primo giudice ha nel contempo evidenziato come vi fosse un unico
metodo esecutivo nella realizzazione delle truffe assicurative, ripetibile in un

agli imputati con apparente sede legale in provincia di Cremona; in quasi tutti i
casi erano assicurati autocarri destinati a tipologie di trasporto per le quali
venivano applicate tariffe scontate; tutti i contratti di assicurazione erano
conclusi in modo fraudolento grazie all’esibizione di falsa documentazione
attestante il passaggio di proprietà, in corso di perfezionamento, del mezzo,
munito di una falsa carta di circolazione; pressoché tutti i veicoli assicurati erano
risultati di proprietà di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio
campano.
I giudici di merito hanno richiamato le dichiarazioni rese da Giuseppe
Aruta, separatamente giudicato, che riferì dell’esistenza di una rudimentale ma
stabile struttura organizzativa in ragione della quale erano stati predisposti
strumenti operativi permanenti (costituzione di consorzi fittizi, falsificazione delle
copie delle carte di circolazione, creazione di documentazione da parte di agenzie
auto inesistenti); lo stesso Aruta percepiva un compenso fisso mensile, oltre ad
una somma variabile in base alle giornate di effettivo “lavoro”, circostanza
correttamente evidenziata dalla Corte territoriale per confermare l’esistenza di
un accordo fra i quattro soggetti che andava al di là della realizzazione di singole
truffe, come peraltro desumibile anche dalle dichiarazioni di Eugenio Guaglione,
pure riportate dal Tribunale.
La circostanza che Aruta e Guaglione siano intervenuti in un secondo
momento e che da allora si sia costituita l’associazione per delinquere emerge
pure dalle suddette dichiarazioni ed è irrilevante l’esatta individuazione di tale
momento, certamente precedente alla commissione del primo reato-fine da parte
dei due (20 settembre 2011) e successivo a quello indicato nel capo
d’imputazione (aprile 2011).
La natura permanente del reato associativo priva di rilievo la questione
relativa alla durata del sodalizio, la cui operatività fu interrotta solo in ragione
degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria a seguito delle querele sporte da
varie compagnie; ciò che rileva è la sicura sussistenza dell’associazione
criminosa, desumibile dai molteplici elementi richiamati nelle sentenze dei giudici

3

numero indeterminato di casi: tutte le polizze erano intestate a società riferibili

di merito, fra i quali spiccano le dichiarazioni dei correi, la cui genuinità non è
stata messa in dubbio dal ricorrente.
Neppure la circostanza di una limitata durata dei rapporti di alcuni sodali
con altri correi può assumere rilievo ai fini di una eventuale esclusione della
condotta partecipativa dei primi (Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv.
265346; Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, Syndial, Rv. 246441).

3. All’inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod.

ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,
al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 2.000
ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 6/4/2018.

proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento nonché,

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